FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 467/AA del 28/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARROZZA – FC FRANCAVILLA SSD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 334 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Pio CARROZZA, e della società FC FRANCAVILLA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Pio CARROZZA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Francavilla SSDARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 08.10.2025, nel corso del primo tempo della gara A.S.D. Ferrandina 17890 - FC Francavilla dell’08.10.2025 valevole per la Coppa Italia di serie D, proferito all’indirizzo di un calciatore avversario, schierato nelle fila della squadra della società A.S.D. Ferrandina 17890, un'espressione a sfondo razzista;

FC FRANCAVILLA SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Pio Carrozza;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giuseppe Pio CARROZZA,

- Società FC FRANCAVILLA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Cupparo;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Giuseppe Pio CARROZZA,

- € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società FC FRANCAVILLA SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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