F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0122/CFA pubblicata il 28 Aprile 2026 (motivazioni) – Calcio Atletico Ascoli S.S.D. a R.L.-Fermana FC S.r.l.
Decisione/0122/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0143/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Ivo Correale – Presidente
Tommaso Mauceri – Componente
Alfredo Vitale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 143/CFA/2022-2023 proposto dalla società Calcio Atletico Ascoli S.S.D. a R.L. in data 20.03.2026 avverso l’obbligo di corresponsione del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. F.I.G.C. in favore della società Fermana FC Srl per il calciatore Mattia Vittori per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale sezione vertenze economiche n. 0531/TFNSVE/2025- 2026 del 13.03.2026
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 20 aprile 2026 tenutasi in videoconferenza il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Luigi Toppeta per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2026, la società Calcio Atletico Ascoli S.S.D. a R.L. adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, chiedendo la condanna della Fermana F.C. S.r.l. al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica relativo alla stagione sportiva 2023/2024, ai sensi dell’art. 99 NOIF, per il calciatore Vittori Mattia.
Con decisione n. 0531/TFNSVE-2025-2026, notificata in data 13 marzo 2026, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche dichiarava il ricorso irricevibile, rilevando che non risultava prova del versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS.
Avverso tale decisione, la società Calcio Atletico Ascoli S.S.D. a R.L. ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 101 CGS, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione in termini per la riproposizione del ricorso.
A fondamento del reclamo, la reclamante ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 91, comma 7, CGS: l’udienza di discussione, fissata per l’11 marzo 2026 e celebrata il 13 marzo 2026, si è tenuta a 51 giorni dal deposito del ricorso (21 gennaio 2026), in violazione del termine perentorio di 30 giorni previsto dalla norma per la celebrazione dell’udienza innanzi alla Sezione Vertenze Economiche.
2 . Pregiudizio derivante dal ritardo: il mancato rispetto dei termini procedurali ha impedito alla reclamante di conoscere tempestivamente l’eccezione relativa al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, precludendole la possibilità di regolarizzare il versamento o, in subordine, di riproporre il ricorso entro il termine di prescrizione del 28 febbraio 2026.
3. Istanza di rimessione in termini: la reclamante ha chiesto di essere rimessa in termini per la riproposizione del ricorso, stante l’impedimento oggettivo derivante dalla violazione dei termini procedurali da parte dell’Organo giudicante.
La società Fermana F.C. S.r.l., ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato.
L’art. 48, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.
La giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva ha costantemente affermato che il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva costituisce requisito di ricevibilità del ricorso, la cui mancanza deve essere rilevata in via pregiudiziale, precludendo ogni valutazione nel merito.
In particolare, è stato chiarito, a fronte del constatato omesso pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva che, ove non si pervenisse ad una declaratoria di irricevibilità, “[…] si verrebbe del tutto a vanificare, ponendolo nel nulla, il requisito fissato dal legislatore per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, rappresentato dal pagamento del contributo quale condizione di ricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Se è vero, infatti, come osservato da questo Tribunale nel precedente sopra richiamato, che appare possibile derogare ad una lettura rigidamente formale della disposizione in questione, consentendo alla parte che si rivolge ad un organo di giustizia sportiva di provvedere a “sanare” il mancato pagamento originario del contributo di accesso (che sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, contestualmente al deposito del ricorso), consentendo che avvenga anche successivamente a tale presentazione, non può però rinunciarsi alla condizione che lo stesso avvenga sempre e comunque entro limiti temporali ragionevoli e a condizione che tale ritardo non abbia determinato una disfunzione procedimentale o abbia nuociuto alla regolare instaurazione del contradditorio. Diversamente, equivarrebbe a privare di ogni rilevanza la previsione normativa, divenendo di fatto sempre consentito alla parte sanare tale vizio originario, formulando apposita richiesta di rinvio al giudice, dopo l’instaurazione del contraddittorio e l’apertura del dibattimento e dopo che il giudice stesso ha rilevato in udienza la mancanza del presupposto di ricevibilità del ricorso: non potendosi, certamente, in tale ipotesi sostenere che non si determini un pregiudizio per il regolare e naturale svolgimento del processo (anche sotto il profilo della tempistica) e per la posizione della controparte chiamata e presente in giudizio” (Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, decisione n. 1/TFN-ST 2023/2024, che richiama a sua volta precedente del medesimo Tribunale assunta con decisione 29/TFN-ST).
Nel caso di specie, come detto, è pacifico che la società reclamante non abbia provveduto al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva al momento della proposizione del ricorso.
La reclamante non contesta tale circostanza, limitandosi a dedurre che il ritardo nella fissazione dell’udienza le avrebbe impedito di conoscere tempestivamente l’irregolarità e di porvi rimedio.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva costituisce, come visto, un adempimento che deve essere assolto dalla parte ricorrente “entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”. Si tratta, pertanto, di un onere che grava esclusivamente sulla parte e che deve essere adempiuto contestualmente al deposito del ricorso, indipendentemente dalla successiva fissazione dell’udienza.
Pur avendo la giurisprudenza federale ammesso che “in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo”, può ritenersi ragionevolmente soddisfatto l’adempimento previsto dall’art. 48 CGS qualora il contributo sia comunque versato prima dell’udienza di trattazione (cfr. Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, decisione n. 1/TFN- ST 2022/2023), tuttavia, nel caso in esame, la reclamante non ha versato il contributo neppure entro tale più ampio termine, non potendo, pertanto, beneficiare neanche di tale più elastica interpretazione giurisprudenziale delle previsioni codicistiche.
In tale prospettiva interpretativa, che il Collegio intende confermare, non appaiono fondati i rilievi mossi in sede di reclamo sub specie di violazione dell’art. 91, comma 7, CGS; ed infatti, a prescindere dalla valutazione della natura (perentoria o ordinatoria) del termine in questione, in ogni caso non si potrebbe determinare sanatoria dell’omesso versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, che costituisce un adempimento autonomo e distinto, gravante sulla parte ricorrente indipendentemente dalla tempestività (o meno) della fissazione dell’udienza.
Invero, l’obbligo di versare il contributo sorge, infatti, al momento della proposizione del ricorso e non è in alcun modo condizionato dalla condotta dell’Organo giudicante.
Stante quanto precede neanche può trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termini.
La rimessione in termini presuppone, infatti, la sussistenza di un fatto impeditivo non imputabile alla parte e che abbia reso impossibile il compimento di un atto processuale entro il termine previsto. Nel caso di specie, tuttavia, l’omesso versamento del contributo non è in alcun modo riconducibile alla condotta dell’Organo giudicante, ma esclusivamente all’inerzia della parte ricorrente, che non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 48 CGS secondo le modalità e tempistiche normativamente previste ed interpretativamente delineate.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Vitale Ivo Correale
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
