F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 250/TFN – SD del 19 Maggio 2026 (motivazioni) – Ricorso ASD Calcio Brusaporto – 244/TFNSD

Decisione/0250/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0244/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Daniela Nardo - Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 maggio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Calcio Brusaporto nei confronti della società Milan Futuro - AC Milan SpA, nonché notificato alla società AC Chievoverona SSD ARL, alla Procura Federale FIGC e alla Lega Nazionale Dilettanti, la seguente

DECISIONE

Fatto

Con ricorso ai sensi dell’art. 30 C.G.S. CONI ed ex art. 80 C.G.S. FIGC, notificato e depositato in data 1° maggio 2026, la società ASD Calcio Brusaporto ha adito questo Tribunale nei confronti della società Milan Futuro – Associazione Calcio Milan S.p.A., evocando in giudizio anche la società A.C. Chievoverona SSD ARL, la Procura Federale FIGC e la LND – Lega Nazionale Dilettanti, deducendo l’impiego, da parte della resistente, del calciatore Simone Lontani in tre gare ufficiali del Campionato di Serie D – Girone B (14 febbraio 2026; 22 febbraio 2026; 1° marzo 2026), nonostante il medesimo fosse destinatario di una sanzione disciplinare di squalifica per tre giornate effettive di gara irrogata con Comunicato Ufficiale n. 123 della Lega Serie A, pubblicato in data 10 febbraio 2026, in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 disputata il 7 febbraio 2026 tra A.C. Milan e S.S. Lazio.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la squalifica, intervenuta in ambito Primavera, dovesse essere espiata mediante mancata partecipazione a gare ufficiali utili, senza possibilità di impiego del tesserato in competizioni diverse; ne deriverebbe – secondo la prospettazione della ricorrente - la posizione irregolare del calciatore nelle tre gare sopra indicate e, conseguentemente, un’incidenza sulla regolarità delle gare e sull’equilibrio competitivo, con riflessi sulla classifica del campionato.

La ASD Calcio Brusaporto, evidenziando in via preliminare l’assenza, allo stato, di procedimenti pendenti avanti agli organi di giustizia sportiva sulla medesima vicenda e deducendo di avere acquisito piena conoscenza dei fatti in data 29 aprile 2026 ha dunque chiesto: “nel merito: accertare e dichiarare la partecipazione del signor Simone Lontani in posizione irregolare e per l’effetto condannare la società Milan Futuro a tre punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva e conseguentemente disporre il diritto di Calcio Brusaporto a prendere parte alle partite di play off del Campionato di Serie D Girone B stagione Sportiva 2025/2026.”

Con provvedimento del Presidente del Tribunale, preso atto del deposito del ricorso in data 1° maggio 2026, è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno 12 maggio 2026, ore 11:00, con abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 87, comma 2, C.G.S. FIGC, anche in considerazione della richiesta di trattazione urgente avanzata dalla ricorrente.

In vista dell’inizio della fase dei play-off del Campionato di Serie D, fissata per il 10 maggio 2026, la ricorrente ha successivamente presentato in data 5 maggio 2026 una memoria contenente una istanza di anticipazione dell’udienza a data anteriore ovvero, in subordine, una richiesta di sospensione/rinvio dello svolgimento dei play-off del Girone B sino alla definizione del presente giudizio.

Sull’istanza così proposta è intervenuto il provvedimento monocratico del Presidente del Tribunale, depositato in data 7 maggio 2026, con il quale, rilevata l’incompatibilità dei tempi di trattazione richiesti con l’organizzazione delle udienze già calendarizzate, l’istanza è stata rigettata ed è stata confermata la fissazione della discussione per il 12 maggio 2026, ore 11:00; nel medesimo provvedimento è stato altresì evidenziato che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, l’organo competente per l’organizzazione del Campionato di Serie D potrà adottare i provvedimenti ritenuti conseguenti.

Successivamente, in data 8 maggio 2026, la ricorrente ha depositato una ulteriore istanza (di contenuto analogo alla precedente) volta a ottenere il rinvio/sospensione dei play-off del Girone B.

La società A.C. Milan S.p.A., costituitasi in giudizio, con memoria depositata in data 5 maggio 2026, ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso e, dunque, la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 30, comma 2, C.G.S. CONI; in subordine, ne ha contestato la fondatezza nel merito richiamando la disciplina dell’esecuzione delle squalifiche di cui all’art. 21 C.G.S. FIGC, deducendo l’avvenuta espiazione della sanzione nelle gare del Campionato Primavera, nonché chiedendo, in caso di rigetto, la condanna alle spese ex art. 55 C.G.S. FIGC.

Si è altresì costituita la società A.C. Chievoverona SSD ARL, depositando memoria in data 8 maggio 2026 con la quale, preso atto della pendenza del procedimento, si è limitata a rimettersi alle determinazioni di questo Tribunale.

All’udienza del 12 maggio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’Avv. Matteo Sperduti per la società ricorrente ASD Calcio Brusaporto, l’Avv. Lorenzo Cantamessa Arpinati per la società resistente Milan Futuro – A.C. Milan S.p.A. e l’Avv. Vittorio Rigo per la società controinteressata A.C. Chievoverona SSD ARL.

L’Avv. Sperduti ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando la permanenza dell’interesse alla decisione, anche in ragione dei profili di potenziale afflittività della sanzione richiesta e dei riflessi prospettati sull’accesso alla fase dei play-off. L’Avv. Cantamessa Arpinati ha richiamato le difese svolte negli atti depositati, insistendo per l’accoglimento delle eccezioni preliminari e, in subordine, per il rigetto nel merito per manifesta infondatezza. L’Avv. Rigo, infine, ha ribadito la posizione della società intimata.

Diritto

Il Collegio ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, nelle more della trattazione, si è definito l’esito della stagione regolare del Campionato di Serie D – Girone B. All’esito dell’ultima giornata di campionato, e successivamente al deposito del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società Milan Futuro ha conseguito una vittoria (con attribuzione di tre punti), mentre la società Brusaporto ha riportato una sconfitta (con conseguente attribuzione di zero punti). Ne è derivato un assetto di classifica che vede, all’esito dell’ultima gara, il Milan Futuro collocato in posizione superiore rispetto a Brusaporto (rispettivamente, 56 punti e 51 punti).

La ricorrente ha chiesto che, accertata la pretesa posizione irregolare del calciatore, la resistente venga condannata a “ tre punti di penalizzazione” (uno per ciascuna delle tre gare indicate) “da scontarsi nell’attuale stagione sportiva” e, quale effetto conseguenziale, che venga “disposto il diritto di Calcio Brusaporto a prendere parte alle partite di play off”.

Ebbene, anche ipotizzando l’accoglimento integrale della domanda nel perimetro così tracciato, la penalizzazione richiesta (–3) condurrebbe Milan Futuro a 53 punti, punteggio che resterebbe comunque superiore a quello della ricorrente (51 punti). Ne consegue che l’utilità concreta perseguita mediante il ricorso – ossia il superamento in classifica della resistente e il subentro nella posizione utile ai play-off – non è più conseguibile, essendosi consolidato un distacco che non può essere colmato per mezzo del provvedimento richiesto.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando in astratto la funzione “afflittiva” della sanzione: nel giudizio introdotto con ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI, l’interesse ad agire deve sostanziarsi nella prospettazione (e nella persistente possibilità) di conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile in capo al ricorrente, in rapporto al bene della vita dedotto in domanda. Nel caso di specie, tale bene è stato chiaramente identificato dalla parte nel binomio penalizzazione richiesta (tre punti) ed effetto conseguenziale sull’accesso ai play-off.

Il Collegio non potrebbe, pertanto, “rimodulare” d’ufficio il contenuto della domanda, né ampliare la portata della penalizzazione invocata, né sostituire al petitum azionato un differente risultato utile, dovendo pronunciarsi nei limiti della richiesta.

Come noto, infatti, il presente procedimento trae origine da un ricorso proposto ai sensi dell’art. 30 C.G.S. CONI (ed ex art. 80 C.G.S. FIGC) e, pertanto, si distingue ontologicamente dal giudizio che consegue a deferimento della Procura Federale: esso è promosso dall’iniziativa di parte ed è strutturato in funzione della tutela della situazione soggettiva dedotta dal ricorrente. Ne discende che l’accertamento richiesto e gli effetti conformativi invocati devono essere scrutinati nei limiti del petitum e della causa petendi espressi nell’atto introduttivo, non potendo il Collegio sostituirsi alla parte nella individuazione del bene della vita perseguito, né rimodulare ex officio la domanda in modo da attribuire utilità diverse (o maggiori) da quelle specificamente richieste.

Per tali ragioni, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In ogni caso, e anche a prescindere dai profili di eventuale tardività del ricorso ai sensi dell’art. 30, comma 2, C.G.S. CONI – derivanti, secondo la prospettazione della resistente, dall’ancoraggio del dies a quo a una comunicazione meramente interna alla società ricorrente (in particolare, una e-mail), a fronte della sussistenza di elementi conoscitivi più risalenti – la domanda di parte ricorrente risulta comunque infondata.

Sul piano sostanziale, la disciplina applicabile è dettata dall’art. 21 C.G.S. FIGC (“ Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici”), il cui comma 2 pone la regola generale secondo cui il calciatore squalificato per una o più giornate deve scontare la sanzione “nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”, salva l’operatività delle deroghe tipizzate ai commi 6 e 7.

Nel caso di specie, la squalifica di tre giornate è stata irrogata in relazione a una gara del Campionato Primavera 1 e non risulta che ricorressero le condizioni eccezionali previste dalla norma (impossibilità di scontare la sanzione nella medesima stagione; cambio di società o di categoria di appartenenza, nei termini di cui al comma 7).

Ne deriverebbe che l’eventuale espiazione doveva avvenire nell’ambito della medesima competizione e categoria di riferimento, secondo il principio di omogeneità che informa la disciplina, con conseguente insussistenza della prospettata irregolarità nelle gare del Campionato di Serie D indicate in ricorso e, dunque, l’infondatezza della domanda di penalizzazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore della resistente A.C. Milan S.p.A., nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, tenuto conto dell’attività difensiva espletata e della complessità delle questioni dedotte. Le spese devono invece essere compensate nei confronti della società A.C. Chievoverona SSD ARL, evocata in giudizio in funzione di mera litis denuntiatio, in ragione della posizione assunta in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'AC Milan SpA, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge.

Compensa le spese nei confronti della AC Chievoverona SSD ARL.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 19 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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