FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 383/AA del 09/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROMA – RIGHI – SS BRINDISI FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ROMA, Emanuele RIGHI e della società SS BRINDISI FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe ROMA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., omesso di adottare misure adeguate a tutelare i principi e valori espressi nel Regolamento appena richiamato a fronte dei comportamenti gravemente irriguardosi posti in essere dal sig. Emanuele Righi, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, in occasione della conferenza stampa successiva alla gara Brindisi – Novoli del 2.11.2025, valevole per il campionato di Eccellenza, consistiti nell’aver rivolto pubblicamente all'addetto stampa della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., espressioni lesive della sua dignità, decoro e sensibilità, tali da suscitare nella stessa uno stato di disagio emotivo tale da indurla, in data 13.11.2025, a recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 14.7.2025 con la società S.S. Brindisi F.C. s.r.l.; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2025 – 2026, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l. tenuto ad assolvere agli obblighi di cui al regolamento appena richiamato, dopo le dimissioni rassegnate in data 6.5.2025 dall’allora responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sig. D.C., omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi Procura Federale F.I.G.C. la nomina di altro Responsabile Safeguarding predisposta in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l’invio di un’autocertificazione aggiornata dallo stesso sottoscritta;

Emanuele RIGHI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. c) ed i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, in data 2.11.2025 nel corso della conferenza stampa successiva alla gara Brindisi – Novoli valevole per il campionato di Eccellenza, rivolto pubblicamente all'addetto stampa della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l. espressioni lesive della sua dignità, decoro e sensibilità, tali da suscitare nella stessa uno stato di disagio emotivo tale da indurla, in data 13.11.2025, a recedere dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 14.7.2025 con la società S.S. Brindisi F.C. s.r.l.;

SS BRINDISI FC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Roma ed Emanuele Righi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giuseppe ROMA,

- Sig. Emanuele RIGHI,

- Società SS BRINDISI FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Roma; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ROMA,

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele RIGHI,

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SS BRINDISI FC;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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