F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.747/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società SAN GIUSEPPE SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L/A.S.D. Polisportiva Barbaiana
Decisione/0747/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0919/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Roberto Leoni – Componente
Giuseppe Lepore – Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali - Componente
Gino Scaccia – Componente
Paola Balducci – Componente
Federico Salinari – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0919/TFNSVE/2025-2026, 919- Ricorso proposto dalla società SAN GIUSEPPE SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L (941217) contro la società A.S.D. Polisportiva Barbaiana (69391) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Avanzi Edoardo (3053073), Guidani Samuele (2477077) e Sassaroli Daniele (2523759)
In data 20 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Polisportiva Barbaiana (mtr. 69391) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Edoardo Avanzi (matr. 3053073), Samuele Guidani (matr. 2477077) e Daniele Sassaroli (matr. 2523759).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in complessivi euro 927,00 (novecentoventisette/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Società Polisportiva Barbaiana (mtr. 69391) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Edoardo Avanzi (matr. 3053073), Samuele Guidani (matr. 2477077) e Daniele Sassaroli (matr. 2523759) nella misura di complessivi euro 927,00 (novecentoventisette/00) in favore della società San Giuseppe SSD a R.L. (matr. 941217).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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