F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.931/TFN-SVE del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD ROMA CITY FC/CITTA’ DI ANAGNI CALCIO
Decisione/0931/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1099/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore – Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali – Componente
Paola Balducci – Componente
Carlo Cremonini – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 27 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1099/TFNSVE/2025-2026, 1099 - Ricorso proposto dalla società ASD ROMA CITY FC (922700) contro la società CITTA' DI ANAGNI CALCIO (949199) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore BRACAGLIA GIANMARCO (3103306)
In data 24.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Bracaglia Gianmarco (Matricola 3103306).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato nell’importo di euro 172,00 (centosettantadue/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CITTA’ DI ANAGNI CALCIO (949199) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Bracaglia Gianmarco (Matricola 3103306) nella misura di € 172,00 (centosettantadue/00), in favore della società ASD ROMA CITY FC (922700).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elisabetta Ricchiuti Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
