FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 493/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MUGEO – BARATTA – PENSA – ASD CANUSIUM CALCIO – ASD POLISPORTIVA TRANI 2006
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio MUGEO, Costantino BARATTA, Michele PENSA e delle società A.S.D. CANUSIUM CALCIO e A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006 avente ad oggetto la seguente condotta:
Antonio MUGEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Canusium Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l’intera stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato di Prima Categoria al sig. Michele Pensa nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Costantino BARATTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Trani 2006, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 7 gennaio 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato di Seconda Categoria al sig. Michele Pensa, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Michele PENSA, nella stagione sportiva 2024 - 2025 calciatore tesserato per la società ASD Canusium Calcio e nella stagione 2025 - 2026 dirigente tesserato per la società ASD Polisportiva Trani 2006, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Canusium Calcio militante nel girone A del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 7 gennaio 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Trani 2006 militante nel girone A del campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. CANUSIUM CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Mugeo Antonio e Michele Pensa all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Baratta Costantino e Michele Pensa all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Antonio MUGEO,
- Sig. Costantino BARATTA,
- Sig. Michele PENSA,
- Società A.S.D. CANUSIUM CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MUGEO, × Società A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Costantino BARATTA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio MUGEO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Costantino BARATTA,
- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Michele PENSA,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANUSIUM CALCIO,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TRANI 2006;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
