FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 499/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CURRE – PUCCICA – ORATORIO GRANDORI VITERBO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 428 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CURRE, Rosolino PUCCICA e della società ORATORIO GRANDORI VITERBO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe CURRE, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Oratorio Grandori Viterbo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Oratorio Grandori Viterbo, consentito e comunque non impedito che il Sig. Rosolino Puccica, nel corso della stagione sportiva 2025- 2026, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Atletico Cimina Falisca, assumesse la conduzione tecnica delle squadre delle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci" della società Oratorio Grandori Viterbo;
Rosolino PUCCICA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Cimina Falisca e soggetto che svolgeva, all’interno e nell’interesse della società Oratorio Grandori Viterbo, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Atletico Cimina Falisca, assunto la conduzione tecnica delle squadre delle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci" della società Oratorio Grandori Viterbo;
ORATORIO GRANDORI VITERBO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Curre e nel cui interesse il Sig. Rosolino Puccica ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giuseppe CURRE,
- Sig. Rosolino PUCCICA,
- Società ORATORIO GRANDORI VITERBO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Curre;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CURRE,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rosolino PUCCICA,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ORATORIO GRANDORI VITERBO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
