F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.990/TFN-SVE del 7 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.C. MESTRE SSDARL/ U.S. SSD VIGASIO ARL
Decisione/0990/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1168/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Roberto Leoni - Componente
Enrico Vitali - Componente
Loredana Germanò - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro – Componente
ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1168/TFNSVE/2025-2026, 1168 - Ricorso proposto dalla società A.C. MESTRE SSDARL (935568) contro la società U.S. SSD VIGASIO ARL (780778) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DAL DOSSO LUCA (matricola 5187692)
In data 25 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società S.S.D. Vigasio A R.L. (matr. 780778) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Luca Dal Dosso (matricola 5187692).
Con memoria del 26 Marzo 2026 la SSD Vigasio A.R.L. ha formulato delle critiche alla normativa vigente, auspicando una modifica della stessa, lamentando altresì di non aver ricevuto da parte della ricorrente una formale messa in mora. Chiedendo conseguentemente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 50,00 (cinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- ritenuto che la preventiva messa in mora non costituisce condizione di procedibilità del ricorso, ex art. 99 NOIF,
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la S.S.D. Vigasio A.R.L. (matr. 780778) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Luca Dal Dosso (matricola 5187692) nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) in favore della società A.C. Mestre S.S.D.A.R.L. (matr. 935568).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
