F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0217/CSA pubblicata del 27 Maggio 2026 –Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l.
Decisione/0217/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0306/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Nicola Durante – Componente
Antonio Blandini - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0306/CSA/2025-2026, proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. in data 05.05.2026, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 88 del 04.05.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella riunione del giorno 14.5.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rossini Vittorio in relazione alla gara Vivialtoteveresansepolcro - Aquila Montevarchi del 02.05.2026.
In particolare, il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Rossini, al termine della gara, ha “reagito al gesto di un avversario avvicinandolo con fare aggressivo, ponendosi testa a testa, rivolgendo espressioni minacciose”. Questa la dinamica degli eventi, come chiaramente si desume dal referto arbitrale: il sig. Cebotari Sandu, del Vivialtoteveresansepolcro, nel corso dei “festeggiamenti della vittoria della propria squadra, lanciava dell’acqua attraverso una borraccia, colpendo in viso gli avversari, in particolare il n. 3 del Montevarchi Rossini Vittorio”. A sua volta, il Rossini “reagiva al gesto del n. 1 del Sansepolcro … arrivandogli a testa a testa e minacciandolo dicendogli ‘Io ti ammazzo’”. Interveniva anche un altro calciatore del Vivialtoteveresansepolcro, che, a sua volta, ulteriormente reagiva a difesa del sig. Cebotari Sandu “nei confronti del n. 3 del Montevarchi Rossini Vittorio, strattonandolo e spingendolo all’altezza del collo”.
La reclamante, nel confermare quanto accaduto, contesta la qualificazione della condotta, che qualifica come “mera reazione alla condotta dell’avversario”, sottolineando l’assenza di contatto fisico. Quanto alla frase pronunciata dal calciatore, ritiene che comunque non qualifichi una condotta violenta.
In linea gradata, la reclamante chiede l’applicazione dell’attenuante ex art. 13, co. 1, lett. a, avendo il “Rossini … reagito ad un fatto ingiusto altrui”.
Conclusivamente, chiede che la Corte riduca “la squalifica del calciatore Rossini Vittorio a due giornate effettive di gara o nella misura diversa e minore ritenuta di giustizia”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti di essere accolto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come il comportamento tenuto dal sig. Rossini, quand’anche non possa strettamente qualificarsi come violento ma, piuttosto, gravemente antisportivo, risulti comunque connotato da particolare gravità, soprattutto con riferimento alla minaccia profferita: “io ti ammazzo”.
La sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, non limitata cioè al minimo edittale previsto dall’art. 39 C.G.S., risulterebbe pertanto ampiamente giustificata.
Tuttavia, risulta per tabulas che il sig. Rossini ha reagito ad un gesto di chiara portata provocatoria commesso ai suoi danni da parte del calciatore della compagine avversaria, gesto avulso dalla contesa sportiva in quanto intervenuto a gara già ultimata.
La Corte ritiene pertanto ricorrere la circostanza attenuante di cui all’art. 13, co. 1, lett. a), C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara, così come richiesto dalla reclamante.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Blandini Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
