F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0119/CFA pubblicata il 24 Aprile 2026 (motivazioni) – sig. Andrea Fineo
Decisione/0119/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0139/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Domenico Giordano – Presidente
Stefano Papa – Componente
Paola Palmieri - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo del Sig. Andrea Fineo avverso la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali per violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, CGS, in relazione con l’art. 40, comma 3 bis, N.O.I.F., seguito deferimento della Procura federale n. 18989/268pf25-26/GC/PG/ep del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026 (Decisione del Tribunale federale nazionale sezione disciplinare n. 0185/TFNSD/2025-2026 dell’11.03.2026);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Relatore all’udienza dell’16.04.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Paola Palmieri e uditi l’Avv. Domenico Creanza per il reclamante e l’Avv. Giulia Conti per la Procura.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 28 gennaio 2026 la Procura Federale deferiva il calciatore signor Andrea Fineo, all’epoca dei fatti tesserato per la società F.B.C. Gravina Soc. Coop Dil. “per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, CGS, in relazione con l’art. 40, comma 3 bis, N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 14.8.2025, sottoscritto la richiesta di tesseramento con la società F.B.C. Gravina, dopo aver sottoscritto antecedentemente ovvero in data 5.8.2025 altra richiesta di tesseramento in favore di S.S. Brindisi”.
La vicenda traeva origine dalla segnalazione alla Procura in data 12.9.2025, a firma del Presidente della società sportiva S.S. Brindisi s.r.l., Sig. Giuseppe Roma, avente ad oggetto una presunta violazione, da parte del calciatore Sig. Andrea Fineo, della normativa federale che disciplina i tesseramenti in quanto, dopo aver sottoscritto con il sodalizio la richiesta di tesseramento ed il modulo per prestazioni volontarie in data 5 agosto 2025, ritualmente depositata sul portale del Comitato Regionale Puglia con firma elettronica, non si sarebbe più presentato agli allenamenti e, a seguito di un controllo sul portale, il medesimo istante veniva a conoscenza che l’atleta aveva firmato altra richiesta di tesseramento con altro sodalizio, precisamente il F.B.C. Gravina Soc. Coop. Dil.
Esaurita l’attività di indagine, seguiva la comunicazione di conclusioni delle indagini di cui al prot. 15900/268pf25-26/GC/PG/ep del 17.12.2025 dopo la quale venivano definite con patteggiamenti le posizioni dei signori Colangelo, Papangelo, Cerone, Righi e delle società F.B.C. Gravina e S.S. Brindisi ai sensi dell’art. 126 C.G.S.. Il Sig. Fineo, invece, depositava memoria difensiva le cui argomentazioni erano superate dalla Procura che concludeva il procedimento disciplinare con il richiamato deferimento.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, ritenuta la fondatezza dell’addebito e nella ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, accertava la violazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 3 bis, NOIF e dell’art. 32, comma 2, CGS e, in via automatica, anche la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per l’inosservanza ai principi di lealtà, di correttezza e di probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva.
Per quanto attiene alla misura della sanzione il Tribunale di primo grado riduceva la sanzione richiesta dalla Procura Federale da sei a quattr giorna e di squa ifica in considerazione della giovane età del deferito e dei pur erronei affidamenti determinati dal segretario di F.B.C. Gravina, cui aveva peraltro subito riferito della prima richiesta di tesseramento.
Il Tribunale motivava l’irrogazione della sanzione sulla base della ricostruzione dei fatti da ritenersi pacifici da cui emergeva che il signor Fineo aveva sottoscritto apposita richiesta di tesseramento nonché una dichiarazione di prestazioni di natura volontaria per calciatori dilettanti maggiorenni (che sostituiva un precedente contratto a titolo oneroso che avrebbe dato origine al pagamento di un premio di preparazione) e che la predetta società, previa apposizione di firma digitale, caricava sul portale telematico della LND Puglia in pari data. Benché tale pratica non si fosse perfezionata per motivi contingenti - in quanto materialmente presa in carico solo in data 26.8.2025 e, più precisamente, al rientro dalle ferie dell’addetto all’Ufficio Tesseramenti dei calciatori dilettanti del C.R. Puglia – in ogni caso, la seconda richiesta di tesseramento contestata al deferito comportava la violazione della normativa in materia oltre che del dovere di lealtà imposto al tesserato dall’art. 4 del C.G.S.
Avverso detta sentenza propone reclamo il Sig. Fineo con cui viene dedotta con il primo motivo la omessa e insufficiente motivazione della sentenza in violazione dell’art. 44 C.G.S. e l’erronea ricostruzione dei fatti oltre che la mancata analisi delle difese.
A detta del reclamante la decisione avrebbe esaminato la posizione dell’atleta con argomentazioni apodittiche e superficiali, omettendo di analizzare il vero focus della vicenda, riconducibile alla disfunzione organizzativa del sistema federale. In particolare, sempre a giudizio del reclamante, la mancata lavorazione della pratica per ferie dell’addetto avrebbe impedito il perfezionamento del tesseramento con il Brindisi da cui l’insussistenza dell’illecito.
Del pari, il Tribunale avrebbe omesso di considerare, dal punto di vista della sussistenza dell’elemento soggettivo, l'affidamento incolpevole dell’atleta rispetto alle risultanze del portale informatico, che costituisce lo strumento ufficiale di verifica dello status di un tesserato. Data l’attestazione di “svincolato” rilevata al momento del tesseramento non si può pretendere che un giovane calciatore, peraltro assistito da un dirigente esperto, possa dubitare della veridicità di un dato ufficiale della Federazione.
Inoltre, la decisione sarebbe errata nell’avere addossato al giovane calciatore il fatto di non avere informato il Brindisi in quanto, piuttosto, sarebbe stato onere di tale squadra informare lo stesso del perfezionamento del tesseramento, cosa mai avvenuta proprio perché mai perfezionatosi.
Con ulteriore motivo il reclamante rivendica la insussistenza dell’elemento soggettivo oltre all’errore scusabile e alla buona fede dell’atleta.
Nel caso di specie gli elementi soggettivi richiesti dall’art. 5 C.G.S. sarebbero totalmente assenti, non potendosi affermare il dolo per assenza di volontà di violare le norme come dimostra la stessa segnalazione al Gravina di avere già firmato per il Brindisi; né tanto meno gli estremi della colpa, improntata alla massima diligenza esigibile da un giovane non esperto di complesse procedure amministrative. Viene pertanto invocato l’errore scusabile indotto da una concatenazione di eventi a lui non imputabili: le pressioni dei dirigenti adulti ed esperti, il silenzio della società di Brindisi e, soprattutto, la disfunzione del sistema di tesseramento LND e l'apparente affidabilità del portale federale.
Con il terzo e ultimo motivo, infine, il reclamante deduce l’errata applicazione delle norme disciplinari e la violazione del principio di proporzionalità (art. 13 C.G.S.) avendo il Tribunale sanzionato una condotta basata su un disguido amministrativo alla stregua di un grave illecito sportivo con violazione del principio di proporzionalità data la gravità della violazione irrogata ( 4 giornate di squalifica) in violazione dell’art. 13 del C.G.S ignorando, per contro, le numerose attenuanti quali, l'assenza totale di precedenti disciplinari; la giovane età dell'incolpato; la buona fede e il comportamento collaborativo tenuto sin dalle indagini; il contesto extra-agonistico dei fatti, che non hanno avuto alcuna incidenza sulla regolarità di gare o campionati; l’assenza totale di danno sportivo o di vantaggio conseguito; la natura non violenta della condotta.
Ciò posto, il reclamante chiede che questa Corte di appello voglia, in via principale, annullare la sanzione inflitta e prosciogliere il Sig. Fineo Andrea da ogni addebito per insussistenza del fatto e/o per totale assenza dell'elemento soggettivo; in via subordinata, e in caso di mancato accoglimento della richiesta principale, prosciogliere l'incolpato per la particolare tenuità del fatto, trattandosi di vicenda meramente amministrativa avvenuta fuori dal campo di giuoco e priva di offensività; in via di ulteriore subordine, derubricare l'illecito contestato e, per l'effetto, applicare la sanzione nella misura minima possibile, ovvero una riduzione equitativa della sanzione ad un'ammonizione o a una sanzione simbolica, con esclusione di qualsiasi ammenda e tenendo conto di tutte le circostanze attenuanti. In ogni caso, si chiede altresì di disporre la non menzione della condanna nel casellario informatico e nei sistemi della giustizia sportiva, al fine di non pregiudicare ulteriormente la futura carriera dell'atleta, e la cancellazione di ogni effetto ai fini della recidiva.
Con memoria successivamente depositata la Difesa del Fineo sostanzialmente reiterava le medesime argomentazioni poste a sostegno dei motivi di reclamo.
La Procura federale non depositava memoria di costituzione.
All’udienza del 16 aprile 2026, svoltasi in via informatica mediante collegamento on-line, il Collegio, udite le parti, ha posto il reclamo in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si esaminano congiuntamente i primi due motivi di reclamo, che si ritengono non meritevoli di accoglimento.
Si premette che, ai sensi del secondo comma dell’art. 32 del CGS, “Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. Tale disposizione rimanda, quindi, all’art. 40, secondo comma, delle N.O.I.F. secondo cui “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima.”
Unitamente a tali disposizioni, all’atto del deferimento era contestata al Fineo anche la violazione dei doveri di lealtà e di correttezza di cui all’art. 4, primo comma, C.G.S., esigibili da ogni soggetto dell’ordinamento sportivo.
In conformità a tali disposizioni la condotta contestata all’odierno reclamante è consistita nell’avere sottoscritto due richieste di tesseramento ovvero, sulla base della ricostruzione dei fatti già effettuata in primo grado, una prima richiesta di tesseramento in data 5 agosto 2025, durante il ritiro calcistico con la squadra del Brindisi (alla quale, per vero, andrebbe aggiunta anche quella precedentemente sottoscritta in data 21 luglio 2025 alla quale, tuttavia, la società Brindisi non aveva dato seguito per averla sostituita con un contratto di prestazione volontaria, come comunicato all’atleta in data 4 agosto 2025), e una seconda richiesta con il Gravina al rientro dell’atleta dal ritiro, ovvero il successivo 14 agosto. Il fatto dunque che, una mera casualità, ovvero l’assenza dell’addetto alle iscrizioni presso il C.R. - L.N.D. Puglia, abbia impedito il perfezionamento della prima pratica validamente presentata non elimina la condotta illecita, considerata la volontà di proseguire la propria carriera sportiva con un diverso sodalizio pur essendosi già impegnato in precedenza con un’altra società.
Sul punto la sentenza di primo grado è, quindi, correttamente motivata là dove rileva che “Solo la mancata validazione del sistema informatico del primo tesseramento aveva infatti consentito la validazione del secondo, non essendo in astratto possibile un secondo tesseramento del medesimo calciatore nella stessa stagione sportiva, salvo che per determinate deroghe di cui all’art. 40 N.O.I.F. L’argomentazione è però infondata perché la Procura Federale non ha certo contestato al signor Fineo di aver ottenuto un doppio tesseramento (circostanza astrattamente impossibile in caso di corretto funzionamento del sistema. Non a caso l’istanza di tesseramento di S.S. Brindisi non ha potuto essere presa in considerazione risultando già validato il tesseramento a favore di F.B.C. Gravina per quanto chiesto successivamente), ma di aver sottoscritto due richieste di tesseramento in violazione al disposto dell’art. 40, comma 3bis, NOIF (“Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia”), con ciò violando altresì il disposto dell’art. 32, comma 2, CGS per il quale il tesseramento dei calciatori deve svolgersi conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”.
Peraltro, anche a voler seguire la tesi del reclamante che, sulla base di una ricostruzione dell’iter quale fattispecie a formazione progressiva, esclude il perfezionamento della pratica di tesseramento e che, dunque, tenta di farne conseguire l’insussistenza dell’illecito per mancato venire in essere dell’elemento fondante – ovvero una situazione di doppio tesseramento per essersi perfezionato solo quello richiesto dall’atleta per far parte del Gravina - in ogni caso, sarebbe quanto meno indubbia la sussistenza della violazione del dovere di probità e di lealtà sportiva da parte del calciatore. Questi, infatti, pur nella piena consapevolezza di avere sottoscritto un primo contratto per il Brindisi, come da lui stesso ammesso nel corso della audizione disposta dalla Procura, non si sarebbe curato di sciogliere ogni dubbio al riguardo. La equivocità della situazione avrebbe richiesto, secondo un dovere di correttezza verso la squadra con cui aveva svolto gli allenamenti fino a pochi giorni prima, di chiedere lumi proprio ai responsabili di tale sodalizio in ordine alle sorti della precedente richiesta di tesseramento, anche a fronte della formale risposta del sistema informatico che, come poi effettivamente appurato, non aveva ancora registrato la prima richiesta.
Non rilevano, dunque, ai fini del richiesto proscioglimento le circostanze valorizzate in sede di reclamo che dimostrerebbero l’insussistenza del profilo soggettivo ovvero, l’assoluta trasparenza di comportamento, da parte del Sig. Fineo, per essersi premurato di comunicare al segretario del Gravina di avere sottoscritto con il Brindisi non uno ma due contratti e il cui errore scusabile sarebbe consistito solo nel fare affidamento nella maggiore esperienza del segretario del Gravina, Sig. Papangelo, e nelle rassicurazioni fornite dal medesimo su una sua presunta posizione di “svincolato” sulla base della interrogazione del terminale.
La sottoscrizione di due pratiche di tesseramento era fatto ben noto all’atleta per avervi dato causa egli stesso e la situazione, sia pur equivoca alla luce delle risultanze formali del portale, avrebbe dovuto rafforzare nello stesso un onere di diligenza tale da tradursi in ulteriori accertamenti al fine di chiarire una situazione creata dal proprio comportamento e, per l’effetto, appurare per quale m tivo l’in errogazio e del sistema non avesse registrato l’avvenuto tesseramento con il Brindisi.
Del resto, non può trascurarsi, sotto tale profilo, il fatto che l’atleta non ha mai interloquito con i dirigenti del Brindisi sulla sua situazione né prima né dopo la seconda richiesta di tesseramento tanto che, dopo il rientro dal ritiro avvenuto il 13.8.2025 (v. audizione del Sig. Christian Noschese) e precisamente il 15 agosto, ovvero il giorno dopo aver firmato con il Gravina, lo stesso ribadiva la volontà di voler interrompere il percorso sportivo per asseriti motivi scolastici.
Il comportamento del Sig. Fineo, dunque, risulta senz’altro riconducibile alla violazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva FIGC, lo stesso contravvenendo a quei principi fondamentali di lealtà, probità e correttezza che devono informare non solo la condotta in campo ma “ogni rapporto riferibile all’attività sportiva” (CFA, SS.UU., n. 18/2023-2024; CFA/ Sez. IV, decisione n. 78/CFA/2024-2025
Ditalché, come evidenziato dal Tribunale che ha ampiamente motivato sul punto “la mera scoperta dell’omessa validazione sul portale dieci giorni dopo non poteva certo indurlo a ritenere non perfezionati tali vincoli e non allo stesso opponibili. Ed invero qualora fosse stato in buona fede avrebbe dovuto chiedersi per quale ragione il portale non avesse ancora validato la prima domanda di tesseramento, assumendo informazioni dirette presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia (dove avrebbe scoperto che l’attività di validazione era ferma per l’assenza per ferie dell’unico addetto, spiegazione più che plausibile nel periodo dal 5 al 14 agosto) o, meglio ancora, assumendo informazioni dirette presso S.S. Brindisi (cui aveva semplicemente riferito che cessava gli allenamenti per ragioni scolastiche) per sapere se avesse rinunciato al suo tesseramento la cui richiesta era stata caricata a sistema, come allo stesso noto e se potesse comunque ritenersi libero di firmare altra richiesta di tesseramento per diverso sodalizio. Solo per effetto dell’omissione delle suddette doverose iniziative il deferito, con l’ausilio del segretario di F.B.C. Brindisi, che ha retrodatato la domanda di tesseramento ad epoca anteriore a quella del 5.8.2025 (che è poi ricorso, come tutti gli altri interessati dall’avviso di indagini, al patteggiamento di cui all’art. 126 C.G.S. sottraendosi legittimamente alla presente procedura), sulla base di un dato meramente formale, ha ritenuto di poter accedere ad una seconda richiesta di tesseramento e a sottoscrivere altro contratto per la sua prestazione sportiva”.
Di qui l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso dovendosi ritenere sussistente sia l’elemento oggettivo dell’illecito -l’atleta avendo dato luogo, con il proprio comportamento, alla creazione di due pratiche di tesseramento per squadre diverse e, in ogni caso, per avere adottato una condotta contraria agli obblighi di lealtà e correttezza derivanti dalla clausola generale di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S. - sia l’elemento soggettivo, considerato che il Fineo ha comunque agito nella piena consapevolezza di avere già sottoscritto un precedente contratto.
E ciò, a prescindere dalla regolarità della condotta sia della SS Brindisi che della F.B.C. Gravina - su cui la Difesa del Fineo si sofferma anche nella memoria conclusiva a sostegno delle ragioni del reclamo - che è stata in parte oggetto dei patteggiamenti richiesti dai rispettivi tesserati ai sensi dell’art. 126 C.G.S nell’ambito dello stesso procedimento disciplinare ma che, in ogni caso, non può valere quale esimente delle condotte ascritte all’odierno reclamante.
Quanto sopra considerato conduce anche al rigetto del terzo motivo, non essendo possibile ravvisare, sulla base di quanto sopra esposto, la sussistenza di un errore scusabile tale da elidere la condotta illecita, considerato che il richiamato dovere di ispirare la propria condotta ai canoni di lealtà e correttezza non può considerarsi assolto solo con la comunicazione dell’avventa sottoscrizione del precedente contratto all’atto del secondo tesseramento in favore del Gravina, le circostanze del caso imponendo una condotta ulteriore, come sopra già chiarito.
Quanto poi alla presunta “pressione psicologica” da parte dei dirigenti del Brindisi invocata sempre quale ulteriore elemento valutabile ai fini della scusabilità della condotta del Fineo, la stessa non risulta provata quanto meno nei termini affermati in sede di reclamo, per quanto emerge dall’istruttoria svolta da cui risulta una libera volontà del calciatore di firmare per il Brindisi (cfr. screenshot dei messaggi inviati dal Fineo all’atto del primo tesseramento), sia pure evidentemente deluso dalla avvenuta trasformazione del rapporto da collaborazione coordinata e continuativa in un contratto di mera prestazione volontaria.
Il gravame è invece parzialmente fondato quanto alla misura della sanzione.
Il Tribunale federale ha già ridotto la sanzione proposta dalla Procura da sei a quattro giornate. Il Collegio osserva, tuttavia, che le particolari circostanze in cui si è trovato l’atleta possono giustificare una ulteriore riduzione.
In tema di sanzioni disciplinari, quanto ai caratteri di proporzionalità e ragionevolezza (concetti che, oltre a contenere riferimenti costituzionali quali l’art. 3 in materia di uguaglianza e l’art. 27 Cost., sono mutuati dall’ordinamento eurounitario e dalla giurisprudenza della CEDU), questa Corte ha evidenziato come si tratti di principi tra loro complementari che evocano la nozione di adeguatezza della sanzione da comminarsi tenendo conto di una serie di parametri quali la gravità del fatto in rapporto alla sua portata oggettiva; la natura e intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato, unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato in relazione soprattutto al contesto ambientale e agli eventuali precedenti disciplinari ( Sez. Unite , decisione n. 0028/CFA/2025-2026).
Nel caso in esame, pur dovendosi comunque ribadire che la violazione delle norme in materia di tesseramento e dei doveri di lealtà cui si deve ispirare l’atleta anche al di fuori del contesto agonistico assume comunque significativo rilievo, tuttavia, risulta pacifico che il calciatore abbia effettivamente agito in piena trasparenza comunicando da subito la possibile circostanza ostativa e la propria situazione personale affidandosi alle valutazioni dei dirigenti ritenuti più esperti oltre che al padre, presente al momento della sottoscrizione con il Gravina (v. audizione del Sig. Fineo in atti). In particolare, la testimonianza del Papangelo, segretario del Gravina, per tale comportamento sottoposto a patteggiamento della pena ex art. 126 CGS, depone per un’opera di convincimento da parte dello stesso sul giovane e inesperto atleta, nel senso della sua possibilità di procedere al tesseramento, pur a fronte delle obiezioni e dei dubbi sollevati.
Con ciò non si intende venire meno al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la giovane età non può essere assunta di per sé come attenuante ma come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva (CFA, Sez. II, n. 105/2010-2011). La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori, infatti, deve comunque svolgere una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza e al contempo, rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità (CFA, Sez. I, n. 59/20232024; CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025)
Nel caso in esame, tuttavia, le circostanze del caso e, in particolare, la forza persuasiva esercitata dal segretario del Gravina depongono per una connotazione dell’elemento soggettivo in termini di minore intensità e, pertanto, a giudizio del Collegio avallano la possibilità di un’ulteriore riduzione della sanzione a due giornate di squalifica che comunque pare significativa nel rispetto dei principi di adeguatezza della sanzione disciplinare ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza. (Sez. Unite, decisione n. 0028/CFA/2025-2026 che a sua volta richiama CFA, SS.UU. n. 67/2022-2023; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018).
Non merita accoglimento, per contro, l’ulteriore richiesta di “non menzione della condanna nel casellario informatico e nei sistemi della giustizia sportiva, al fine di non pregiudicare ulteriormente la futura carriera dell'atleta, e la cancellazione di ogni effetto ai fini della recidiva” tenuto conto della inesistenza di tale casellario. Le previsioni di cui all’art. 112 del C.G.S., infatti, sono rimaste inattuate non essendo mai stato creato presso il CONI il “Registro delle sanzioni disciplinari” in cui inserire le “decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari, ivi comprese quelle derivanti da applicazione di sanzioni su richiesta”.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Andrea Fineo la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontare in gare ufficiali.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmieri Domenico Giordano
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
