FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 515/AA del 14/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IURISCI – SSD ORTONA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 686 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Rocco IURISCI, e della società S.S.D. ORTONA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Rocco IURISCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Ortona Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 99 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società A.S.D. Turris Calcio Val Pescara la somma relativa al premio di formazione tecnica del calciatore Sig. Nevraj Enea, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0066 del 17.11.2025, comunicata alla società S.S.D. Ortona Calcio a mezzo pec del 17.11.2025, nonché la somma relativa al premio di formazione tecnica del calciatore Sig. Di Castelnuovo Vittorio, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0067 del 17.11.2025 comunicata alla società S.S.D. Ortona Calcio a mezzo pec del 17.11.2025, nonché la somma relativa al premio di Formazione Tecnica del calciatore Sig. Napoletano Alessandro, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0068 del 17.11.2025 comunicata alla società S.S.D. Ortona Calcio a mezzo pec del 17.11.2025;
S.S.D. ORTONA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Rocco Iurisci;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Rocco IURISCI,
- Società S.S.D. ORTONA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rocco Iurisci;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco IURISCI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. ORTONA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
