F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.947/TFN-SVE del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.C. MESTRE SSDARL/ROSETO 1920

Decisione/0947/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 1117/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1117/TFNSVE/2025-2026, 1117 - Ricorso proposto dalla società A.C. MESTRE SSDARL (935568) contro la società ROSETO 1920 (954835) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ARVEDA MATTEO (6550782)

In data 24 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 320,00 (trecentoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 22 marzo 2026 la società resistente si è costituita in giudizio contestando la pretesa azionata sul presupposto che la società ricorrente non avrebbe diritto al premio per non avere inviato preliminare richiesta di messa in mora.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

- considerato che l’art. 99 NOIF non prevede l’obbligo di invio preliminare di comunicazione di messa in mora ma subordina l’avvio del procedimento innanzi codesto Tribunale alla mancata corresponsione del premio laddove non venga direttamente regolamentata dalle parti;

- che nella specie la società resistente non ha dedotto e comprovato di avere corrisposto il premio dovuto alla società ricorrente;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 320,00 (trecentoventi/00),  in favore della società ricorrente.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                                 Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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