F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0114/CFA pubblicata il 20 Aprile 2026 (motivazioni) – Omissis/PF

 Decisione n. 0114/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0131/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

Composta dai Sig.ri:

Mario Lipari Presidente

Sergio Della Rocca Componente

Augusto La Morgia Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0131/CFA/PST 2025-2026 proposto in data 11.3.2026 nell’interesse dei calciatori minorenni S.M., T.C., M.C., L.T., G.D.L., S.C. e G.M. dai rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale, Omissis, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale competente, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. Omissis, e pronunciata all’esito del procedimento disciplinare n. Omissis, all’esito del deferimento Omissis, con cui è stato deliberato di infliggere la squalifica per 8 giornate effettive di gara all’incolpato S.M. e la squalifica di 6 giornate effettive di gara agli incolpati T.C., L.T., G.D.L., G.M., S.C. e M.C.;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

esaminati tutti gli atti di causa;

relatore all’udienza del 9.4.2026 tenutasi in videoconferenza - il Cons. Augusto La Morgia e uditi l’Avv. Omissis per le parti reclamanti e l’Avv. Mauro Taddeucci Sassolini per la Procura Federale; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 4 febbraio 2026 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale territoriale dell’Emilia Romagna il Sig. S.M., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società sportiva alfa, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC <rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici> per aver lo stesso preso parte, unitamente ai calciatori T.C., M.C., L.T., G.D.L., S.C. e G.M. ad un’azione di sopraffazione posta in essere il giorno 12.6.2025 in danno del calciatore B.T. consistita nell’aver fatto ingresso, senza il suo consenso, all’interno della camera della struttura ricettiva nella quale il sig. B.T. soggiornava in occasione del Torneo di Arezzo, per poi intonare ripetutamente un coro del seguente testuale tenore: “faccetta nera, bell’abissina, faccetta nera che già l’ora si avvicina, quando staremo insieme a te noi ti daremo un’altra legge ed un altro re”; tanto è accaduto mentre il sig. B.T., sdraiato sul letto, veniva colpito sul corpo con mani e ciabatte e ripreso in un video che lo stesso sig. S.M. provvedeva poi a postare sulla chat del gruppo squadra della categoria esordienti della società sportiva alfa.

Medesima contestazione è stata elevata a carico degli altri odierni reclamanti.

Il procedimento disciplinare ha tratto origine dalla segnalazione dell’8.8.2025, prot. Omissis, con cui i Sigg. Omissis, genitori del minore B.T. iscritto alla società sportiva alfa, per il tramite dell’Avv. Omissis, rappresentavano che: a) al termine del campionato alcuni genitori avevano proposto di decolorare i capelli dei componenti la squadra del figlio che, nonostante il loro diverso avviso, aveva deciso di aderire all’iniziativa del gruppo per non sentirsi escluso; il 9 giugno 2026, una madre presente nello spogliatoio attuava l’iniziativa e B.T. decideva di astenersi; b) il 10 giugno 2026 veniva organizzata una festa presso una struttura sportiva del territorio; la Sig.ra Omissis, al fine di favorire l’integrazione del figlio B.T., partecipava alle attività ricreative organizzate per i genitori iscrivendosi alla squadra delle mamme: in quell’occasione il ragazzo appariva visibilmente turbato e chiuso e riferiva di aver ricevuto la confidenza di un amico secondo cui il fratello maggiore di quest’ultimo gli avrebbe detto che la Sig.ra Turrini non avrebbe dovuto giocare a calcio; c) l’11 giugno 2026, in occasione di una trasferta per la finale, i Sig.ri Omissis riferivano al Sig. Omissis - collaboratore dell’attività di base e dell’area scouting - che il figliuolo, a seguito di quanto accaduto il giorno precedente, era apparso profondamente turbato e provato; d) il 14 giugno 2025, i segnalanti raggiungevano il figlio B.T. ad Arezzo, dove si trovava dal 12 giugno 2025 per un torneo di calcio, e raccontavano di aver trovato il ragazzo particolarmente assente e afflitto; e) il15 giugno 2025, una volta rientrati a casa, il ragazzo era apparso ancora più chiuso e sofferente e solo successivamente apprendevano che, durante il torneo, “un gruppo di ragazzi avrebbe fatto irruzione con forza e prepotenza all’interno della camera condivisa da Omissis e dal compagno Omissis, inveendo contro Omissis, cantando cori di scherno e sbattendo le mani e le ciabatte sul suo corpo mentre era sdraiato sul letto; a conferma dei fatti si faceva riferimento ad un video e a conversazioni whatsapp; f) i genitori rappresentavano ulteriormente di aver appreso dal figlio che “ciò che è stato pubblicato nel video non è stato l’unico episodio in cui sono entrati nella stanza contro la sua volontà; g) in seguito a quanto accaduto, i genitori hanno segnalato che l’1 e il 2 giugno 2025 Omissis ha iniziato a manifestare sintomi di panico e forte stress (inspiegabili in quel periodo) tanto da rendersi necessario ricorrere a più accessi al Pronto Soccorso per accertamenti.

In data 14 novembre 2025, la Sig.ra Omissis è stata ascoltata dalla Procura Federale e, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato quanto dedotto nella segnalazione, ha fornito il video ivi menzionato e ha specificato: a) di aver avuto contezza del video per aver controllato a sorpresa il cellulare del figlio al rientro casa il 15 giugno 2025 quando Omissis è apparso ancor più chiuso e sofferente; b) di notare con chiarezza, dalla visione del video, i seguenti compagni di squadra: Omissis, …., colui che ha pubblicato il video sulla chat del gruppo dei compagni di squadra, attualmente sempre tesserato per la società Omissis, i gemelli Omissis, attualmente tesserati per Omissis, Omissis e tale Omissis, di cui la Sig.ra non ha ricordato il cognome, tutti tesserati per Omissis; c) di aver appreso dalla chat che la porta della camera del figlio era stata aperta da tale Omissis; d) di aver consultato, in seguito a quanto occorso, uno psicologo e di essere stati costretti, lei e il marito, ad iscrivere il ragazzo presso un’atra società.

In data 14 novembre 2025 è stato ascoltato anche il padre di B.T., che si è riportato a quanto dedotto nella segnalazione, inviando il successivo 15 novembre, all’indirizzo privato del Dott. Massimo Romolini, rappresentante della Procura Federale dinanzi al quale i genitori del minore hanno reso le dichiarazioni sopra riassunte, una mail del seguente tenore: “i ragazzi che si vedono nel video sono: Omissis. Omissis è quello che ha pubblicato il video sulla chat.

Omissis che è quello che ha aperto la porta”.

In data 1° dicembre 2025 è stato ascoltato, in qualità di persona sottoposta alle indagini, il Sig. Omissis che, in qualità di allenatore della squadra, ha dichiarato che: a) B.T. gli era sempre sembrato ben inserito nella squadra e senza problemi; b) aveva assidui rapporti anche con il padre del ragazzo perché svolgeva attività di genitore accompagnatore; c) era stato informato dei fatti oggetto del procedimento solo a seguito di comunicazione del Presidente della società alfa all’inizio di luglio 2025, quando il primo gli chiese informazioni su eventuali problemi del ragazzo e lui rispose negativamente; d) non aveva mai visto prima il video mostratogli in quella sede dal rappresentante della Procura Federale; e) non faceva parte della chat; f) riconosceva come ripresi i volti e le voci dei seguenti ragazzi: Omissis.

In data 1° dicembre 2025 è stato ascoltato, in qualità di persona sottoposta alle indagini, il Sig. Omissis che, in qualità di responsabile tecnico del settore attività di base della società dilettantistica sportiva alfa, ha dichiarato che: a) era venuto a conoscenza delle contestazioni mosse dai genitori di B.T. soltanto nei primi giorni di luglio perché informato in merito dal Presidente della squadra; b) aveva partecipato a metà luglio alla riunione organizzata dal Presidente con i genitori alla presenza anche dell’allenatore, nel corso della quale i genitori non mostravano loro alcun video e non facevano i nominativi di alcuno dei partecipanti alla trasferta aretina; c) era rimasto molto sorpreso per quanto riferito dai genitori, posto che il ragazzo era in squadra da molti anni e non aveva mai manifestato segni di malessere o di difficile ambientazione.

Sempre il 1° dicembre 2025 è stato ascoltato il Sig. Omissis che, in qualità di collaboratore all’attività di base e dell’area scouting della società alfa, ha dichiarato che: a) non aveva ruoli all’interno dell’ASD di riferimento, essendo semplicemente un genitore fra i più attivi nel “dare una mano; b) in occasione della trasferta della squadra erano presenti i genitori di B.T. che nulla dissero in merito al disagio di loro figlio; c) aveva partecipato alla riunione di luglio indetta dal Presidente della squadra rimanendo silente per tutto il tempo; d) nel corso di quell’incontro i genitori di B.T. né mostrarono loro il video né indicarono i nominativi dei ragazzi autori delle condotte raccontate: conseguentemente, quella dell’audizione ha costituito la prima volta in cui vedeva il video.

Con pec del 22 gennaio 2026, l’Avv. Omissis ha affidato ad una memoria, corredata di documenti, gli argomenti a sostegno dell’estraneità di alcuni dei deferiti rispetto al fatto contestato e dell’infondatezza dell’addebito disciplinare.

Ricordato che nella relazione finale della Procura Federale il fatto è collocato al 12.6.2025, rispetto alla posizione di Omissis la memoria ha consegnato ad una circolare dell’Istituto Comprensivo, indicativa delle date dell’11, 12 e 13 giugno 2025, per lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di terza media, e di quella del 16 giugno 2025 come data d’inizio delle prove orali, la dimostrazione dell’alibi del ragazzo che  non poteva trovarsi ad Omissis il 12.6.2025. In una dichiarazione sottoscritta dal ragazzo il 15.2.2026, lo stesso afferma di aver raggiungo i compagni il giorno successivo, di aver mantenuto con B.T. rapporti sempre sereni e affettuosi protrattasi anche dopo il passaggio del primo ad altra società e che, nel corso dei pernotti presso l’Hotel, anche B.T. si era recato presso la sua stanza in una dimensione di amichevole reciprocità.

Del pari, rispetto alla posizione di Omissis, la Difesa ha invocato il proscioglimento perché il ragazzo, non tesserato per la società alfa, secondo quanto dallo stesso affermato nella dichiarazione allegata alla memoria, non era presente presso l’Hotel dove alloggiavano i calciatori della società alfa, perché soggiornava presso l’appartamento preso in locazione dai genitori nella località di Omissis.

Nel merito, nella memoria difensiva è stata sottolineata l’infondatezza degli addebiti perché nel fatto si era voluta vedere una gravità non effettivamente riscontrabile stante la natura fondamentalmente ludica dei comportamenti posti in essere dai ragazzi interessati nel procedimento disciplinare. È stato evidenziato, altresì, come il caso di specie difetti dei requisiti della reiterazione, necessario perché un comportamento possa sussumersi nella nozione di “bullismo”, e della diffusione e della condivisione con un gruppo indeterminato di persone di un video, perché si possa discorrere di “cyberbullismo”. Non si è mancato di sottolineare, altresì, l’impossibilità di riscontrare il profilo della sopraffazione caratterizzante le dinamiche vessatorie del bullismo, perché il B.T. aveva consentito l’accesso dei compagni nella stanza, nonché la mancanza della consapevolezza del significato denigratorio della canzone “faccetta nera” intonata nella stanza d’albergo.  È stato, poi, rimarcato come T.B., lungi dall’essere o dal dimostrarsi estraneo al gruppo, sia sempre stato integrato nella squadra e, soprattutto, considerato, anche con affetto, da parte dei suoi partecipanti: anche la ragione del cambio di squadra a luglio 2025, in una chat con S.M. viene spiegata da B.T. con il fatto che i suoi amici più stretti non giocavano per la società alfa, non mancando di specificare che, per aver visto il video di quanto accaduto, i genitori “hanno spinto un pò”.  Particolarmente significative, a mente della Difesa, poi, sono le chat che dimostrano anche il comportamento dei genitori di B.T.: il padre, ad esempio, di rientro ha ringraziato gli altri genitori ed i ragazzi, ponendo in essere un atteggiamento contrario all’asserita percezione del disagio del figlio. Grande rilievo, infine, è stato riservato ai rapporti di affettuosità intrattenuti, anche dopo il suo trasferimento, tra B.T. e i reclamanti nonché all’assenza di turbamento ben confermata dalle fotografie e dai video rappresentativi dei momenti di condivisione post-partita e vincita del torneo.

Il dibattimento innanzi al Tribunale Federale si è svolto con la partecipazione, in presenza, del rappresentante della Procura Federale e, da remoto, del difensore dei deferiti che ha motivato la mancata comparizione personale delle parti con la scelta difensiva posta in essere a tutela dello status di minorenni degli incolpati, dei relativi diritti e con l’invito a considerare le dichiarazioni prodotte come rappresentative del sincero rammarico di tutti i ragazzi per la vicenda oggetto di valutazione. Nel merito, la Difesa ha richiamato l’attenzione del Tribunale sull’assenza di reali atti di preordinata violenza, dovendosi ricondurre il tutto a uno scherzo di cattivo gusto, sul fatto che i comportamenti attenzionati non costituiscono la fattispecie di cyber bullismo nonché sull’estraneità all’accaduto di Matteo Cianflone, che non comparirebbe nel video presente in atti, e, richiamata la funzione educativa alla quale anche la sanzione sportiva dovrebbe tendere, ha concluso per l’accoglimento delle richieste contenute nella memoria difensiva.

Il Tribunale, preso atto della precisazione del rappresentante della Procura Federale sull’esatta collocazione temporale dell’episodio concretizzante il fatto disciplinarmente illecito, ha ritenuto dimostrato l’addebito con riferimento a quanto accaduto nell’albergo dove erano ospitati i ragazzi della società alfa nonché provata con ragionevole certezza l’identificazione dei partecipanti grazie alla visione del video. Condivisa, da ultimo, la richiesta del rappresentante della Procura Federale in ordine alla necessità di graduare la sanzione in termini di maggiore gravità per il Omissis, autore del video e della condivisione nella chat dei giovani calciatori, ha comminato le sanzioni disciplinari nei termini sopra enunciati.

Con ricorso dell’11.3.2026, gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori S.M., M.C., T.C., L.T., G.D.L., G.M. e S.C. hanno interposto reclamo avverso la sentenza di primo grado affidando le ragioni impugnatorie a otto motivi di gravame che possono essere così sintetizzati.

Con il primo motivo di reclamo, si contesta la violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza conseguita all’indeterminatezza della data nel quale sarebbe accaduto l’episodio oggetto del presente giudizio. I reclamanti, nel censurare la mancata assunzione delle determinazioni conseguenziali all’asserito errore materiale rispetto alla data contenuta nell’atto di deferimento, lamentano di aver potuto difendersi sulla data desunta nell’incolpazione e di essere stati condannati per un fatto diverso da quello loro contestato in ragione della rilevanza del dato temporale rispetto alla fattispecie concreta oggetto dell’addebito disciplinare.

Con il secondo motivo di reclamo, si contesta il travisamento della prova e il vizio assoluto di motivazione con riferimento all’alibi del minore Omissis. In particolare, l’indeterminatezza del tempo di verificazione dell’episodio avrebbe svilito la portata probatoria a discarico della documentazione scolastica attestante le date di svolgimento dell’esame di terza media al quale il Sig. Omissis avrebbe dovuto partecipare. Si evidenzia, quindi, l’assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della prova documentale della difesa rispetto alla contestazione mossa. Con il terzo motivo, si contesta il travisamento della prova ed il vizio assoluto di motivazione sulla presenza del minore M.C., lamentandosi la mancata valutazione di quanto eccepito nella memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale Federale Territoriale in ordine al fatto che il minore non era presente nella stanza d’albergo luogo del fatto contestato.

Con il quarto motivo, si eccepisce la violazione del principio di personalità della responsabilità disciplinare ed il vizio di motivazione per mancata individualizzazione delle condotte, rilevandosi la mancata singola attribuzione a ciascuno degli incolpati, finendosi, per tale via, ad affermare una responsabilità collettiva o di gruppo che non ha cittadinanza nella giustizia sportiva.

Con il quinto motivo, i reclamanti eccepiscono l’erronea qualificazione del fatto come atto di bullismo e sopraffazione, denunciando come essa sia frutto di un’analisi decontestualizzata e superficiale che non avrebbe consentito di accertare che, nel caso di specie, non si rinvengono i caratteri affermati dalla giurisprudenza, ordinaria e sportiva, di reiterazione, intenzionalità, e sistematicità delle condotte vessatorie realizzate nel tempo nonché l’asimmetria di potere, reale o presunto, tra il persecutore e la vittima. Nello specifico, si rimarca l’unicità dell’episodio; l’assenza dell’intento persecutorio nell’intonare “faccetta nera” allorquando, al fine di recuperare un paio di ciabatte smarrite, si è entrati nella stanza del B.T.; l’assenza di prevaricazione e asimmetria perché, differentemente da quanto ritenuto nel provvedimento reclamato, non vi sarebbe stata alcuna “irruzione con forza e prepotenza” perché fu lo stesso B.T. ad aprire la porta della stanza senza timore.

Con il sesto motivo, si contesta il travisamento della prova rappresentata dal video su quanto accaduto nella stanza di albergo, sottolineandosi che il video riprenderebbe, in realtà, un gioco goliardico e non un atto di bullismo: esso, infatti, non riprende solo B.T., non tutti intonano la canzone “faccetta nera”; non tutti colpiscono B.T.; si vedono atteggiamenti eterogenei e ludici. Tale video, quindi, non potrebbe fondare l’accusa di bullismo anche perché gli altri video prodotti dalla difesa rappresenterebbero un clima sereno contrastante con il significato attribuito al primo.

Con il settimo motivo, si eccepisce il travisamento della prova - concretizzatasi nell’acritica adesione della pronuncia gravata al racconto della madre di B.T., conseguita al mancato confronto del Giudice a quo con le evidenze istruttorie, di segno diametralmente opposto, dei video e testimonianze addotte dalla difesa nonché la manifesta illogicità della motivazione che ne è derivata rispetto alla ricostruzione dei rapporti interpersonali. Secondo i reclamanti, infatti, a fronte della narrazione di un ragazzo triste e traumatizzato, le prove documentali a discarico fotografie, chat di gruppo, testimonianze dei genitori proverebbero relazioni di gruppo decisamente confacenti ad un ambiente sereno.

Con l’ottavo motivo di ricorso – erroneamente indicato con il numero 7 nel reclamo si contesta l’erronea qualificazione del fatto come “cyberbullismo”, difettando, nel caso di specie, il requisito della diffusione pubblica o semi-pubblica, atteso che il video è stato condiviso soltanto nella chat di gruppo whatsapp composta anche dai ragazzi presenti all’episodio contestato e giammai diffuso attraverso altre piattaforme social.

Con il nono motivo erroneamente indicato nel reclamo con il numero 8 si contesta la violazione dei principi di proporzionalità e della finalità educativa della sanzione nonché l’omessa motivazione sull’applicazione delle prescrizioni alternative ex art. 128 C.g.s. Si eccepisce, in particolare, che nell’irrogare le gravi sanzioni stabilite in sentenza 8 e 6 giornate di squalifica non si sarebbe tenuto conto dell’età dei deferiti, della loro incensuratezza nonché di una condotta che, nel loro percorso calcistico, è sempre stata irreprensibile e certamente improntata al rispetto dei valori di riferimento di tutto il movimento sportivo. Le misure applicate, quindi, non sarebbero “preziose offerte educative, volte a stimolare un cammino che richiede però una consapevole adesione interiore da parte del destinatario” richieste dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2019. Di conseguenza, anche in considerazione del sincero rammarico mostrato dai reclamanti, vengono rappresentati come maggiormente conformi ai principi dell’ordinamento sportivo e della tutela dei minori prescrizioni di carattere formativo, come percorsi sulla consapevolezza e sul rispetto, in linea con lo spirito della legge n. 159/2023 sulla giustizia minorile.

I reclamanti, inoltre, formulano istanze istruttorie di acquisizione e visione integrale da parte della Corte di tutti i filmati relativi ai giorni del torneo prodotti dalla Difesa nonché della documentazione scolastica prodotta in primo grado, attestante l’alibi del minore S.C. e manifestano, da ultimo, la disponibilità ad essere sentiti dalla Corte, nelle forme protette, ove la loro audizione fosse ritenuta necessaria o utile per un più completo accertamento.

Con il reclamo, infine, sono formulate le seguenti conclusioni: in via principale, il proscioglimento di tutti i deferiti per insussistenza dell’illecito disciplinare; in via subordinata, il proscioglimento dei minori S.C. e M.C. per non aver commesso il fatto; in via ulteriormente gradata, la derubricazione dell’illecito e, in considerazione della giovane età e dell’occasionalità dell’episodio, la significativa riduzione delle sanzioni comminate o la loro commutazione in prescrizioni a carattere educativo e formativo, ai sensi dei principi generali dell’ordinamento sportivo in materia minorile.

In data 01.04.2026, la Difesa dei reclamanti ha depositato una memoria corredata di nuovi documenti. Ribadite le richieste e le argomentazioni contenute nell’atto di reclamo, la Difesa ha insistito per l’acquisizione dell’autodichiarazione della struttura ricettiva rappresentativa del fatto che il minore M.C. alloggiava ivi unitamente alla sua famiglia e, quindi, definitivamente probante la sua assenza presso l’hotel nel quale si è verificato l’episodio oggetto di causa.

Per l’ulteriore dimostrazione dell’assenza in hotel, la Difesa ha altresì prodotto una dichiarazione in termini dell’allenatore, Omissis, sottoscritta in data 25.3.2026.

Con riferimento ai minori Omissis, la Difesa, con il fine di dimostrare la sussistenza di una “doppia sanzione” a loro carico, ha allegato documentazione attestante la loro mancata convocazione, all’indomani della sentenza di primo grado, per attività di Rappresentativa della squadra.

Sempre per il medesimo scopo, la Difesa ha allegato alla predetta memoria anche le relazioni di due professioniste attestanti il disagio psicologico dei minori Omissis.

È stata depositata, altresì, ulteriore documentazione costituita dalla dichiarazione dei genitori del minore Omissis, compagno di stanza di B.T. e testimone del fatto oggetto di addebito, e dalle dichiarazioni della Sig.ra Omissis riguardanti i minori Omissis, prive di data di sottoscrizione.

Considerato in diritto

Ritiene il Collegio che il reclamo sia parzialmente fondato e, conseguentemente, vada accolto limitatamente ai motivi riguardanti la posizione dei deferiti S.C. e M.C..

1. Procedendo con ordine, non possono trovare accoglimento le istanze istruttorie spiegate nell’atto di reclamo.

L’art. 57 C.g.s., rubricato “Assunzione dei mezzi di prova”, dispone: “1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell’ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o altre norme federali.

La richiesta contenuta al punto 1 di pagina 14 del reclamo attiene a filmati già in atti, quella contenuta al punto 3 di pagina 14, poi, riguarda la documentazione scolastica pure presente nel fascicolo processuale a disposizione di questa Corte, sicché entrambe le istanze devono essere rigettate ai sensi del sopra citato art. 57, comma 2, C.g.s.

Al punto 2 delle richieste istruttorie, la Difesa manifesta la piena disponibilità dei ragazzi ad essere sentiti dalla Corte nelle forme protette ritenute più opportune: in atti, tuttavia, vi sono dichiarazioni sottoscritte dai reclamanti che questa Corte ritiene essere esaustive della rappresentazione del fatto e dei sentimenti di rammarico e dispiacere in merito al malessere palesato da B.T. con conseguente inutilità di dare corso all’audizione diretta dei minori coinvolti nel presente giudizio.

2. È infondato il primo motivo di reclamo sulla mancata correlazione tra l’accusa e la sentenza nonché sull’indeterminatezza della prima.

Ed invero, in applicazione dei principi espressi nel processo penale, può parlarsi di nullità della sentenza per difetto di correlazione con l’addebito solo in caso di effettivo pregiudizio del diritto di difesa in relazione ad un fatto che, per diversità o novità rispetto a quello contestato, non abbia consentito all’interessato di approntare le proprie difese.  In termini, la Cassazione, in relazione alla contestata nullità rispetto proprio alla data del commesso reato, ha affermato che: <<In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 c.p.p. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che, senza che fosse stato osservato il procedimento previsto dall'art. 516 c.p.p., aveva riferito la condotta di furto di energia elettrica, contestata come avvenuta il 20 agosto 2018, agli anni compresi tra il 2014 e il 2016, periodo in cui si erano succeduti tre differenti intestatari nell'utenza).>> (Cassazione penale sez. IV, 22/10/2025, n. 35897). Nel caso di specie, è la stessa dichiarazione del deferito T.C. a riferire che il fatto contestato si sia presumibilmente verificato il 14.6.2025; ugualmente è il deferito Omissis che colloca i fatti proprio nel 14.6.2025: tanto è sufficiente perché la Corte possa ritenere determinata la contestazione mossa ai deferiti e pienamente garantito il loro diritto di difesa.

3. Sono fondati il secondo ed il terzo motivo in ordine all’alibi dei minorenni S.C. e M.C.. Le evidenze acquisite nella fase di indagini e valorizzate dalla Difesa nel corso del primo grado, infatti, erano già sufficienti a ritenere non pienamente dimostrata la presenza dei due ragazzi nell’hotel dove alloggiava la squadra. L’ulteriore documentazione prodotta dalla Difesa con memoria del 1° aprile 2026, così come sottolineato anche dal Procuratore federale in udienza, ha dimostrato che i due ragazzi non erano tra quelli ripresi dal video rappresentativo del fatto contestato. È corretto, infatti, rifarsi alla chiara testimonianza dell’allenatore che non ha riconosciuto i due ragazzi tra gli autori dei comportamenti oggetto di valutazione nonché alla dichiarazione della titolare della struttura ricettiva della famiglia che ha chiarito come la prenotazione riguardasse anche il figlio e non il gemello.

I minori S.C. e M.C., pertanto, vanno prosciolti per non aver commesso il fatto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 6, C.G.S. il parziale accoglimento del reclamo implica la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

4. È infondato il quarto motivo sulla violazione del principio di personalità della responsabilità disciplinare e sul contestuale vizio di motivazione per mancata individualizzazione delle condotte.

Sul punto la Difesa ha speso argomentazioni tese a ricostruire il fatto oggetto di contestazione nei termini di una responsabilità “di gruppo” o collettiva che non ha cittadinanza nell’ordinamento giuridico e in quello sportivo. Pur condividendo l’assunto, così come rilevato dalla Procura Federale in sede di udienza, l’argomentazione non si confronta debitamente con il tema centrale della condivisione, da parte di tutti i giocatori minorenni presenti all’occorso, di un’azione che, per quanto meglio nel prosieguo sarà chiarito, concreta una violazione disciplinare. È indubitabile, quindi, la chiara sussumibilità del fatto allo schema del concorso di persone, quindi anche della partecipazione di tipo morale, estrinsecatasi, nel caso di specie, nella certa condivisione dell’azione materiale contestata nei termini <<di sopraffazione posta in essere in danno del calciatore sig. B.T. consistita nell’aver fatto ingresso, senza il suo consenso, all’interno della camera della struttura ricettiva nella quale il sig. B.T. soggiornava in occasione del Torneo di Omissis, per poi intonare ripetutamente>> la canzone “faccetta nera”, <<mentre il sig. B.T., sdraiato sul letto, veniva colpito sul corpo con mani e ciabatte e ripreso in un video che il Sig. Omissis provvedeva a postare sulla chat del gruppo squadra della società alfa >>. L’apporto di tipo morale, quindi, è proprio dei minori che, pur distinguendosi dal Omissis che ha ripreso la scena dei colpi al compagno di squadra e diffuso il video nella chat di gruppo, hanno agevolato, e comunque condiviso, la realizzazione della violazione contestata.

5. I motivi 5, 6 e 7, rispettivamente sulla errata qualificazione del fatto come bullismo e sul travisamento delle prove, sono infondati per le ragioni che seguono.

Essi possono essere trattati unitariamente: la complessiva argomentazione difensiva, invero, induce a ritenere che l’errore qualificatorio lamentato nel reclamo (motivo n.5) sarebbe il precipitato anche del travisamento delle prove documentali costituite dal video (motivo n.6), dalle fotografie e dalle conversazioni whatsapp (di cui al motivo n.7), la cui mancata considerazione da parte del Tribunale avrebbe determinato l’ulteriore vizio di omessa valutazione in ordine ai rapporti interpersonali tra i minori protagonisti dell’odierna vicenda (motivo n. 7).

I rilievi difensivi, attesa l’impossibilità di ricondurre il fatto oggetto di giudizio ad un atto di goliardia immune da rilievi disciplinari, non colgono nel segno. Così come condivisibilmente asserito dal Procuratore federale in sede di udienza, infatti, intonare a memoria una tra le canzoni più famose del ventennio fascista è comportamento grave nella misura in cui rileva un habitus mentale certamente poco confacente ai valori sportivi promulgati e condivisi nel mondo del calcio. In questo senso, allora, può dirsi che non vi è stato alcun travisamento della prova video che, in linea con quanto già valutato in primo grado, ha rappresentato un segmento del fatto commesso certamente determinativo di disagio psicologico in capo a B.T. che, così come può evincersi dalla visione del video, non ha mai manifestato di acconsentire alla presenza dei giovani in camera e, soprattutto, tolleranza rispetto alle singole azioni ivi compiute (cantare e subire le percosse con le ciabatte del compagno di squadra).

Le ragioni spiegate dalla Difesa rispetto all’assenza della reiterazione e dell’intento persecutorio, del pari, non consentono il superamento dell’affermazione di responsabilità disciplinare. Ed invero, rispetto al requisito della reiterazione, è agevole rilevare che l’art. 4, comma 2, lett. h), in ordine alla definizione di bullismo e cyberbullismo, certamente contempla anche l’ipotesi del comportamento isolato (<<per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato>>.

Peraltro, la contestazione fa esplicito riferimento alla fattispecie astratta di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), relativa all’ “abuso psicologico”. Secondo tale disposizione, infatti, per “abuso psicologico” deve intendersi <<qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali >>.

Il video asseritamente travisato consegna al processo la prova del modo in cui B.T. ha vissuto l’iniziativa degli odierni reclamanti: egli, come già sopra cennato, palesa di non gradire né la presenza né le azioni compiute in quel frangente dai suoi compagni di squadra; certamente vive la sopraffazione, nonché la prevaricazione, nell’essere percosso ed il suo sicuro turbamento risulta pienamente dimostrato, non solo e non tanto dalle dichiarazioni dei genitori del ragazzo, ma soprattutto proprio dalle parole che, nella chat privata, rivolge al Omissis all’indomani della scelta di iscriversi presso altra associazione calcistica: in tale contesto, infatti, il ragazzo palesa apertamente di non trovarsi più bene nel gruppo anche per quanto accaduto nella trasferta aretina e, in special modo, per il video registrato e per la sua diffusione nella chat di gruppo poi visionata dalla madre di B.T.

In conclusione, il fatto contestato integra certamente la violazione disciplinare di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) perché si è risolto in un atto indesiderato di mancanza di rispetto della determinazione di B.T. di non voler essere coinvolto nelle attività di canto nonché di sopraffazione fisica che ha tanto turbato il ragazzo da costituire una motivazione concorrente alla definitiva determinazione di lasciare la squadra.

Ricordato che l’addebito mosso agli odierni reclamanti contempla anche la fattispecie di “abuso psicologico” disciplinata dall’art. 4, comma 2, lett. a), le considerazioni sopra espresse assorbono anche l’astratta sussumibilità della specifica condotta del Omissis che ha registrato il video di quanto avvenuto nella stanza di albergo per poi diffonderlo sulla chat di gruppo whatsapp sotto la previsione generale ed astratta di cui alla lettera h) bullismo e cyberbullismo” – del richiamato articolo 4.

Ed invero, quand’anche con riferimento alla posizione del Omissis non si possa dire integrata la violazione di cyberbullismo per assenza dello “scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato” espressamente richiesto dalla norma, deve affermarsi che le sue azioni sostanziano certamente gli elementi oggettivo e soggettivo caratterizzanti la fattispecie residuale di cui all’art. 4, comma 2, lett. a): “qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali..  La scelta di registrare e, soprattutto, diffondere il video realizzato è indicativa della volontà di un comportamento che non poteva certamente essere considerato privo di conseguenze negative rispetto alla sfera personale di B.T. che, per quanto già ampiamente dedotto in precedenza, è rimasto turbato ed è stato alterato nella sua serenità dalla condotta considerata. In tal senso, allora, da un lato, si legittima la misura della conclusiva sanzione inflitta in primo grado e, per quanto appresso si dirà, confermata in questa sede; dall’altro, il rilievo per il quale l’espressione del dispiacere postumo contenuto nella dichiarazione non vale ad escludere l’approccio psicologico dell’autore della violazione al momento della sua commissione.

6. Parimenti infondato è l’ottavo motivo sulla violazione dei principi di proporzionalità e della finalità educativa della sanzione nonché sull’omessa valutazione in ordine alla mancata applicazione delle prescrizioni alternative ex art. 128 C.G.S.

L’art. 128 C.G.S. rubricato “Collaborazione degli incolpati” recita: <<1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.>>

Il tenore letterale della disposizione impone di ritenere che la stessa può trovare applicazione solo a seguito dell’iniziativa della Procura federale: condizione non integrata nel caso di specie con conseguenziale impossibilità di applicare la norma.

In sede di reclamo e di memoria la Difesa ha chiesto, in via ulteriormente gradata rispetto alla richiesta di riduzione della sanzione applicata, la rimodulazione in senso rieducativo della sanzione per i reclamanti non prosciolti.

Tale ultima richiesta non può trovare accoglimento.

Questa Corte federale, sulla scorta di considerazioni sistematiche, ha ritenuto preclusa la concessione del beneficio della commutazione ex art. 137, comma 2 bis, C.G.S. nel caso di sanzioni irrogate per violazioni disciplinari particolarmente gravi, facendo riferimento tra l’altro – a quelle in relazione alle quali gli artt. 126, comma 7 e 127, comma 7, del Codice di giustizia sportiva vietano l’accesso al patteggiamento in ogni sua forma (cfr. CFA, SS.UU., disp. 38/2025-2026; CFA, SEZIONE I, disp. 50/CFA-2025-2026). In ragione della materialità della condotta, il caso di specie si inserisce nella casistica valutata da questa Corte con conseguente rigetto della richiesta di commutazione della comminata squalifica in una condanna da eseguirsi secondo modalità rieducative.

Non può essere accolta nemmeno la principale richiesta sul trattamento sanzionatorio di riduzione della sanzione inflitta in primo grado che, anche alla luce dei principi richiamati dalla Difesa, appare congrua.

Ed invero, le evidenze istruttorie, come precedentemente sottolineato, non solo non consentono di aderire alla ricostruzione difensiva dell’episodio in termini di mera goliardia, ma illuminano su un contesto per quanto circoscritto - di significativa gravità, finanche amplificato dalla affermazione difensiva certamente sprovvista di riscontro in ordine alla mancata consapevolezza, da parte di chi l’ha intonata nella sua interezza, del significato denigratorio e prevaricatorio della canzone “faccetta nera”.  Le medesime risultanze, poi, indicano pacificamente che in quella stanza di albergo si è consumata un’aggressione fisica che - anche per essere condotta apparentemente in linea con il sentiment culturale di riferimento della citata canzone - non può essere considerato - e mai potrebbe esserlo nel mondo dello sport - alla stregua di un esuberante scherzo adolescenziale.

Le pene irrogate, quindi, sono considerate congrue.

*

In relazione alle spese processuali, il Collegio ritiene che la loro integrale compensazione, considerata l’attività svolta rispetto al numero e alla complessità dei profili trattati, risponda a criteri di equità e, pertanto, dispone in conformità.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, proscioglie i Omissis dalle incolpazioni loro ascritte.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione dei soli contributi per l’accesso alla giustizia sportiva per i reclami proposti Omissis.

Dispone la compensazione integrale delle spese del procedimento per entrambi i gradi di giudizio quanto agli altri reclamanti.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Augusto La Morgia                                                             Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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