FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 517/AA del 14/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRIMALDI – MORRONE – GAUDIO – A.S.D. FRALE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 669 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Sergio GRIMALDI, Alessandro MORRONE, Domenico Salvatore GAUDIO e della società A.S.D. FRALE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Sergio GRIMALDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frale: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata al sig. Alessandro Morrone, pur essendo quest’ultimo non tesserato e sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frale, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Domenico Salvatore Gaudio, che doveva scontare la squalifica per due gare effettive irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il comunicato Ufficiale n. 19/G del 5.12.2025 del Comitato Regionale Calabria, di prendere parte nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Frale alla gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Adolfo Civitelli che invece era assente pur essendo inserito nella distinta di gara;
Alessandro MORRONE, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Frale: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Frale pur non essendo tesserato e nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, proferito nei confronti del presidente della società ABC Cosenza, ad alta voce e davanti ai calciatori minorenni di entrambe le squadre, espressioni gravemente offensive; c) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, impedito all’arbitro della gara di operare il riconoscimento, richiesto dalla presidente della società ABC Cosenza, del calciatore con la maglia n. 13 della squadra schierata dalla società A.S.D. Frale consentendo che i calciatori di tale compagine si allontanassero dall’impianto sportivo;
Domenico Salvatore GAUDIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Frale: a) in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Frale, alla gara Frale - ABC Cosenza del 14.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. n. 19/G del 5.12.2025, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Adolfo Civitelli che invece era assente; b) in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 18.2.2026 e 24.2.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
A.S.D. FRALE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Sergio Grimaldi, Domenico Salvatore Gaudio e al cui interno e nel cui interesse il Sig. Alessandro Morrone ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Sergio GRIMALDI,
- Sig. Alessandro MORRONE,
- Sig. Domenico Salvatore GAUDIO,
- Società A.S.D. FRALE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sergio Grimaldi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Sergio GRIMALDI,
- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro MORRONE,
- 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Domenico Salvatore GAUDIO,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FRALE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
