FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 419/AA del 24/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RICCI – CAPOGROSSI – ASD CUPRAMONTANA G. IPPOLITI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 489 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni RICCI, Terzo CAPOGROSSI e della società A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giovanni RICCI, allenatore UEFA B all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della gara Fabriano Cerreto - Cupramontana G. Ippoliti del 2.11.2025, valevole per il Campionato Under 15 Provinciali della Delegazione Provinciale di Ancona, diretto la propria squadra impartendo disposizioni tecnico-tattiche dalla tribuna, anche nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo allorché richiamava i propri calciatori sotto la tribuna medesima, nonostante la predetta attività gli fosse preclusa per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 19.11.2025 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;
Terzo CAPOGROSSI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società della A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Giovanni Ricci, nel corso della gara Fabriano Cerreto - Cupramontana G. Ippoliti del 2.11.2025, valevole per il Campionato Under 15 Provinciali della Delegazione Provinciale di Ancona, dirigesse la propria squadra impartendo disposizioni tecnico-tattiche dalla tribuna, anche nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo allorché richiamava i propri calciatori sotto la tribuna medesima, nonostante la predetta attività gli fosse preclusa per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 19.11.2025 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;
A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giovanni Ricci e Terzo Capogrossi;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giovanni RICCI,
- Sig. Terzo CAPOGROSSI,
Società A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Terzo CAPOGROSSI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni RICCI,
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Terzo CAPOGROSSI,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
