FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 477/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRANERI – BARBERIS – ASD MAPPANESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Andrea GRANERI, Luca BARBERIS e della società A.S.D. MAPPANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe Andrea GRANERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mappanese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 59 delle N.O.I.F., dall’art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalla regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, lo svolgimento della gara Mappanese – Spazio Talent Soccer del 18 ottobre 2025, valevole per il girone C del campionato Under 16 Regionale, su un terreno di giuoco in erba sintetica non omologato e diverso da quello in erba naturale omologato e comunicato ufficialmente al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta;
Luca BARBERIS, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Mappanese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 59 e 66, comma 4, delle N.O.I.F., dall’art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalla regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio per avere lo stesso, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. Mappanese, consentito e comunque non impedito lo svolgimento della gara Mappanese – Spazio Talent Soccer del 18 ottobre 2025, valevole per il girone C del campionato under 16 Regionale, su un terreno di giuoco in erba sintetica non omologato e diverso da quello in erba naturale omologato e comunicato ufficialmente al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta;
A.S.D. MAPPANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Giuseppe Andrea Graneri ed il Sig. Luca Barberis;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giuseppe Andrea GRANERI,
- Sig. Luca BARBERIS,
- Società A.S.D. MAPPANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Andrea Graneri;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe Andrea GRANERI,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luca BARBERIS,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MAPPANESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
