F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.770/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Turbighese 1921/A.S.D. Pontevecchio
Decisione/0770/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0943/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Roberto Leoni - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Gino Scaccia – Componente
Paola Balducci – Componente
Federico Salinari – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0943/TFNSVE/2025-2026, 943 - Ricorso proposto dalla società Turbighese 1921 (943070) contro la società A.S.D. Pontevecchio (947025) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Naggi Federico (2083697)
La società Turbighese 1921, con ricorso al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, notificato alla controparte A.S.D. Pontevecchio il 20 febbraio 2026 e depositato, in data 21/02/2026, sul portale del Processo Sportivo Telematico https://pst.figc.it, ha chiesto che sia dichiarato il suo diritto a ricevere dalla convenuta il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore NAGGI FEDERICO.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all’attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 132,00 (centotrentadue/00) come dalla medesima attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. Pontevecchio (947025) tenuta alla corresponsione, in favore della società Turbighese 1921 (943070), del premio di formazione tecnica, per il calciatore NAGGI FEDERICO nella misura di euro 132,00 (centotrentadue/00).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Leoni Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
