FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 485/AA del 06/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIORGI – SAIN – ASD SANTANDREA SAN VITO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio GIORGI, Cristiano SAIN e della società ASD SANTANDREA SAN VITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio GIORGI, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall’incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al 7.1.2025, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Santandrea - San Vito, per la quale si è poi tesserato come calciatore a far data dall’8.1.2025, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall’incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolto l’attività di tecnico del settore giovanile della società ASD Santandrea - San Vito in occasione degli allenamenti e del Summer Camp organizzato dalla medesima società nel mese di giugno 2025, pur non essendo tesserato fino al 7.1.2025 e pur essendosi poi tesserato per la predetta società in qualità di calciatore a far data dall’8.1.2025;

Cristiano SAIN, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santandrea - San Vito, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Alessio Giorgi, in seguito alle dimissioni in data 24.10.2024 dall’incarico di tecnico tesserato per la società Uesse Sarnico 1908 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse l’attività di tecnico del settore giovanile della società A.S.D. Santandrea - San Vito in occasione degli allenamenti e del Summer Camp organizzato dalla medesima società nel mese di giugno 2025, pur non essendo tesserato fino al 7.1.2025 e pur essendosi poi tesserato per la predetta società in qualità di calciatore a far data dall’8.1.2025;

ASD SANTANDREA SAN VITO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Cristiano Sain e, dall’8.1.2025, il Sig. Alessio Giorgi e nel cui interesse il medesimo Sig. Alessio Giorgi ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva fino al 7.1.2025;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alessio GIORGI,

 - Sig. Cristiano SAIN,

- Società ASD SANTANDREA SAN VITO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Cristiano Sain;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Alessio GIORGI,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Cristiano SAIN,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANTANDREA SAN VITO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it