F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0202/CSA pubblicata del 4 Maggio 2026 –società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. – calc. Domenico Berardi

Decisione/0202/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0287/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio - Presidente

Rocco Vampa – Componente

Michele Messina - Vice Presidente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0287/CSA/2025-2026, proposto della U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 162 del 14.04.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista, il giorno 23 Aprile 2026, l’Avv. Michele Messina;

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di 10.000,00 inflitta al calciatore Domenico Berardi dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 162 del 12.04.2026, il cui provvedimento è così motivato: “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”.

La Società reclamante, con l'atto introduttivo, una volta articolatamente illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati dal Giudice di prima istanza, ha diffusamente dedotto in ordine all’eccessiva afflittività della sanzione irrogata per errata valutazione del gesto e della dinamica degli eventi, all’assenza di conseguenze lesive del comportamento in addebito, alla correlata necessità di derubricazione della condotta ai sensi dell’art. 39 comma I C.G.S. come gravemente antisportiva piuttosto che violenta e, da ultimo, alla mancata applicazione di circostanze attenuanti.

La Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., previa istanza, in via istruttoria, avanzata, di audizione dell’Arbitro per chiarimenti ha, quindi, chiesto, in via principale, la riduzione della sanzione irrogata al Sig. Domenico Berardi a 1 (una) giornata effettiva di gara, anche con ammenda, nella misura ritenuta di giustizia e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata al Sig. Domenico Berardi a 2 (due) giornate effettive di gara, con annullamento della sanzione pecuniaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in modalità mista il giorno 23 Aprile 2026, è stato sentito l’Arbitro e udito, per la Società reclamante, l'Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. E' stato altresì audito lo stesso calciatore, Sig. Domenico Berardi.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta ascritta al calciatore Sig. Domenico Berardi risulti documentalmente provata dal referto dell’Arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61, Comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.

Il Direttore di gara nel referto scrive testualmente: “ Alla fine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, il giocatore del Sassuolo Berardi cercava il contatto fisico con il giocatore del Genoa Sabelli. Il giocatore del Genoa Vitinha cercando di evitare questa colluttazione veniva preso violentemente per il collo con entrambe le mani da Berardi che solamente per l’intervento seppur violento del giocatore del Genoa Ellertson toglieva le mani dal collo di Vitinha… ”.

L’Arbitro, interpellato telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato integralmente il contenuto del suo rapporto, precisando come il calciatore Vitinha, senza alcuna diversa intenzione, si fosse frapposto al solo scopo di evitare uno scontro fisico tra i giocatori Berardi e Sabelli.

In punto di qualificazione giuridica, la materia relativa alla condotta violenta è disciplinata in termini precisi e, nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Più in dettaglio, la condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata aggressività», alla quale è certamente riconducibile il gesto del Sig.r Domenico Berardi.

Tale comportamento si distingue dalla meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S. che testualmente recita “ Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”, dando così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al tesserato della Società reclamante appare, quindi, a parere di questa Corte, conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale e dallo stesso Direttore di gara successivamente confermato in sede di interpello.

L’azione del Sig. Domenico Berardi, che, alla fine del primo tempo nel tunnel di collegamento con gli spogliatoi, ha, con aggressivo impiego di forza fisica, preso per il collo con entrambe le mani un avversario, pur senza conseguenze lesive, assorbe di per sé il predicato della condotta tipizzata dall’art. 38 C.G.S..

A parere di questo Collegio, la valutazione della gravità dell’azione violenta nel caso specifico, non può essere effettuata solo ex post, in riferimento, cioè, ai suoi esiti ma deve necessariamente essere operata ex ante, e quindi alla potenziale pericolosità dell’intervento, ponderate tutte le circostanze concrete.

In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere riguardo la natura violenta del gesto, perpetrato alla fine del primo tempo e così, a gioco fermo, che deve essere considerata quale indice di maggiore gravità, perché connotata da più elevata potenzialità dannosa.

La difesa della ricorrente Società deduce in ordine all’assenza di esiti lesivi del contatto tra i giocatori Berardi e Vitinha, alla quale in ultima analisi potrebbero aver concorso addirittura elementi meramente accidentali e/o fortuiti, nonchè al comportamento, a sua volta violento, del calciatore Ellertson, intervenuto, tuttavia, in un momento successivo, e ancora, al pacifico chiarimento avuto fra i giocatori coinvolti, a fine partita, all’interno degli spogliatoi di U.S. Sassuolo, in circostanze di tempo e luogo, evidentemente, non verificabili e/o verificate.

La Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., in definitiva, aldilà della propria ricostruzione dei fatti, nessun contributo probatoriamente asseverabile offre alla Corte al fine di figurare una dinamica degli eventi diversa rispetto a quella dettagliatamente refertata e in voce confermata dal Direttore di gara, ipoteticamente funzionale all’attenuazione della responsabilità ascritta e al collocamento del fatto nel perimetro della disciplina regolata dall’evocato art. 39, comma I C.G.S..

In realtà, la condotta del Sig. Domenico Berardi risulta esaustivamente ricostruita con l'effetto di escludere in apice e per le ragioni sopra evidenziate, il costrutto difensivo su cui poggia il ricorso che, ad avviso del Collegio, non può essere apprezzato.

Il contesto in cui è maturato l'addebito, peraltro aggravato dalla circostanza di tempo in cui si è consumato (rientro negli spogliatoi per l’intervallo), risulta ponderato dal Giudice di prime cure nella valutazione dosimetrica della sanzione irrogata.

I precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa, non sono, secondo la Corte, parametrabili alla vicenda in parola perché afferenti fatti avvenuti in diversi contesti agonistici.

E’ necessario, a questo punto dedurre, come, in assenza di convergenti e congruenti elementi probatori non sia possibile temperare il rigore sanzionatorio della imputazione neanche ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Codice, a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

Le articolazioni difensive della Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., pertanto, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere considerate recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui all’art. 38 C.G.S..

Non può, quindi, essere revocata in dubbio l’equità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha già contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di 10.000,00, laddove il minimo edittale previsto per la violazione dell’art. 38 C.G.S. in ordine ad episodi di condotta violenta è pari a tre giornate.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. nell’interesse del suo tesserato Sig.Domenico Berardi deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                    Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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