FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 508/AA del 11/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE INGENIIS – ASD VILLAMAGNA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto DE INGENIIS, e della società ASD VILLLAMAGNA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto DE INGENIIS, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Villamagna Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, a seguito della gara Castel di Sangro - Villamagna Calcio, disputata il 27.11.2025 e valevole per il Campionato Juniores Provinciali Girone A del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., inviato un messaggio vocale privato dal proprio profilo Instagram a quello dell'arbitro della predetta gara, dal contenuto inopportuno;

ASD VILLLAMAGNA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto De Ingeniis;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Roberto DE INGENIIS,

- Società ASD VILLLAMAGNA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nazario D' Onofrio;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto DE INGENIIS,

-  € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VILLLAMAGNA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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