FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 474/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOCCHI – MOZZARELLI – FC BOCA JUNIORS 2005

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 926 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BOCCHI, Giorgio MOZZARELLI e della società FC BOCA JUNIORS 2005, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca BOCCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Boca Juniors 2005, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Boca Juniors - Voltesi del 15.3.2026 valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Mantova, a mezzo di un “post” pubblicato nella pagina della società denominata “fc_boca_juniors_2005” del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

Giorgio MOZZARELLI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Boca Juniors 2005, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Boca Juniors - Voltesi del 15.3.2026 valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Mantova, a mezzo di un “post” pubblicato nella pagina della società denominata “fc_boca_juniors_2005” del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

FC BOCA JUNIORS 2005, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luca Bocchi e Giorgio Mozzarelli;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Luca BOCCHI,

- Sig. Giorgio MOZZARELLI,

Società FC BOCA JUNIORS 2005, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Bocchi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca BOCCHI,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio MOZZARELLI,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC BOCA JUNIORS 2005;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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