F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.906/TFN-SVE del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società SSDARL RIVER CHIETI 65/PINETO CALCIO SRL
Decisione/0906/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1071/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali – Componente
Paola Balducci – Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 27 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1071/TFNSVE/2025-2026, 1071 - Ricorso proposto dalla società SSDARL RIVER CHIETI 65 (937829) contro la società PINETO CALCIO SRL (600704) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI CORSO PIERO (3000792)
In data 24/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 3.252,00 (tremiladuecentocinquantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto,dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 3.252,00 (tremiladuecentocinquantadue/00), in favore della società ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
