F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 248/TFN – SD del 15 Maggio 2026 (motivazioni) – Bianchetti Salvatore, Tucci Alessandro e Zummo Caterina e società ASD Meridiana Etna Soccer e AD Polisportiva Catania 1980 – 220/TFNSD

Decisione/0248/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0220/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente

Valentina Aragona - Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Francesco Ranieri - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26696/296pf25-26/GC/DP/ff del 13 aprile 2026, nei confronti del sig. Bianchetti Salvatore e della società AD Polisportiva Catania 1980, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 13 aprile 2026 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. BIANCHETTI Salvatore, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 22 bis, comma 6, e 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere omesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, di depositare il foglio censimento della predetta società, contenente i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, e la dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, omesso di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e allo svolgimento della gara amichevole tra le squadre della categoria Esordienti delle società Catania 1980 e Meridiana Etna Soccer, disputata in data 10.10.2025 presso l'impianto sportivo “Calcio Park 2000” di Catania;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Sebastiano Gullotta, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società Catania 1980, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società;

d) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Sebastiano Gullotta, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, ponesse in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo alla nuca il sig. Alessandro Tucci, dirigente tesserato per la società A.S.D.

Meridiana Etna Soccer;

- il sig. TUCCI Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 1.1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società e pur essendo sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo al volto il sig. C.T., calciatore minorenne tesserato per la società A.D. Polisportiva Catania 1980;

- la sig.ra ZUMMO Caterina, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, omesso di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e allo svolgimento della gara amichevole tra le squadre della categoria Esordienti delle società Catania 1980 e Meridiana Etna Soccer, disputata in data 10.10.2025 presso l'impianto sportivo “Calcio Park 2000” di Catania;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 1.1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Tucci, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società e pur essendo sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Tucci, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, ponesse in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo al volto il sig. C.T., calciatore minorenne tesserato per la società A.D. Polisportiva Catania 1980;

- la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer , a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte dei sig.ri Caterina Zummo e Alessandro Tucci così come descritte nei precedenti capi di incolpazione;

- la società A.D. Polisportiva Catania 1980 :

a) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte del sig. Salvatore Bianchetti, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione, e del sig. Sebastiano Gullotta, così come riportate nei capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione delle indagini che di seguito si ritrascrivono: "- sig. GULLOTTA Sebastiano, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.D. Polisportiva Catania 1980: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società A.D. Polisportiva Catania 1980, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo alla nuca il sig. Alessandro Tucci, dirigente tesserato per la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer";

b) a titolo di responsabilità, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara amichevole disputata dalle squadre della categoria Esordienti delle società Catania 1980 e Meridiana Etna Soccer in data 10.10.2025, consistiti nell'avere i predetti sostenitori fatto ingresso sul terreno di gioco e nell'aver aggredito fisicamente con calci e pugni il sig. Alessandro Tucci, dirigente tesserato per la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, nell’aver poi acceduto, dopo averne sfondando la porta di ingresso, nel locale segreteria della società A.D. Polisportiva Catania 1980, ove si era rifugiato il sig. Tucci con la di lui moglie, mettendo a soqquadro il predetto locale e percuotendo sia nuovamente il sig. Tucci che la di lui moglie.

La fase istruttoria

La Procura acquisiva in sede di istruttoria i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:

articolo pubblicato sul sito web www.siciliaweb.it, dal titolo “Catania, rissa alla partita tra bambini: allenatore in ospedale” dell’11.10.2025;

atti del procedimento penale n. 15238/2025 R.G.N.R mod. 44 trasmessi dalla Procura Distrettuale di Catania in data 9.2.2026;

foglio censimento della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer relativo alla stagione sportiva 2025-2026;

foglio censimento della società Catania 1980 relativo alla stagione sportiva 2023-2024;

nota del Settore Tecnico della F.I.G.C. dell'11.2.2026;

nota del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 12.2.2026;

posizione di tesseramento del sig. G.T., calciatore minorenne tesserato per la società Catania 1980;

nota del Comitato Regionale Sicilia del 12.2.2026;

AS400 e anagrafe federale del sig. Sebastiano Gullotta;

AS400 e anagrafe federale del sig. Alessandro Tucci;

AS400 e anagrafe federale del sig. Salvatore Bianchetti;

AS400 e anagrafe federale della società A.D. Polisportiva Catania 1980;

AS400 e anagrafe federale della sig.ra Caterina Zummo;

AS400 e anagrafe federale della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer.

la fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 7 maggio 2026 per la discussione del deferimento.

I deferiti, non presentavano memorie difensive.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS, la Procura Federale, il sig. Tucci Alessandro, la sig.ra Zummo Caterina in proprio e nella qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, depositavano proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Gian Paolo Guarnieri, in rappresentanza della Procura Federale ed i legali delle parti, riteneva, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrue le sanzioni proposte, dichiarando efficaci gli accordi nei confronti del sig. Tucci Alessandro, della sig.ra Zummo Caterina e della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer.

Il procedimento continuava quindi per gli altri deferiti, Sig. Salvatore Banchetti e per la A.D. Polisportiva Catania 1980.

Il dibattimento

All’udienza del 7 maggio 2026 in sede di discussione l’Avv. Gian Paolo Guarnieri, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento, richiedendo l’applicazione a carico del Sig. Banchetti della sanzione di 6 mesi di squalifica ed a carico della società A.D. Polisportiva Catania 1980 dell’ammenda di 2.000,00.

Nessuno era presente per i deferiti

La decisione

Deve ritenersi sussistente la responsabilità dei deferiti per tutte le incolpazioni contestate così come risultanti in modo evidente dagli atti di causa.

Risulta infatti comprovato che in data 10 ottobre 2025 presso il campo “Calcio Park 2000” si sia svolto un incontro amichevole tra le squadre della categoria Esordienti della A.D. Polisportiva Catania 1980 (squadra ospitante) e della A.S.D. Meridiana Etna Soccer (squadra ospite).

In primo luogo, per tale incontro non risulta essere stata mai richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e allo svolgimento della gara; inoltre, in occasione di detta gara risulta aver svolto il ruolo di allenatore della A.D. Polisportiva Catania 1980, il Sig. Sebastiano Gullota, pur in assenza del necessario tesseramento.

Allo stesso modo poi alcuna comunicazione o deposito del c.d. foglio di censimento, contenente i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, risulta mai effettuato dalla A.D. Polisportiva Catania 1980.

Quanto poi ai gravi fatti occorsi durante la detta gara amichevole, le indagini della Procura distrettuale di Catania, dimostrano in modo chiaro ed indubitabile che l’allenatore della A.D. Polisportiva Catania 1980, Sig. Sebastiano Gullotta abbia colpito con uno “scappellotto” l’allenatore avversario Sig. Alessandro Tucci, così reagendo allo spregevole gesto di quest’ultimo, ossia allo schiaffo dato dal Tucci al giovane calciatore della squadra ospitante C. T., colpevole di aver a sua volta schiaffeggiato e scalciato il calciatore avversario G. T. (figlio appunto dell’allenatore della A.S.D. Meridiana Etna Soccer, Alessandro Tucci) durante un’azione di gioco.

Tale incresciosa e spiacevole situazione, di per sé già grave, ha tuttavia poi purtroppo determinato la reazione ancor più grave e violenta di alcuni spettatori della gara, tra cui forse anche i parenti del Tudisco, generando una vera e propria aggressione ai danni del Tucci continuata sinanche all’interno dei locali segreteria della struttura in cui il medesimo Tucci aveva cercato riparo.

In tale riprovevole quadro, documentato e comprovato dagli atti e certificazioni federali ed anche dalle indagini della Procura della Repubblica di Catania, deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per tutti i fatti contestati.

Il Presidente della A.D. Polisportiva Catania 1980 Sig. Salvatore Banchetti è dunque responsabile sia per le omesse comunicazioni ed il mancato tesseramento suindicato, sia per il comportamento dell’allenatore Gullotta; comportamento in ogni caso che, seppure scorretto non risulta sì grave e rilevante come quello tenuto dal Tucci.

La A.D. Polisportiva Catania 1980 deve invece rispondere sia per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia, che per responsabilità, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori.

Ai fini della misura delle sanzioni, questo Tribunale, in considerazione comunque del comportamento grave, spregevole e provocatorio dell’allenatore della A.S.D. Meridiana Etna Soccer (Sig. Alessandro Tucci), che ha cagionato e determinato le reazioni contestate - sia del Gullotta che degli spettatori/famigliari - ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.  

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Bianchetti Salvatore, mesi 5 (cinque) di inibizione;

- alla società AD Polisportiva Catania 1980, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                  Valentina Ramella

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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