F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.779/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società F.C. Persiceto 85 Srl /A.S.D. Bevilacqua
Decisione/0779/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0955/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Federico Salinari - Componente (Relatore)
Roberto Leoni - Componente
Giuseppe Lepore – Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Gino Scaccia - Componente
Paola Balducci - Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0955/TFNSVE/2025-2026, 955 - Ricorso proposto dalla società F.C. Persiceto 85 Srl (630216) contro la società A.S.D. Bevilacqua (953720) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Buonamici Samuele (4074070) e Zanetti Simone (5365424)
In data 21/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 137,00 (centotrentasette/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 137,00 (centotrentasette/00), in favore della società ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Federico Salinari Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
