FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 414/AA del 23/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RACING CATANIA WOMENS FC ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 385 pfi 25-26 adottato nei confronti della società RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB ASD, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, nella zona immediatamente adiacente al cancello di accesso all’impianto sportivo “Duca d’Aosta” di Catania, al termine della gara Racing Catania Womens - UNIME Messina del 19.10.2025 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza femminile, aggredito l’arbitro dell’incontro cercando di sferrargli uno schiaffo, colpendolo con un calcio alla gamba e strappandogli la giacca che indossava;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Società RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Antonio Pagniello;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda e 2 (due) gare a porte chiuse per la società RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
