FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 522/AA del 20/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MALGRATI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 492 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea MALGRATI avente ad oggetto la seguente condotta:
Andrea MALGRATI, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli del Settore Tecnico e tesserato con la Società A.S.D. San Marino Calcio, in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino a dicembre 2025, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art.37, commi 1 e 2, dal Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della prima squadra della società A.S.D. San Marino Calcio, escluso dal 25.09.2025 dalla rosa della prima squadra partecipante per la stagione sportiva 2025 -2026 al campionato di serie D, i calciatori Filippo Fabbri e Alessandro Fabbri determinando l’utilizzo degli stessi nella squadra partecipante al campionato Juniores Nazionale, nonché lo svolgimento di allenamenti separati da parte dei predetti calciatori e con orari differenti rispetto alla prima squadra;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Andrea MALGRATI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- € 420,00 (quattrocentoventi/00) di ammenda e 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Andrea MALGRATI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
