FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 506/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTEMURRO – ASD JUVENILIA SPORT CLUB
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide MONTEMURRO, e della società ASD JUVENILIA SPORT CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
Davide MONTEMURRO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Juvenilia Sport Club, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 15.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Monza - Juvenilia Sport Club dell'8.11.2025, valevole per il girone 12 del campionato Esordienti e disputata con quattro tempi da venti minuti ciascuno, omesso di far partecipare il sig. F.S., calciatore minorenne tesserato per la A.S.D. Juvenilia Sport Club, ad almeno due tempi interi di gioco;
ASD JUVENILIA SPORT CLUB, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Davide Montemurro, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Davide MONTEMURRO,
Società ASD JUVENILIA SPORT CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Virginio Mazzo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Davide MONTEMURRO,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD JUVENILIA SPORT CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
