F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.936/TFN-SVE del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.S.D. PORRETTA 1924/FELSINA SSD A RL
Decisione/0936/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1105/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Loredana Germanò - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente
Paola Balducci - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 27 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1105/TFNSVE/2025-2026, 1105 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. PORRETTA 1924 (64219) contro la società FELSINA SSD A RL (947274) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Alan Capitani (matricola 804429), Lorenzo Dozzi (Matricola 2000846), Tommaso Satalino (matricola 5630338)
In data 24.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Alan CAPITANI ( Matricola 804429), Lorenzo DOZZI ( Matricola 2000846) e Tommaso Satalino ( Matricola 5630338).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 200,00 (duecento/00) per il Calciatore Alan CAPITANI ( Matricola 804429), in euro 132,00 (centotrentadue/00) per il Calciatore Lorenzo DOZZI ( Matricola 2000846) in euro 40,00 (quaranta /00) per il Calciatore Tommaso Satalino ( Matricola 5630338) , come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti. All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 372,00 (trecentosettantadue/00), in favore della società ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Loredana Germanò Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
