F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0131/CFA pubblicata il 19 Maggio 2026 (motivazioni) – PF / società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.
Decisione/0131/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0168/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Antonio Maria Marzocco - Componente
Stefano Papa - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo iscritto al n. 0168/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0242/TFNSD/2025-2026, depositata e comunicata in data 8 maggio 2026, con riferimento specifico al capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., in quanto limitata alla sola ammenda di euro 5.000 e non comprensiva della richiesta sanzione della penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum proposto dalla società U.S. Recanatese A.S.D.;
Vista la memoria della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., in data 12.05.2026, depositata in replica al reclamo della Procura federale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 14.05.2026, il Cons. Stefano Papa e uditi l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale, l’Avv. Nicoletta Maria Carè per la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. e l’Avv. Mattia Grassani per la società interveniente U.S. Recanatese A.S.D., alla presenza, altresì, del Sig. Massimiliano Guzzini, Presidente della società interveniente
U.S. Recanatese A.S.D;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento interregionale relativa al mancato adempimento della società SS Chieti FC 1922 Srl dell’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2026, delle liberatorie attestanti i pagamenti dovuti per il calciatore Jacopo Surricchio e gli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D’Ercole, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, in relazione all’iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026.
Detto comunicato impone, fra l’altro, alle società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l’avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti in favore di calciatori e allenatori tesserati, disponendo che l’inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.
2. A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 19.2.2026 al n. 813pf25-26.
Nel corso dell'attività istruttoria la Procura federale acquisiva, tra l’altro, la segnalazione del Dipartimento interregionale del 9 febbraio 2026, la comunicazione del medesimo Dipartimento del 9 gennaio 2026, il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, la nota Co.Vi.So.D. del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto le dichiarazioni liberatorie depositate al 31 gennaio 2026, le linee guida per la gestione delle liberatorie, i fogli di censimento della società, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la società e il calciatore Jacopo Surricchio, nonché le posizioni di tesseramento degli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D'Ercole.
La società e il sig. Giuseppe Gianni Di Labio depositavano memoria difensiva, sostenendo che le dichiarazioni liberatorie acquisite agli atti attestavano l'avvenuta definizione della posizione economica della società sin dal 23 dicembre 2025 e che, pertanto, non sussisteva alcuna morosità effettiva alla data rilevante ai fini dell'iscrizione. Essi chiedevano, quindi, l'archiviazione del procedimento o, in via subordinata, la definizione mediante accordo sulla sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura federale notificava, in data 4 aprile 2026, la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente ricevuta dai destinatari.
3. Con atto di deferimento prot. n. 27906/813pf25-26/GC/PN/fm del 23 aprile 2026, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il sig. Giuseppe Gianni Di Labio, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., nonché la medesima società, contestando:
- al sig. Giuseppe Gianni Di Labio la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, lettera B), per non avere la società depositato, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dal contratto depositato a favore del calciatore Jacopo Surricchio per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, e le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti degli allenatori tesserati Francesco Del Zotti e Paolo D'Ercole;
- alla società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio amministratore unico e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Giuseppe Gianni Di Labio.
Secondo la Procura federale, il mancato deposito della documentazione richiesta entro il predetto termine risultava comprovato per tabulas: con riferimento al calciatore Jacopo Surricchio per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025; con riferimento agli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D'Ercole per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, dato che per i medesimi risultava corrisposta soltanto la mensilità di agosto 2025.
4. All'udienza del 30 aprile 2026, la Procura federale chiedeva l'irrogazione, nei confronti del sig. Giuseppe Gianni Di Labio, della sanzione di mesi tre di inibizione e, nei confronti della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., della sanzione di undici punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di euro 5.000,00.
La difesa della società insisteva sul rilievo secondo il quale le liberatorie erano anteriori di oltre un mese rispetto al termine federale del 31 gennaio 2026, essendo idonee a dimostrare l'insussistenza di alcuna morosità verso i tesserati alla data rilevante ai fini dell’iscrizione, chiedendo l'applicazione di sanzioni minime nei confronti dei deferiti.
5. Con la decisione impugnata, il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, riteneva i deferiti responsabili delle violazioni contestate, escludendo, tuttavia, l'applicazione della penalizzazione in classifica nei confronti della società.
In particolare, il Tribunale, riconosciuto ed accertato che la società non aveva trasmesso entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026 le dichiarazioni liberatorie richieste dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, riteneva che tale omissione avesse natura meramente formale, in quanto dagli atti risultava che alla data del 23 dicembre 2025 il calciatore Jacopo Surricchio e gli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D'Ercole fossero stati interamente e regolarmente pagati, a fronte di dichiarazioni successivamente prodotte.
Il Tribunale federale nazionale riteneva, quindi, che la penalizzazione dei punti in classifica potesse essere correlata soltanto all'effettiva mancata corresponsione delle mensilità e non anche alla mera omessa trasmissione della documentazione richiesta entro il termine previsto.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale irrogava al sig. Giuseppe Gianni Di Labio la sanzione di mesi tre di inibizione e alla S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00, senza applicare alla stessa alcun punto di penalizzazione in classifica.
6. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto, con atto prot. 29407/813pf25-26/GC/PN/fm del 9 maggio 2026, impugnando il solo capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., nella parte in cui il Tribunale federale nazionale aveva limitato la sanzione all'ammenda di euro 5.000,00, senza applicare la penalizzazione di undici punti in classifica richiesta dalla stessa Procura.
Con il reclamo proposto, la Procura federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione al Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nonché il vizio intrinseco e l'illogicità della motivazione della decisione impugnata.
Secondo la Procura reclamante, il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 imporrebbe un unico adempimento, da espletare integralmente sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale, consistente nel deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni liberatorie ovvero, nei casi straordinari previsti, della documentazione equipollente. L'inadempimento, anche parziale, legittimerebbe l'applicazione di tutte le sanzioni ivi previste, compresa la penalizzazione in classifica.
Secondo la Procura federale, inoltre, la distinzione operata dal Tribunale tra violazione sostanziale e violazione meramente formale non sarebbe suffragata da alcun idoneo riferimento normativo, dato che il testo del Comunicato ufficiale non contiene alcun riferimento atto a limitare la penalizzazione ai soli casi di effettivo mancato pagamento delle mensilità, così da escluderla nei casi di mancato deposito tempestivo della documentazione prescritta.
Sotto altro profilo, la Procura federale rileva che le dichiarazioni liberatorie prodotte dalla società, tutte datate 23 dicembre 2025, attesterebbero pagamenti effettuati in forza di “accordi verbali” concernenti importi diversi da quelli risultanti dai contratti depositati, sicché esse non sarebbero idonee a dimostrare l'integrale pagamento di quanto dovuto ai sensi della normativa federale.
In particolare, con riferimento al calciatore Jacopo Surricchio, la Procura rileva che il contratto depositato prevedeva otto rate mensili per il periodo da ottobre 2025 a maggio 2026, per un importo complessivo lordo di euro 6.400,00, mentre la liberatoria prodotta farebbe riferimento al pagamento in contanti di euro 800,00 per il periodo 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025, secondo accordi verbali.
In relazione agli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D'Ercole, la Procura federale rileva che risultava corrisposta soltanto la mensilità di agosto 2025 e che, pertanto, dovevano considerarsi rilevanti, ai fini della penalizzazione, le mensilità da settembre a dicembre 2025 per ciascun allenatore.
In conclusione, la Procura federale chiedeva, in parziale riforma della decisione impugnata, l'irrogazione a carico della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. della sanzione della penalizzazione di 11 (undici) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con conferma nel resto della decisione impugnata.
7. Con atto depositato l'11 maggio 2026 e successivamente integrato in data 13 maggio 2026, la U.S. Recanatese A.S.D., società partecipante al Campionato di Serie D 2025/2026 – girone F, ha proposto intervento ad adiuvandum ai sensi dell'art. 104 del Codice di giustizia sportiva, in supporto al reclamo proposto dalla Procura federale.
Dopo aver argomentato circa l’ammissibilità del proprio intervento, a fronte della sussistenza di un interesse qualificato nel procedimento, l'interveniente ha aderito alla prospettazione della Procura federale e ha ulteriormente articolato le proprie deduzioni sotto ulteriori profili, citando, fra l’altro, un inciso della memoria difensiva della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. del 22 aprile 2026, ove si legge che le dichiarazioni liberatorie “richiamano gli ‘accordi verbali', a conferma di un percorso condiviso e trasparente di rimodulazione dei tempi di pagamento, non di una volontà elusiva”. Secondo parte interveniente tale dichiarazione dovrebbe intendersi alla stregua di un’ammissione qualificata, da parte della medesima società deferita, della mancata integrale corresponsione delle somme contrattualmente dovute al 31 dicembre 2025 e dell'avvenuta rinegoziazione informale dei termini di pagamento.
L'interveniente ha altresì prodotto una scrittura datata 23 dicembre 2025, a firma del legale rappresentante della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. (doc. 5 dell'atto di intervento), recante il testo: “SI CONCORDA … che alla data del 30/06/2026 verrà corrisposta la somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) residuo dell'importo dovuto al 31/12/2025 (mensilità di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2025)”. Detta scrittura, non sottoscritta dal tecnico interessato (Paolo D'Ercole) né depositata presso gli organi federali, dimostrerebbe il persistere, alla data della liberatoria di pari giorno, di un debito residuo per le quattro mensilità da settembre a dicembre 2025.
L'interveniente ha concluso chiedendo l'applicazione, nei confronti della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., della sanzione di undici punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie D – girone F della corrente stagione sportiva.
8. Con memoria in data 12.05.2026, la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., ha presentato le proprie controdeduzioni avverso il reclamo proposto dalla Procura federale, evidenziando la mancanza del presupposto tipico per l’applicazione della penalizzazione in classifica.
La società ha insistito sulla natura meramente formale della violazione contestata, sull’assenza di vantaggio competitivo e sulla buona fede che avrebbe contraddistinto l’operato della medesima, soffermandosi sulla necessità che le sanzioni irrogate dagli organi giustiziali sportivi siano conformi al principio di proporzionalità e ragionevolezza.
9. All’udienza del 14 maggio 2026, sentiti l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale, l’Avv. Nicoletta Maria Carè per la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. e l’Avv. Mattia Grassani per la società interveniente U.S. Recanatese A.S.D., il procedimento è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla U.S. Recanatese A.S.D. ai sensi dell'art. 104 del Codice di giustizia sportiva.
Detta disposizione consente al terzo titolare di una posizione giuridicamente qualificata di intervenire nel grado di appello, a supporto delle ragioni di una delle parti, quando dall'esito del giudizio possa derivare un riflesso diretto e immediato sulla propria sfera giuridica.
Nella specie, la U.S. Recanatese A.S.D. è società partecipante al Campionato di Serie D 2025/2026 nel medesimo girone (F) a cui è iscritta la S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. La sanzione della penalizzazione in classifica oggetto del reclamo, ove applicata nella misura richiesta dalla Procura federale, o in altra misura ritenuta di ragione, produrrebbe un effetto immediato e diretto sull'assetto della classifica del girone, incidendo di riflesso sulle posizioni delle società antagoniste. L'interesse vantato dall'interveniente è quindi qualificato, attuale e concreto, in quanto inerisce al riassetto competitivo del campionato di cui essa è parte.
La conclusione è peraltro coerente con l'orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 108 del 25 maggio 2023 — pure richiamata dall'interveniente — in fattispecie analoga (intervento ad adiuvandum della Vis Pesaro 1898 S.r.l. nel procedimento disciplinare a carico dell'Imolese Calcio 1911 S.r.l.), nella quale è stata ritenuta ammissibile la partecipazione del terzo avente un interesse qualificato al riassetto della classifica in conseguenza dell'irrogazione di punti di penalizzazione.
L'intervento, ritualmente proposto e tempestivamente depositato, deve dunque essere dichiarato ammissibile.
2. Venendo al merito della questione, occorre principiare da quanto già illustrato nella parte in narrativa che precede, e dalla presenza in atti delle dichiarazioni, datate 23 dicembre 2025, concernenti le posizioni economiche relative al calciatore Jacopo Surricchio e agli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D'Ercole.
Dette dichiarazioni risultano del seguente, letterale, tenore:
A) LIBERATORIA JACOPO SURRICCHIO
“Il sottoscritto SURRICCHIO JACOPO …DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 il compenso di € 800,00 in contanti. Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025”;
- B) LIBERATORIA PAOLO D’ERCOLE
“Il sottoscritto D’ERCOLE PAOLO…DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 la somma di € 1.100,00 come da accordi verbali. Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025”;
- C) LIBERATORIA FRANCESCO DEL ZOTTI
- “Il sottoscritto DEL ZOTTI FRANCESCO…DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 la somma di € 3.000,00 come da accordi verbali. Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025”
- Dalla presenza di tali liberatorie, il Tribunale federale nazionale ha tratto la convinzione che l'inadempimento contestato alla società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. fosse stato meramente formale e che, per l'effetto, non vi fossero i presupposti per applicare la sanzione della penalizzazione in classifica.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
2.1 Va anzitutto rilevato — e si tratta di profilo che assume rilievo particolarmente significativo, se non addirittura dirimente — che le liberatorie prodotte dai deferiti non attestano il pagamento di “quanto previsto dai contratti depositati”, secondo la testuale formulazione del Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, ma documentano dazioni di somme determinate sulla base di pretesi “accordi verbali” non risultanti dagli atti contrattuali depositati presso l'organo federale competente.
Il dato è chiaramente apprezzabile con riguardo al calciatore Jacopo Surricchio: a fronte di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevedeva otto rate mensili dal mese di ottobre 2025 al mese di maggio 2026 per un importo complessivo lordo di euro 6.400,00 — e quindi un corrispettivo medio mensile di euro 800,00 al lordo — la liberatoria del 23 dicembre 2025 attesta la corresponsione di soli euro 800,00 in contanti per l'intero semestre 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025, a fronte di intervenuti e non meglio precisati “accordi verbali”.
La sproporzione tra l'importo contrattualmente pattuito e l'importo dichiarato come integralmente versato è palese e non è stata in alcun modo giustificata né, tantomeno, attestata mediante la documentazione equipollente che lo stesso Comunicato ufficiale ammette nei “casi straordinari” di impossibilità di acquisizione delle liberatorie.
Analoghe considerazioni valgono per gli allenatori Paolo D'Ercole e Francesco Del Zotti, per i quali la Co.Vi.So.D. ha accertato il pagamento della sola mensilità di agosto 2025, mentre le liberatorie prodotte fanno riferimento, ancora una volta, ad accordi verbali per somme fisse —euro 1.100,00 e euro 3.000,00 — riferite all'intero semestre 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025 e non riconducibili, sul piano della tracciabilità e della corrispondenza al contratto, alle mensilità contrattualmente pattuite e accertate dall'organo tecnico.
2.2. Tali rilievi trovano puntuale conferma, e ulteriore rafforzamento, in due elementi acquisiti al giudizio per il tramite delle deduzioni dell'interveniente, che la Corte ritiene di valutare in quanto coerenti con le risultanze già emergenti dagli atti del procedimento di primo grado.
Sotto un primo profilo viene in rilievo il passaggio della memoria difensiva depositata dalla S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. in data 22 aprile 2026 (atto già acquisito al fascicolo del Tribunale federale nazionale), nel quale la società deferita ha espressamente qualificato le liberatorie prodotte come riferite ad “accordi verbali” volti a “un percorso condiviso e trasparente di rimodulazione dei tempi di pagamento, non di una volontà elusiva”.
L'auto-qualificazione, lungi dall'attenuare la portata della violazione, ne costituisce conferma diretta: ciò che la società prospetta come “rimodulazione dei tempi di pagamento” presuppone, infatti, in re ipsa, che il pagamento integrale alla scadenza federalmente rilevante (31 dicembre 2025) non sia avvenuto, essendo proprio i tempi di pagamento ad essere stati “rimodulati” mediante intese non risultanti dai contratti depositati.
Sotto un secondo profilo, l'interveniente ha prodotto (doc. 5) una scrittura recante data 23 dicembre 2025 — vale a dire la medesima data delle liberatorie sopra esaminate — a firma del legale rappresentante della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., dal seguente tenore letterale: “SI CONCORDA … che alla data del 30/06/2026 verrà corrisposta la somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) residuo dell'importo dovuto al 31/12/2025 (mensilità di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2025)”, riferita alla posizione dell'allenatore Paolo D'Ercole.
Detta scrittura — pur non sottoscritta dal tesserato né depositata presso gli organi federali e, quindi, in sé inidonea a produrre effetti modificativi del contratto depositato — conferma, in modo diretto, alla data del 23 dicembre 2025, la persistenza di un debito residuo della società nei confronti di un tesserato per quattro mensilità maturate fino al 31 dicembre 2025, smentendo, altresì, il tenore “ampio e incondizionato” delle liberatorie di pari data, le quali non avrebbero potuto coesistere con l'espressa pattuizione di un pagamento residuo differito al 30 giugno 2026.
La compresenza, nella stessa giornata del 23 dicembre 2025, di una dichiarazione liberatoria e di una scrittura che differisce il pagamento al 30 giugno 2026 avvalora, pertanto, quanto già sarebbe comunque provato dalle risultanze in atti: ciò di cui la S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. è chiamata a rispondere non è un mero ritardo nella produzione documentale di pagamenti già effettuati nei termini, bensì la mancata corresponsione, alla data federalmente rilevante, delle somme contrattualmente dovute.
2.3 Le conclusioni che precedono sono corroborate dal quadro normativo federale, che esclude in radice la possibilità che pattuizioni verbali o intese non depositate possano essere assunte a parametro dell'adempimento federale rilevante.
L'art. 2, comma 9, dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIAC stabilisce che “eventuali accordi modificativi, novativi ed estintivi, andranno depositati a cura della Società … entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico”. L'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIC, a sua volta, dispone che “le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati … non trovano tutela nell'ordinamento federale”. L'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F. vieta, infine, “gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”.
Ne discende che gli “accordi verbali” a cui le liberatorie prodotte espressamente si richiamano — sia in punto di quantum, sia, alla luce della scrittura del 23 dicembre 2025, in punto di tempi di pagamento — sono privi di rilevanza nell'ordinamento federale e non possono sostituire, ai fini dell'adempimento prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, l'obbligazione risultante dai contratti depositati.
2.4 Né può sostenersi che le liberatorie integrino, in via implicita, una rinuncia del tesserato ai propri crediti retributivi, idonea a definire la posizione economica della società.
Pur a voler prescindere dalla genericità del tenore delle dichiarazioni e dalla loro non riconducibilità ad alcuna forma negoziale tipizzata, l'art. 2113 del codice civile sanziona di invalidità le rinunce e le transazioni del prestatore di lavoro relative a diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., salvo che intervengano nelle sedi protette ivi indicate. Tale rilievo si attaglia, segnatamente, alle posizioni dei tecnici, regolate dal richiamato Accordo Collettivo, e comunque preclude di attribuire alle liberatorie in atti efficacia liberatoria sostanziale ai fini per cui se ne discute.
2.5 Da quanto precede discende che l'inadempimento, lungi dal potersi qualificare come meramente formale, si è tradotto, in concreto, nella mancata dimostrazione dell'integrale corresponsione delle mensilità contrattualmente dovute.
Non si tratta, dunque, di un'omessa trasmissione di documentazione per il resto interamente conforme al precetto, bensì di omessa trasmissione di documentazione che, ove ricostruita ex post mediante le liberatorie tardivamente prodotte, rivela essa stessa la non integrale dazione del quantum debeatur risultante dai contratti depositati.
La premessa fattuale sulla quale si è retta la pronuncia di primo grado — secondo cui i tesserati “fossero stati interamente e regolarmente pagati” — non è quindi supportata dagli atti, una volta che si pongano a confronto le liberatorie con i contratti depositati, con la scrittura del 23 dicembre 2025 ora acquisita, con la stessa qualificazione fornitane dalla società deferita nella memoria del 22 aprile 2026, e con le verifiche della Co.Vi.So.D.
2.6 Occorre altresì evidenziare che il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 non richiede la generica attestazione di una quietanza liberatoria privatistica, ma il deposito di dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
La locuzione “contratti depositati” assume funzione centrale: essa delimita l'oggetto dell'obbligazione rilevante per l'ordinamento federale e impedisce che pattuizioni verbali, rimodulazioni non formalizzate o dichiarazioni postume possano sostituire, ai fini federali, l'adempimento contrattuale risultante dagli atti depositati.
Diversamente opinando, verrebbe pregiudicata la funzione di controllo affidata alla Co.Vi.So.D., poiché la società potrebbe sottrarsi alla verifica federale tempestiva mediante il richiamo a intese verbali, non risultanti dai contratti depositati e non sottoposte al vaglio dell'organo tecnico competente nei termini prescritti.
2.7 In questa prospettiva, le dichiarazioni prodotte non sono idonee a neutralizzare la violazione contestata né a escludere la penalizzazione in classifica.
Esse, infatti, sono state prodotte tardivamente rispetto al termine perentorio e, comunque, non dimostrano in modo conforme alla disciplina federale il pagamento integrale delle mensilità risultanti dai contratti depositati.
La valutazione del Tribunale, secondo cui l'ampio e incondizionato tenore delle liberatorie costituirebbe tangibile dimostrazione della piena definizione della posizione economica della società, non è pertanto condivisibile.
Essa confonde, infatti, il piano della dichiarazione liberatoria privatistica con quello dell'adempimento federale tipizzato, il quale esige il deposito tempestivo e verificabile della documentazione prescritta, riferita ai contratti depositati.
Da ciò l’erroneità della sentenza di prime cure che dovrà, pertanto, essere riformata.
3. Sotto altro profilo, ed ad abundantiam, questa Corte intende rilevare che, anche a voler prescindere dai rilievi di cui ai punti che precedono (invero di per sé soli idonei ad accertare la fondatezza del gravame proposto dalla Procura federale) e ammettendo, per mera ipotesi, che l'inadempimento contestato alla società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. si fosse esaurito sul piano puramente documentale, la conclusione cui perviene il Tribunale federale nazionale non sarebbe comunque condivisibile.
3.1 Occorre, in via preliminare, definire con precisione la natura giuridica della fonte sanzionatoria di cui si discute.
L'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva dispone che “le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni”.
La norma opera con tecnica di rinvio e devolve alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. — e per essa dalle sue articolazioni, qual è il Dipartimento interregionale per il Campionato di Serie D — tanto la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito a carico delle società dilettantistiche, quanto l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
Si tratta, in altri termini, di una norma a fattispecie aperta che incorpora per relationem la disciplina di settore emanata dalla competente articolazione associazionistica, conferendole rango regolamentare sostanziale e piena copertura normativa primaria.
Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale — recante “Adempimenti per l'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026” — costituisce, pertanto, un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare vincolante per le società partecipanti, le cui prescrizioni in punto di sanzioni hanno piena copertura nel Codice federale, senza che possa configurarsi alcuna invasione di una pretesa riserva di fonte primaria (cfr. CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).
3.2 Da tali premesse discende un corollario di non secondario rilievo per la presente fattispecie: la circostanza che il termine federale di adempimento sia fissato al 31 gennaio 2026 — e dunque in costanza di stagione sportiva — non muta la natura ammissiva del prescritto adempimento, che resta funzionale a garantire la continuità dei requisiti di partecipazione al campionato e si inserisce a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva.
L'ordinamento sportivo prevede, del resto, una pluralità di scadenze infrastagionali che dimostrano come la verifica dei requisiti finanziari delle società non sia un istituto soltanto iniziale, ma un processo continuativo che si protrae per l'intera stagione sportiva, a tutela della par condicio, della regolarità delle competizioni e dell'equilibrio finanziario dei sodalizi partecipanti (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).
3.3 Ne consegue che la tesi del Tribunale, secondo cui l'omessa trasmissione delle liberatorie costituirebbe un fatto neutro o meramente burocratico, è inconciliabile con l'inquadramento dell'adempimento nel sistema delle disposizioni di ammissione ai sensi dell'art. 33, comma 8, CGS, le quali, per consolidato indirizzo, impongono “un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto” e devono essere “interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme” (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; nello stesso senso, Collegio di garanzia, SS.UU., n. 31/2016).
Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nella parte rilevante, stabilisce che le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie, con copia del documento di identità, attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati.
Il dato letterale della disposizione non consente di scindere artificiosamente il profilo documentale da quello sostanziale dell'adempimento.
L'obbligo imposto alle società partecipanti al Campionato di Serie D non è costituito dalla mera esistenza, in rerum natura, di una liberatoria o di una dichiarazione privatistica, ma dal deposito tempestivo, presso l'organo federale competente, della documentazione idonea ad attestare l'integrale pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
La funzione della disposizione non è soltanto quella di tutelare il singolo tesserato creditore, ma anche quella di assicurare la trasparenza gestionale, il controllo tempestivo della regolarità economico-finanziaria delle società, la parità competitiva e la regolarità del campionato.
Ne consegue che il mancato deposito entro il termine perentorio incide direttamente sull'interesse federale al controllo e non può essere degradato, in via generale e astratta, a violazione meramente formale.
3.4 Se si ritenesse che la società potesse sottrarsi alla penalizzazione mediante la produzione successiva di liberatorie non tempestivamente depositate, l'adempimento federale risulterebbe svuotato della sua funzione tipica, poiché il controllo della Co.Vi.So.D. verrebbe sostituito da una verifica postuma e giudiziale, fisiologicamente diversa, eventuale e non più idonea ad assicurare la tempestività del monitoraggio richiesto dalla disciplina di iscrizione al campionato.
L'interpretazione accolta dal Tribunale finirebbe, dunque, per trasformare un termine espressamente qualificato come perentorio in un termine sostanzialmente ordinatorio, almeno quanto agli effetti più incisivi della violazione, non essendo tale approdo coerente né con il dato testuale né con la ratio del Comunicato ufficiale.
La distinzione tra violazione “sostanziale” e violazione “meramente formale”, sulla quale la decisione impugnata fonda la propria legittimità, non trova, del resto, adeguato fondamento nel testo del Comunicato ufficiale n. 154, dato che la disposizione non sanziona soltanto il mancato pagamento in senso materiale, ma impone l’obbligo di deposito tempestivo della documentazione attestante il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
Il pagamento rilevante per l'ordinamento federale, nell'ambito della disciplina di iscrizione al campionato, non è un fatto privatistico liberamente accertabile ex post, ma un fatto che deve essere dimostrato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il sistema delineato dal Comunicato ufficiale è fondato sulla tracciabilità documentale dell'adempimento e sulla tempestiva verifica da parte della Co.Vi.So.D.; sicché, in assenza del deposito prescritto, viene meno il presupposto stesso del controllo federale.
La conclusione è rafforzata dalla stessa struttura del Comunicato ufficiale, il quale prevede espressamente un'ipotesi alternativa alla liberatoria, vale a dire la documentazione equipollente, ma ne subordina comunque la rilevanza al deposito entro il termine del 31 gennaio 2026. Se fosse sufficiente la successiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento, non vi sarebbe ragione di prescrivere che anche la documentazione equipollente dovesse essere depositata entro lo stesso termine perentorio.
3.5 Non può, pertanto, condividersi l’assunto con il quale il Tribunale federale nazionale, invocando i canoni di “ragionevolezza e proporzionalità” e i “principi sovranazionali di riferimento”, ha ritenuto di poter selettivamente non applicare la sanzione della penalizzazione.
Il principio di proporzionalità — pur certamente operante nell'ordinamento sportivo, in quanto inserito nel più ampio ordinamento statale — non abilita l'organo giudicante a sostituirsi al “legislatore” federale nella selezione delle conseguenze sanzionatorie, ma impone soltanto che l'applicazione concreta della norma sia coerente con la sua ratio e con il sistema di valori che essa esprime.
Nella specie, la graduazione della sanzione è operata dalla stessa fonte sanzionatoria, che àncora la penalizzazione al numero delle mensilità non integralmente corrisposte: criterio, questo, che incorpora già un meccanismo di proporzionalità interno alla disciplina, escludendo l'esigenza di un ulteriore intervento riequilibratore in via interpretativa.
La disapplicazione della sanzione equivarrebbe, in realtà, a un'integrale neutralizzazione del precetto, in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale che, nell'ordinamento sportivo, come in quello statale, presidia l'effettività del sistema disciplinare.
Ne consegue che la violazione dell'obbligo documentale non può essere considerata un inadempimento neutro o meramente burocratico.
Essa incide sull'interesse federale alla certezza, tempestività e verificabilità degli adempimenti economici, interesse che, nei campionati, assume rilievo primario perché funzionale alla tutela della parità competitiva.
3.6 Va richiamato, in proposito, il principio. di recente ribadito da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 111 del 13 aprile 2026, secondo cui, in materia di sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato (qual è la penalizzazione di punti in classifica), il potere discrezionale del giudice sportivo si esercita entro limiti più angusti, non potendo condurre alla disapplicazione della sanzione né alla riduzione al di sotto del minimo edittale, salvo che la fonte normativa preveda espressamente una deroga.
La ratio della regola risiede nell'esigenza di tutelare l'affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni competitive: la sanzione, infatti, non si esaurisce nella sfera del soggetto sanzionato, ma produce un riflesso immediato e diretto sulle posizioni dei terzi.
La sanzione, in altri termini, non opera soltanto in chiave afflittiva nei confronti del trasgressore, ma in chiave riequilibrativa rispetto alle società che, avendo rispettato le scadenze federali ed il procedimento ivi delineato, hanno sostenuto un onere economico effettivo, di cui non avrebbe alcun senso vanificare la portata mediante interpretazioni che neutralizzino in radice la conseguenza sanzionatoria.
È in questa specifica esigenza che si radica il principio dell'inderogabilità dei minimi edittali, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; n. 49/2021-2022; n. 78/2022-2023; n. 22/2022-2023; n. 108/20222023; n. 55/2023-2024).
Il ragionamento del Tribunale federale nazionale che ha inteso selezionare ex post i casi nei quali la penalizzazione sarebbe applicabile non è pertanto condivisibile, in quanto si sostanzia in un'operazione che eccede i confini dell'attività interpretativa consentita all'organo giudicante, risolvendosi in una sostanziale modificazione della fattispecie sanzionatoria.
Tale impostazione non è coerente con i principi generali in materia di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, secondo cui la sanzione deve essere adeguata al disvalore della condotta, idonea a svolgere una funzione preventiva e dissuasiva, non potendo essere ridotta in modo tale da compromettere l'effettività del precetto federale.
3.7 Da tutto quanto sovraesposto, emerge l’erroneità, anche sotto tale profilo, della decisione assunta dal Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto di non applicare la sanzione della penalizzazione in classifica nei confronti della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.
4. Per quanto concerne l’entità dei punti di penalizzazione che avrebbero dovuto essere irrogati alla società, questa Corte evidenzia come, nel caso di specie, il Comunicato ufficiale n. 154 stabilisca un criterio puntuale: un punto di penalizzazione per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati.
L'adempimento prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 è, pertanto, strutturalmente riferito a ciascun tesserato e a ciascuna mensilità contrattualmente prevista a favore del medesimo: la prova del pagamento — oggetto del richiesto deposito a titolo di liberatoria — è prova individuale, concernente ogni singolo creditore, e si riferisce a ogni mensilità nei suoi confronti maturata e non integralmente corrisposta.
Coerentemente con tale struttura della prestazione, la sanzione è declinata secondo il medesimo criterio: la “mensilità” rilevante non è una astratta unità calendariale, bensì la “mensilità risultante dai contratti depositati”, e dunque la mensilità di ciascun singolo contratto depositato. In presenza di più contratti depositati — tanti quanti sono i tesserati interessati — vi sono, per ciascun mese di calendario, tante distinte mensilità contrattuali quanti sono i tesserati, ciascuna oggetto di una autonoma obbligazione di pagamento, la cui non integrale corresponsione integra una distinta unità di violazione e, correlativamente, una distinta unità di penalizzazione.
4.1 Una diversa lettura — che ancorasse la mensilità ad una astratta unità calendariale, indipendentemente dal numero dei tesserati interessati — non solo non troverebbe fondamento nel testo della disposizione (che, come si è visto, àncora la mensilità ai contratti depositati, plurali per definizione), ma condurrebbe a esiti applicativi paradossali e irragionevoli: l'equiparazione del trattamento sanzionatorio applicabile ad una società che omettesse il deposito delle liberatorie relative a un solo tesserato e di quella che lo omettesse, in ipotesi, per l'intera squadra; con effetto di sterilizzazione dell'efficacia deterrente della norma e di frustrazione della sua ratio di tutela della regolare conduzione del campionato, della stabilità finanziaria dei sodalizi e della par condicio competitiva.
4.2. In ossequio a tale corretto canone interpretativo, la Procura federale ha individuato undici mensilità rilevanti: tre relative al calciatore Jacopo Surricchio, per ottobre, novembre e dicembre 2025; quattro relative all'allenatore Francesco Del Zotti, per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025; quattro relative all'allenatore Paolo D'Ercole, per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025.
Il computo proposto dalla Procura risulta coerente con le risultanze istruttorie.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura federale — al quale ha aderito, ad adiuvandum, l'interveniente U.S. Recanatese A.S.D. — deve essere pertanto accolto.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere parzialmente riformata, limitatamente al capo relativo al trattamento sanzionatorio della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., con applicazione, in aggiunta all'ammenda già irrogata, della penalizzazione di 11 (undici) punti in classifica nel campionato di competenza, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Resta ferma, nel resto, la decisione impugnata, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione al sig. Giuseppe Gianni Di Labio e dell'ammenda di euro 5.000,00 alla società.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società SS Chieti FC 1922 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.
Conferma nel resto la decisione impugnata.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Papa Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
