F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.770/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Turbighese 1921/A.S.D. Pontevecchio

Decisione/0770/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0943/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Antonino Piro – Componente

Enrico Vitali – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Gino Scaccia – Componente

Paola Balducci – Componente

Federico Salinari – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0943/TFNSVE/2025-2026, 943 - Ricorso proposto dalla società Turbighese 1921 (943070) contro la società A.S.D. Pontevecchio (947025) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Naggi Federico (2083697)

La società Turbighese 1921, con ricorso al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, notificato alla controparte A.S.D. Pontevecchio il 20 febbraio 2026 e depositato, in data 21/02/2026, sul portale del Processo Sportivo Telematico https://pst.figc.it, ha chiesto che sia dichiarato il suo diritto a ricevere dalla convenuta il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore NAGGI FEDERICO.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all’attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 132,00 (centotrentadue/00) come dalla medesima attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. Pontevecchio (947025) tenuta alla corresponsione, in favore della società Turbighese 1921 (943070), del premio di formazione tecnica, per il calciatore NAGGI FEDERICO nella misura di euro 132,00 (centotrentadue/00).

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Leoni                                                                 Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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