FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 377/AA del 03/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RICCIONI – PIATANESI – MATTEUCCI – ASD GAGLIOLE CALCIO A5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ernesto RICCIONI, Paolo PIATANESI, Lorenzo MATTEUCCI e della società ASD GAGLIOLE CALCIO A5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ernesto RICCIONI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gagliole Calcio A5, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gagliole Calcio A5, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig. Matteucci Lorenzo nonché per aver consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Gagliole Calcio A5 alle gare: Recanati Calcio A5 - Pastadicamerino Gagliole del 27.09.2025, Pastadicamerino Gagliole – Ascoli Calcio a 5 del 4.10.2025, valevoli per il girone B del campionato regionale di Calcio a 5 Under 15; nonchè ancora per aver consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato, di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

Paolo PIATANESI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Gagliole Calcio A5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Recanati Calcio A5 - Pastadicamerino Gagliole del 27.09.2025, valevole per il girone B del campionato regionale di Calcio a 5 Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Gagliole Calcio A5, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteucci Lorenzo attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Lorenzo MATTEUCCI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Gagliole Calcio A5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Gagliole Calcio A5, alla gara Recanati Calcio A5 - Pastadicamerino Gagliole del 27.09.2025, valevole per il girone B del campionato regionale di Calcio a 5 Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD GAGLIOLE CALCIO A5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Riccioni Ernesto e Piatanesi Paolo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Matteucci Lorenzo, ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Ernesto RICCIONI,

- Sig. Paolo PIATANESI,

- Sig. Lorenzo MATTEUCCI,

- Società ASD GAGLIOLE CALCIO A5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ernesto Riccioni;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ernesto RICCIONI,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PIATANESI,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo MATTEUCCI,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD GAGLIOLE CALCIO A5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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