FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 427/AA del 01/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARANGON – ALVES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio MARANGON e Jonatas Josè ALVES, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio MARANGON, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con società SSD Città di Cagliari ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 94, comma 1 a), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, tra il mese di agosto ed il mese di settembre dell’anno 2025, in occasione della propria richiesta di tesseramento con la società Città di Cagliari sottoscritto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la predetta società, di cui uno datato 18.8.2025 avente ad oggetto un accordo economico a titolo di compenso lordo pari ad Euro 5.000,00 e l’altro datato 1.9.2025 avente ad oggetto un accordo economico a titolo di compenso lordo pari ad Euro 9.800,00; In violazione, inoltre, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver usufruito dell’intermediazione del sig. Alves Jonatas Jose, detto Batata, non iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della FIGC, per la sottoscrizione del contratto con la società Città di Cagliari;

Jonatas Josè ALVES, calciatore attualmente tesserato con società ASD Futsal Torrita, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 94, comma 1 a), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, tra il mese di agosto ed il mese di settembre dell’anno 2025, in occasione della richiesta di tesseramento del calciatore sig. Alessio Marangon con la società Città di Cagliari svolto di fatto l’attività Agente Sportivo ovvero di intermediazione tra le parti, senza averne titolo, in quanto non iscritto nell’elenco dei Registri degli Agenti Sportivi della F.I.G.C.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alessio MARANGON,

- Sig. Jonatas Josè ALVES;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessio MARANGON,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Jonatas Josè ALVES;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it