FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 445/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CONTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio CONTE avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CONTE, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA PRO” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in occasione della gara NAPOLI vs COMO disputata in data 10/02/2026 e valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell’arbitro dell’incontro;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Antonio CONTE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Antonio CONTE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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