F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0135/CFA pubblicata il 22 Maggio 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Assopotenza / Società Potenza Calcio – calciatore Iacopo Summa
Decisione/0135/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0153/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Angelo De Zotti – Presidente
Tommaso Mauceri - Componente
Daniele Maffeis - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Visto il reclamo numero 0153/CFA/2025-2026 proposto dalla società A.S.D. Assopotenza in data 17 aprile 2026 avverso la pronuncia di cessata materia del contendere in relazione al pagamento del premio di formazione tecnica di € 1.056,00 (millecinquantasei/00) ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Iacopo Summa (Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche n. 1123/TFNSV-2025-2026, depositata il 10.04.2026);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza in data 13 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’avv. Salvatore Laguardia e l’avv. Francesco Ciampa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 20/26 febbraio 2026 la società A.S.D. Assopotenza - codice fiscale 96025680768 e matricola federale 690297 ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. in relazione al Premio di formazione a seguito di primo contratto da professionista del calciatore signor Iacopo Summa (matricola 3292715), avverso la società Potenza Calcio S.r.l. (procedimento 1335/TFNSVE/20252026).
L’odierna reclamante ha dedotto di essere stata, prima del tesseramento quale giovane di serie con vincolo biennale da parte della società Potenza Calcio S.r.l., titolare del tesseramento del calciatore signor Iacopo Summa contribuendo così alla sua formazione tecnica e sportiva e di avere verificato che la FIGC aveva attestato, attraverso la Piattaforma Telematica Premi, la certificazione del premio di formazione pari all’importo di Euro 1.056,00, come conseguenza del tesseramento del calciatore come giovane di serie con vincolo biennale.
Ha esposto di avere invitato la società Potenza Calcio S.r.l. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 delle NOIF - a corrispondere quanto dovuto a suo favore, ma senza ricevere riscontro.
2. La società Potenza Calcio S.r.l. si è costituita in data 4 marzo 2026 e ha depositato un << Accordo per la riduzione del premio di formazione tecnica – art. 99 comma 2 NOIF>>, con il quale la società A.S.D. Assopotenza aveva, in realtà, rinunciato al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale, e che era stato depositato presso la Commissione Premi in data 25 febbraio 2026.
3. Pertanto, vista la rinuncia al diritto fatto valere, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ha dichiarato cessata la materia del contendere, con decisione n. 1123/TFNSVE2025-2026 inviata via PEC all’odierna reclamante in data 10 aprile 2026.
4. Con reclamo in data 17 aprile 2026 la società A.S.D. Assopotenza ha chiesto <<in riforma della decisione n. 1123/TFNSVE2025-2026 trasmessa alla società appellante in data 10/04/2026 e non ancora publicata sul sito FIGC resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche>> di <<ritenere dovuto il pagamento del premio di formazione maturato per il calciatore Summa Iacopo a favore della società A.S.D. Assopotenza e per l'effetto condannare la società Potenza Calcio Srl al pagamento della somma di € 1056,00 (euro millecinquantaseieuro/00)>>.
La reclamante ha innanzitutto riconosciuto l’esistenza dell’accordo di rinuncia.
Ha tuttavia lamentato, da un lato, che la decisione del Tribunale sarebbe stata assunta senza esaminare le note integrative spontaneamente depositate dall’allora ricorrente in data 3 aprile 2026 e poi quelle depositate dall’allora resistente in data 8 aprile 2026, e senza la richiesta audizione, dall’altro, che la società Potenza Calcio S.r.l. aveva inviato alla Commissione Premi l’accordo di rinuncia, sottoscritto in data 17 settembre 2025, solo in data 25 febbraio 2026, sostenendo che il tempo trascorso fra la sottoscrizione e l’invio rivelerebbe la volontà della società Potenza Calcio S.r.l. di <<ritenere inefficace l’accordo>>, anche tenuto conto dell’art. 99, comma 2, NOIF il quale dispone che <<l’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione>>.
5. Si è costituita la società Potenza Calcio S.r.l. deducendo che le note integrative della ricorrente in data 3 aprile 2026 e della resistente in data 8 aprile 2026 erano entrambe irrituali e del pari irrituale era la richiesta di audizione, dall’altro, che (i) la rinuncia al premio non sarebbe stata oggetto di un onere di trasmissione alla Commissione Premi, (ii) l’onere di trasmissione alla Commissione Premi sarebbe gravato su entrambe le parti e comunque (iii) la mancata ottemperanza all’onere di trasmissione sarebbe priva di sanzione.
6. In data 13 maggio 2026 si è tenuta l’udienza dinanzi alla Quarta sezione nel corso della quale il Presidente ha chiesto ai difensori delle parti un chiarimento rispetto alle procure depositate in atti. L’avv. Salvatore Laguardia, nell’interesse della società reclamante ha chiesto che fosse concesso un termine per eventuale integrazione della stessa, non essendo stato rilevato prima d'ora alcun vizio. L’avv. Francesco Ciampa ha significato che eventualmente avrebbe potuto essere ovviato il problema con un’attestazione di conformità. L’avv. Salvatore Laguardia, nel merito, si è riportato a quanto dedotto in atti e, in particolare sul deposito nel termine di 30 giorni, ha evidenziato che in caso di riduzione o di diversi accordi rispetto alle certificazioni, l’atto dovrebbe essere depositato per essere opponibile alla parte, come sarebbe stato affermato anche dal Tribunale federale in altra decisione. L’avv. Francesco Ciampa nell’interesse della società reclamata Potenza Calcio ha evidenziato che la società Potenza Calcio ha depositato in atti un accordo di rinuncia ai premi, diverso dall'accordo di riduzione. Ha rilevato che nel caso di accordo di rinuncia - mai disconosciuto da controparte - non sussisterebbe alcun obbligo di deposito (sussistente solamente in caso di accordo di riduzione). Si è riportato alle memorie in atti. Il Presidente ha chiesto all’avv. Ciampa se la reclamante avesse depositato alla Commissione Premi gli accordi di rinuncia. L’avv. Ciampa ha significato che il deposito è intervenuto solo al momento del ricorso e che non si tratta di opponibilità dell'accordo, ma di sua sottoposizione all’attenzione della controparte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Davanti alla Corte Federale d’Appello la procura al difensore è necessaria, ai sensi dell’art. 100, comma 2 CGS, ai sensi del quale <<le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore>>. Quanto all’autentica, l’art. 6 delle <<Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della Federazione Italiana Giuoco calcio-FIGC>>, di cui al <<Comunicato Ufficiale n. 166/A>> del Consiglio Federale della FIGC pubblicato in data 20 aprile 2023, prevede che <<Il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore>>.
La procura all’avv. Salvatore Laguardia reca una data, il 25 settembre 2025, che è precedente alla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento – a sua volta, precedente all’origine del procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche - che è del 26 febbraio 2026.
Il contenuto della procura all’avv. Salvatore Laguardia non fa riferimento alla presente fase di reclamo (né a quella precedente divanzi al Tribunale) né ad alcuna controversia, bensì ad una <<procedura di conciliazione>> e ad <<Organi di Conciliazione>>; inoltre la procura non richiama la società Potenza Calcio S.r.l. e non indica l’identità del sottoscrittore.
In assenza di qualsiasi elemento anche indiretto alla presente controversia nei confronti della società Potenza Calcio S.r.l, deve ritenersi che la procura della A.S.D. Assopotenza a un difensore sia inesistente, e pertanto operi il difetto di procura - necessaria, ai sensi dell’art. 100, comma 2 CGS –, che in ragione dell’inesistenza non è sanabile.
Il vizio di inesistenza della procura assorbe l’altro vizio della medesima procura, che è la mancanza di un’autentica apposta con firma digitale, come imposta dalle Regole Tecniche.
Il vizio di inesistenza della procura assorbe altresì i due profili ulteriori, procedurale e di merito.
Quanto alla procedura, il procedimento dinanzi al Tribunale non contemplava il deposito delle note integrative della ricorrente in data 3 aprile 2026 e di quella della resistente in data 8 aprile 2026, sicché la decisione reclamata è esente dal vizio lamentato.
Quanto al merito, l’infondatezza del reclamo, che discende dal carattere pacifico dell’intervenuta rinuncia al diritto qui esercitato, su cui non incide la previsione dell’art. 99, comma 2 CGS 2., perché l’invio alla Commissione Premi è ivi testualmente previsto <<per conoscenza>>, e non incide sulla validità e sulla conseguente efficacia dell’atto di rinuncia, come di un altro atto di riduzione. Più in generale, non esiste ragione perché il semplice decorso di un lasso di tempo nell’esercizio di un diritto faccia presumere una rinuncia tacita a quel diritto, com’è accaduto nel caso di specie nel decorso di un lasso di tempo superiore a 90 giorni prima dell’invio dell’accordo di rinuncia alla Commissione Premi.
La piena soccombenza nel rito e nel merito comporta la condanna alle spese, nel minimo edittale di Euro 500.00(cinquecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese di causa che liquida, nel minimo edittale, nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Maffeis Angelo De Zotti
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
