F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 252/TFN – SD del 21 Maggio 2026 (motivazioni) – Manuel Leone – 236/TFNSD
Decisione/0252/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0236/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Edoardo Ales – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 maggio 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n.27891/401pf25-26/GC/gb del 23 aprile 2026 nei confronti dei sigg. Manuel Leone e Elia Visconti, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27891/401pf25-26/GC/gb del 23 aprile 2026, nei confronti di:
- LEONE Manuel (calciatore attualmente tesserato per la società Narnese, all’epoca dei fatti tesserato per la Lucchese (Campionato Lega Pro), violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali;
- VISCONTI Elia, calciatore attualmente tesserato per la società Cavese, all’epoca dei fatti tesserato per la Lucchese (Campionato Lega Pro), violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali;
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la difesa del sig. Manuel Leone hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Giorgio Ricciardi e Alfonso Oliva, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Francesco Mattiangeli, in difesa del sig. Manuel Leone, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara l'efficacia dell'accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Manuel Leone la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica ed euro 8.334,00 (ottomilatrecentotrentaquattro/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Amedeo Citarella
Depositato in dara 21 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
