FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 457/AA del 10/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VACCARO – ARABESCO – DAMASCO – POLVERINO – MADONNA – ANGRISANO – BENFENATI – MAZZA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 556 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ivan VACCARO, Mattia ARABESCO, Andrea DAMASCO, Samuel POLVERINO, Francesco MADONNA, Francesco ANGRISANO, Gennaro BENFENATI e Antonio MAZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Ivan VACCARO, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), c), h) ed i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso il giorno 9.12.2025, nel corso della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996, rivolto alla calciatrice avversaria Sig.ra O.M. espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista; nonché ancora per avere lo stesso, sempre nel corso del medesimo incontro del 9.12.2025, unitamente al compagno di squadra Sig. Mattia Arabesco che indossava maglia numero 6, intonato più volte all’indirizzo della calciatrice Sig.ra A.F. un coro con espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista;
Mattia ARABESCO, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), c), h) ed i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso il giorno 9.12.2025, al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996, posto in essere comportamenti gravemente irriguardosi con l’intento di sminuire le prestazioni sportive delle calciatrici avversarie consistiti nell’avere, unitamente al compagno di squadra Sig. Samuel Polverino, inviato sui profili social delle Sig.re F.R., G.A. e G.O. espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista; nonché ancora per avere lo stesso, sempre nel corso del medesimo incontro del 9.12.2025, unitamente al compagno di squadra Sig. Ivan Vaccaro che indossava la maglia numero 9, intonato più volte all’indirizzo della calciatrice Sig.ra A.F. un coro con espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista; tale calciatore, poi, ha rivolto più volte nel corso dell’incontro all’indirizzo della stessa calciatrice avversaria Sig.ra A.F., una espressione offensiva; nonché ancora per avere lo stesso, al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996 del 9.12.2025, pubblicato sul proprio profilo instagram, una fotografia in cui è ritratto insieme ai calciatori Sig.ri Gennaro Benfenati e Antonio Mazza contenente espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista; Andrea DAMASCO, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), c), h) ed i) del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso il giorno 9.12.2025, al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996, preso parte unitamente ai calciatori Sig.ri Samuel Polverino, Francesco Madonna e Francesco Angrisano ad uno scatto fotografico pubblicato sul profilo del calciatore Sig. Mattia Arabesco contenente espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista;
Samuel POLVERINO, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), c), h) ed i) del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso il giorno 9.12.2025, al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996, posto in essere comportamenti gravemente irriguardosi con l’intento di sminuire le prestazioni sportive delle calciatrici avversarie consistiti nell’avere, unitamente al compagno di squadra Sig. Mattia Arabesco, inviato sui profili social delle Sig.re F.R., G.A. e G.O. espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista; nonché ancora per avere lo stesso, sempre il giorno 9.12.2025 al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996, preso parte unitamente ai calciatori Sig.ri Andrea Damasco, Francesco Madonna e Francesco Angrisano ad uno scatto fotografico pubblicato sul profilo instagram del calciatore Sig. Samuel Polverino contenente espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista;
Francesco MADONNA, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), c) ed h) del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso il giorno 9.12.2025, al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996, preso parte unitamente ai calciatori Sig.ri Samuel Polverino, Andrea Damasco e Francesco Angrisano ad uno scatto fotografico pubblicato sul profilo instagram del calciatore Sig. Samuel Polverino, contenente espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista;
Francesco ANGRISANO, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) c) h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso il giorno 9.12.2025, al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996, preso parte unitamente ai calciatori Sig.ri Samuel Polverino, Andrea Damasco e Francesco Madonna ad uno scatto fotografico pubblicato sul profilo instagram del calciatore Sig. Samuel Polverino contenente espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista;
Gennaro BENFENATI, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. h) del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 9.12.2025 al termine della gara Napoli Women s.r.l. – Oradonguanellascampia 1996 preso parte, unitamente ai calciatori Sig.ri Antonio Mazza e Mattia Arabesco, ad uno scatto fotografico pubblicato sul profilo instagram contenente espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista;
Antonio MAZZA, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Don Guanella Scampia 1996 A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso il giorno 9.12.2025, al termine della gara Napoli Women s.r.l.– Oradonguanellascampia 1996, preso parte unitamente ai calciatori Sig.ri Gennaro Benfenati e Mattia Arabesco ad uno scatto fotografico pubblicato sul profilo instagram contenente espressioni fortemente discriminatorie e a sfondo sessista;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Ivan VACCARO,
- Sig. Mattia ARABESCO,
- Sig. Andrea DAMASCO,
- Sig. Samuel POLVERINO,
- Sig. Francesco MADONNA,
- Sig. Francesco ANGRISANO,
- Sig. Gennaro BENFENATI,
- Sig. Antonio MAZZA,
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ivan VACCARO,
- 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mattia ARABESCO,
- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Andrea DAMASCO,
- 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Samuel POLVERINO,
- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Francesco MADONNA,
- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Francesco ANGRISANO,
- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gennaro BENFENATI,
- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Antonio MAZZA,
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
