F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 259/TFN – SD del 29 Maggio 2026 (motivazioni) – Giovanni Vittoria e ASD Città di Gela – 245/TFNSD

Decisione/0259/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0245/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente

Valentina Aragona - Componente

Monica Coscia - Componente

Gianfranco Marcello - Componente

Francesco Ranieri - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28524/1027pf25-26/GC/PN/fm del 29 aprile 2026 nei confronti del sig. Giovanni Vittoria e della società A.S.D. Città di Gela, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 29 aprile 2026, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Giovanni Vittoria, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gela, nonché la società A.S.D. Città di Gela.

Al sig. Giovanni Vittoria veniva contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. ed all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere corrisposto al calciatore Giuseppe Zappalà la somma di euro 10.970,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell’ambito della vertenza n. 024/2025-26 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 19 febbraio 2026 e notificato in pari data.

Alla società A.S.D. Città di Gela veniva contestata la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti del 23 marzo 2026, con la quale veniva rappresentato il mancato adempimento, da parte della società A.S.D. Città di Gela, del lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. in data 19 febbraio 2026 nell’ambito della vertenza n. 024/2025-26 promossa dal calciatore Giuseppe Zappalà.

Successivamente, in data 25 marzo 2026, l’Avv. Priscilla Palombi, nell’interesse del predetto calciatore, trasmetteva ulteriore segnalazione alla Procura Federale, evidenziando che la società non aveva ancora provveduto al pagamento della somma di euro 10.970,00 riconosciuta dal Collegio Arbitrale.

Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il lodo arbitrale veniva ritualmente notificato alla società A.S.D. Città di Gela a mezzo PEC in data 19 febbraio 2026.

Con il richiamato lodo arbitrale il Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. aveva accertato un credito residuo in favore del calciatore Giuseppe Zappalà pari ad euro 10.970,00.

All’esito dell’attività istruttoria, in data 15 aprile 2026 veniva notificata agli odierni deferiti la comunicazione di conclusione delle indagini.

Né il sig. Giovanni Vittoria né la società A.S.D. Città di Gela formulavano richiesta di audizione o depositavano memorie difensive.

Il dibattimento

Fissata l’udienza del 26 maggio 2026, la Procura Federale concludeva per l’accoglimento del deferimento.

Nessuno compariva per i deferiti.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La vicenda oggetto del presente procedimento risulta documentalmente provata sulla base degli atti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale.

Risultano infatti documentalmente accertati l’esistenza del lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. in data 19 febbraio 2026, la rituale notificazione dello stesso alla società A.S.D. Città di Gela nella stessa data nonché l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dalla normativa federale atteso che manca la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta al calciatore Giuseppe Zappalà.

L’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. impone alle società l’obbligo di adempiere alle decisioni assunte dal Collegio Arbitrale nei termini stabiliti dall’ordinamento federale.

Parimenti, l’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sanziona il mancato pagamento delle somme accertate dagli organi della giustizia sportiva nei confronti dei tesserati.

La costante giurisprudenza federale ha chiarito come il mancato pagamento di somme riconosciute con lodo arbitrale integri illecito disciplinare e costituisca altresì violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Gli odierni deferiti non hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione derivante dal lodo arbitrale.

La responsabilità del sig. Giovanni Vittoria discende dalla qualità, pacificamente rivestita all’epoca dei fatti, di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Gela.

Sussiste altresì la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene che la condotta contestata presenti particolare gravità, avuto riguardo alla persistente inosservanza dell’obbligo di adempimento di un lodo arbitrale ritualmente notificato, nonché alla totale inerzia mantenuta dai deferiti anche nel corso del procedimento disciplinare.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene congruo comminare le sanzioni di cui al dispositivo che segue:

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Vittoria, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società A.S.D. Città di Gela, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2026-2027.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesco Ranieri                                                   Valentina Ramella

 

Depositato in data 29 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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