F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 232/TFN – SD del 29 Aprile 2026 (motivazioni) – Paolo Armando Mulas, Matteo Bottegoni – 206/TFNSD

Decisione/0232/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0206/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24813 /653pf25-26/GC/blp del 23 marzo 2026 e depositato il 23 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Paolo Armando Mulas e Matteo Bottegoni, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 23 marzo 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:

- il Paolo Armando Mulas all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di Osservatore Arbitrale (appartenente alla Sezione A.I.A. di SASSARI) componente di nomina del Comitato Regionale Arbitri Sardegna;

- il Sig. Matteo Bottegoni all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di Osservatore Arbitrale (appartenente alla Sezione A.I.A. di TERNI) componente di nomina del Comitato Regionale Arbitri Umbria, contestando loro la violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento A.I.A. così come integrato anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. per aver, quali componenti del Comitato Regionale Arbitri nominati presso la macroregione centro (Comitato Regionale Arbitri Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna,Toscana, Umbria),  omesso di dare positivo riscontro alla richiesta rivolta dal Presidente dell’A.I.A., con propria comunicazione del 08.09.2025 inviata a tutti gli associati nominati componenti del Comitato Regionale Arbitri presso la suddetta macroregione centro, di produrre e caricare sul portale informatico Sinfonia4you - ad integrazione di quanto da ciascuno dei componenti di nomina dichiarato al momento della sottoscrizione della “Manifestazione di interesse per responsabile e/o componente di organi tecnici, consultivi ed amministrativi AIA e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” – copia dei propri certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. E ciò nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere ricevuti e senza addurre alcun motivo di impossibilità, impedimento, causa di forza maggiore e/o giustificato motivo in ordine al reiterato inadempimento.

La fase istruttoria

L’attività di indagine espletata trae origine dallo stralcio da altro procedimento n. 177pf 25-26, quest’ultimo  avente ad oggetto: “Segnalazione del Presidente AIA in ordine a condotte di tesserati AIA disciplinarmente rilevanti riportate da articoli di stampa”,  in ordine alla “ mancata trasmissione del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti da parte dei componenti del CRA LAZIO sig. Melograni, del CRA SARDEGNA sigg.ri Priola e Mulas e del CRA UMBRIA sig. Bottegoni”, rispetto al quale  è stata avanzata una iniziale richiesta di archiviazione in assenza, a suo tempo, di elementi utili ed idonei a dimostrare la fondatezza del tema investigativo (18.12.25).

Successivamente la Procura Generale dello Sport (19/12/2025 Prot. 9500) si pronunciava negativamente in ordine a tale richiesta: “ (...) dalla nota dell’AIA del 25.11.2025 risultano i nominativi dei sei componenti di CRA del Centro Italia che hanno omesso di fornire il proprio certificato penale ed il certificato dei carichi pendenti in riscontro alla nota dell’AIA stessa del 9.9.2025” e che “ (…) i componenti di CRA del Centro Italia tuttora inadempienti potrebbero ritenersi comunque responsabili di violazione disciplinare ai sensi dell’art. 4 dell’art. 4 del Codice della Giustizia FIGC in relazione all’art. 42 Regolamento AIA, qualora dovessero reiterare la propria inerzia nell’adempimento all’invito sollecitato dall’AIA con la nota dell’8.9.2025” e per l’effetto invitava la Procura Federale a “sollecitare i sei componenti di CRA del Centro Italia i cui nominativi compaiono nella nota (e -mail) dell’AIA del 25.11.2025 in atti, affinché trasmettano senza indugio la documentazione loro richiesta con nota dell’AIA dell’8.9.2025” concedendo alla stessa ulteriori venti giorni per l’espletamento dell’incombente ai sensi dell’art. 51, comma 7, del C.G.S. C.O.N.I.. Pertanto con nota del 20.12.2025, la Procura Federale vi provvedeva per il tramite della Segreteria dell’A.I.A., la quale in data 30.12.2025 comunicava che “nonostante i diversi solleciti, alla data odierna non risulta essere pervenuta la documentazione relativa ai componenti CRA: LAZIO - Melograni SARDEGNA - Priola - Mulas UMBRIA – Bottegoni”.

Pertanto, la documentazione acquisita agli atti del procedimento che assumono particolare valenza probatoria sono: la nota della Procura Generale dello Sport del 19 dicembre 2025 Prot. 9500; la comunicazione del Presidente A.I.A. del 08/09/2025 inviata a tutti gli associati nominati componenti del Comitato Regionale Arbitri presso la macroregione centro (Comitato Regionale Arbitri Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria); le comunicazioni della Segreteria A.I.A. pervenuta all’Ufficio in data 25/11/2025, 15/12/2025, 30/12/2025; provvedimento di stralcio prot. n. 16762 del 05/01/2026.

Successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini i sigg.ri Filippo Priola e Luca Melograni hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 C.G.S, trasmessi alla Procura Generale dello Sport per quanto di competenza e oggetto di condivisione da parte della stessa con proprie comunicazioni (prot. n. 1925 del 03/03/2026 e prot. n. 2171 del 10/03/2026).

Mentre il sig. Paolo Armando Mulas e il sig. Matteo Bottegoni all’esito della effettiva conoscenza della comunicazione di conclusione indagini, tramite e-mail del 20 febbraio 2026, versavano in atti le loro rispettive  memorie difensive, nelle quali la Procura federale non riteneva di ravvisare  elementi e/o indicazioni idonee a poter supportare una prospettazione dei fatti contestati diversa da quella posta  a fondamento del notificato atto prodromico all’esercizio dell’azione disciplinare.

In data 23 marzo 2026, la Procura Federale notificava agli odierni incolpati il predetto atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 21 aprile 2026.

Il deferito Mulas si costituiva nel procedimento depositando una ulteriore memoria integrativa ribadendo le difese e le argomentazioni già dedotte in precedenza, riconoscendo comunque l’addebito.

Il dibattimento

All’udienza del 21 aprile 2026, è comparso l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, nonché i deferiti personalmente, i quali riconoscevano l’addebito, richiamandosi ai contenuti esposti nelle proprie memorie difensive, chiedendo una sanzione proporzionata al riconoscimento dell’effettiva responsabilità.

La Procura Federale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione della sanzione per entrambi di mesi 3 (tre) di sospensione.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i fatti contestati risultano documentalmente provati.

La condotta posta in essere da entrambi i deferiti, associati A.I.A., i quali non hanno nei termini richiesti trasmesso il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, deve ritenersi idonea al riconoscimento di  una responsabilità disciplinare per aver determinato una evidente compromissione di quei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale codificati nell’ art. 42 commi 1 e 3 lett. c) del vigente Regolamento A.I.A. e ai quali deve essere sempre improntato il comportamento, anche esterno  allo svolgimento dell’attività sportiva e a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A., da parte di coloro che appartengono alla classe arbitrale.

La condotta oggetto di valutazione deve ritenersi in ogni caso manifestamente contraria anche al dovere di tutti gli associati A.I.A. di osservare il Codice Etico e di comportamento adottato dall’A.I.A.

E’ pur vero che risulta provato agli atti, per quanto riguarda il Mulas, questi si attivava per richiedere i certificati presso l’Autorità competente, dopo aver ricevuto la comunicazione e-mail in data 20 novembre 2025, ottenendo in data 25 novembre i certificati.  La documentazione veniva altresì caricata sul portale Sinfonia4you in data 9 gennaio 2026, quindi prima della formale comunicazione di conclusione indagini avvenuta in data 20 febbraio 2026.

Anche il Bottegoni, provvedeva, seppur in ritardo, alla trasmissione di quanto richiesto, mediante il caricamento dei documenti sul portale sinfonia4you, in data 12 gennaio 2026, quindi anche in questo caso, in un momento antecedente alla ricezione della comunicazione di conclusioni indagini (20 febbraio 2026).

Dunque, la condotta posta in essere da entrambi i deferiti non può ritenersi a carattere elusivo e defatigatorio, circostanza che non può escludersi nella valutazione del trattamento sanzionatorio.

Difatti, l’ammissione delle violazioni contestate e la condotta collaborativa tenuta da entrambi i deferiti nel corso del procedimento disciplinare, nonché l’attivazione degli stessi per porre rimedio alle irregolarità riscontrate, prima dell’avvio del procedimento disciplinare, costituiscono elementi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lett. c) ed e) del Codice di Giustizia Sportiva nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il Tribunale ritiene dunque equo applicare una sanzione ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - al sig. Paolo Armando Mulas, giorni 30 (trenta) di sospensione; - al sig. Matteo Bottegoni, giorni 30 (trenta) di sospensione.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 29 aprile 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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