FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 379/AA del 04/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da REA – NEXTGEN SPORTS S.S

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 216 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Angelo REA, e della società NEXTGEN SPORTS S.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo REA, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato quale Vice Presidente nelle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025-2026 per la società Nextgen Sports S.S.D. a r.l. all'epoca dei fatti, in violazione: a. dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto attività di “scouting” volta alla selezione di calciatori e finalizzata alla segnalazione degli stessi all’agenzia RS Management s.r.l.s., società della quale detiene peraltro il 40% del capitale sociale, in modo da inserirli tra coloro ai quali fornire consulenza ed assistenza in ambito calcistico; b. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 35, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di presentare domanda di inserimento nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico, essendo tesserato quale dirigente per la società Nextgen Sports S.S.D. a r.l. quantomeno dalla stagione sportiva 2024 – 2025;

NEXTGEN SPORTS S.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Angelo Rea;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Angelo REA,

- Società NEXTGEN SPORTS S.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Manuzzi;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo REA,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società NEXTGEN SPORTS S.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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