F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 255/TFN – SD del 25 Maggio 2026 (motivazioni) – ASD La Nuova Sportiva Grossese – 226/TFNSD

Decisione/0255/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0226/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Ignazio Castellucci - Componente Monica

De Vergori – Componente

Nicola Ruggiero – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27020/582pf25-26/GC/DP/ff del 15 aprile 2026 e depositato il 16 aprile 2026, nei confronti della società ASD La Nuova Sportiva Grossese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- la società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte del sig. Spiga Giuseppe, così come riportate nel capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini che di seguito si ritrascrive: “- sig. SPIGA Giuseppe, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Romentino C5 A.S.D. – La Nuova Sportiva Grossese A.S.D., disputata l’8.11.2025 e valevole per il Campionato di calcio a 5 di Serie D Girone A, mentre si trovava in tribuna, ove si era dovuto posizionare per essergli stato inibito dal direttore di gara l’accesso al recinto di gioco e alla panchina in quanto privo di valida tessera per la stagione in corso in formato cartaceo, contattato telefonicamente nel corso del time out del secondo tempo un proprio calciatore presente in panchina, chiedendogli di raggruppare gli altri calciatori della squadra della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese ai quali impartiva telefonicamente disposizioni tecnico-tattiche”.

La fase istruttoria

Il procedimento traeva origine da una comunicazione mail pervenuta il 21.11.2025 dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta della L.N.D., con la quale si trasmetteva la segnalazione del 9.11.2025 inviata dalla società A.S.D. Romentino calcio a 5, avente ad oggetto la condotta posta in essere dal tecnico della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese nel corso del time out della partita Romentino C5 A.S.D. – La Nuova Sportiva Grossese A.S.D., disputata l’8.11.2025 e valevole per il Campionato di calcio a 5 di Serie D Girone A, il quale, sebbene fosse risultato privo di tesserino e quindi inabilitato a dirigere la squadra, avrebbe chiamato con il cellulare, dalla tribuna nella quale era posizionato, i giocatori presenti in panchina per dare indicazioni tecniche. Acclusa alla segnalazione perveniva anche un video della durata di 1 minuto e 8 secondi, nel quale si notava un calciatore dell’A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese alzarsi dalla panchina, recarsi con un telefono cellulare in mano presso i propri compagni di squadra, i quali si erano raggruppati presso la panchina fino al secondo 59, per poi recarsi verso il cerchio di centrocampo. Dal secondo n. 16 al secondo n. 18, si sarebbero sentite le parole “Albi Albi Calma…calma Albi” e dal secondo n. 58 al secondo n. 59 si sentono le parole “andiamo..forza..dai”.

L’indagine istruttoria veniva espletata sulla base dell’acquisizione dei fogli censimento della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese e, in particolare, delle audizioni dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella vicenda, segnatamente i sigg.ri Massimo Gattoni, allenatore della società calcistica ASD Romentino C5 (audizione del 14.1.2026), Edoardo La Barca, Presidente della società calcistica ASD Romentino C5 (audizione del 14.1.2026), Giuseppe Spiga, allenatore Responsabile della Prima Squadra de La Nuova Sportiva Grossese ASD (audizione del 20.1.2026), Simone La Luna, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione AIA di Collegno (TO), che in data 8 novembre 2025 aveva arbitrato la partita Romentino – La Nuova Sport Grossese, valevole per la 5° Giornata Serie D – Girone A Calcio A 5 (audizione del 23.1.2026), Giuseppe Aimone Secat, Presidente de La Nuova Sportiva Grossese ASD (audizione del 2.2.2026) e dei calciatori de La Nuova Sportiva Grossese ASD Francesco Dentis, Davide Augero, Alberto Guerra e Enrico Cavaliere (audizioni del 28.1.2026).

Con la Comunicazione di Conclusione Indagini del 4.3.2026 l’ipotesi di responsabilità disciplinare trovava conferma e formava quindi oggetto di formalizzazione a carico sia dell’allenatore de La Nuova Sportiva Grossese ASD, sig. Giuseppe Spiga, sia della stessa La Nuova Sportiva Grossese ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Giuseppe Spiga definiva la propria posizione ex art.126 C.G.S (sanzione disciplinare finale di due giornate di squalifica).

La società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese non svolgeva attività difensiva e la Procura Federale ne disponeva il deferimento con atto depositato il 16 aprile 2026.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 14 maggio 2026.

La società deferita non ha svolto attività difensiva.

Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’odierna udienza di discussione risulta ritualmente portata a conoscenza della società sportiva (“lanuovasportivagrossese@pec.it”) in data 17.4.2026, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 14 maggio 2026 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giorgio Ricciardi. Nessuno è comparso in rappresentanza della società deferita.

L’Avv. Ricciardi ha richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, formulando la richiesta di irrogazione, nei confronti della A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese, della sanzione di euro 400 (quattrocento/00) di ammenda.

La decisione

La documentazione presente nel fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale a seguito dell’acquisizione della segnalazione del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta della L.N.D., tramite le numerose audizioni dei soggetti tesserati presenti alla partita Romentino C5 A.S.D. – La Nuova Sportiva Grossese A.S.D., disputata l’8.11.2025 e valevole per il Campionato di calcio a 5 di Serie D Girone A, fornisce prova del fatto che l’allenatore della società La Nuova Sportiva Grossese, sebbene non ammesso nel campo di gioco in quanto munito di tesserino in forma soltanto digitale e non cartacea, abbia comunicato con la squadra durante il time out del secondo tempo tramite il cellulare di un calciatore ed abbia proceduto in tale contesto ad impartire alcune indicazioni tecniche e ad incitare i giocatori.

Sebbene l’arbitro dell’incontro sig. Simone La Luna abbia dichiarato di non aver refertato tali fatti per non averli notati durante lo svolgimento della partita, nessun dubbio può porsi in ordine al loro effettivo accadimento, stante l’univoca e convergente dichiarazione, in sede istruttoria, sia dei calciatori de La Nuova Sportiva Grossese, sia dello stesso tecnico Giuseppe Spiga, il quale ha sostanzialmente ammesso l’addebito nell’audizione del 20.1.2026.

Secondo la contestazione formulata dalla Procura Federale, la responsabilità diretta della società sportiva ex art.6, comma 2, C.G.S. deriverebbe dall’intervenuta violazione, da parte dell’allenatore Giuseppe Spiga, dell’art.37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, a mente del quale “1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.”

In disparte la problematica connessa all’esclusione del sig. Spiga dal recinto di gioco in quanto sprovvisto del tesserino in formato cartaceo – detenuto soltanto in forma digitale (sul punto si rileva peraltro che l’allenatore non è veniva depennato dalla distinta di gara, come ammesso dall’arbitro La Luna in sede di audizione e come emergente dal documento allegato a pag. 37 della relazione Istruttoria), il Tribunale osserva che la condotta assunta dall’allenatore Giuseppe Spiga, limitatasi a comunicare brevemente con la squadra tramite un cellulare durante un time out, non appare aver travalicato i limiti deontologici correlati alle funzioni intestate al suo ruolo di allenatore, così come delineati in termini generali dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, atteso in particolare che il sig. Spiga risultava regolarmente tesserato ed abilitato a svolgere le funzioni di allenatore, che la sua assenza dal terreno di gioco non dipendeva da squalifica, ma da un problema meramente formale e che l’attività ritenuta lesiva si è invero estrinsecata in un brevissimo frangente temporale, senza alcuna compromissione del regolare svolgimento della partita in programma.

In conclusione deve conseguentemente disporsi il proscioglimento della società sportiva A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società ASD La Nuova Sportiva Grossese.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 25 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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