F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0139/CFA pubblicata il 29 Maggio 2026 (motivazioni) – Omissis / PF

Decisione/0139/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0156/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0157/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0158/CFA/2025-2026  

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Antonino Anastasi - Presidente

Marco Stigliano Messuti - Componente

Renato Grillo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami nn. 0156/CFA/2025-2026, 0157/CFA/2025-2026 e 0158/CFA/2025-2026, proposti rispettivamente dai sigg.ri [Omissis], [Omissis] e [Omissis], calciatori all'epoca dei fatti tesserati per la società [Omissis] (già [Omissis]);

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0166/TFNSD/2025-2026 del 9 aprile 2026, depositata il 17 aprile successivo;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 20.05.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo, e uditi gli Avv.ti [Omissis] per i reclamanti e [Omissis] per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 28 gennaio 2026, nell'ambito del procedimento n. 19037/264pf2025-26/GC/PM/ep, il Procuratore Federale deferiva – per quanto qui di interesse – i Sigg.ri [Omissis], [Omissis] e [Omissis], calciatori minorenni all'epoca dei fatti, ad eccezione del sig. [Omissis], tesserati per la società [Omissis] (già [Omissis]), per rispondere rispettivamente:

il sig. [Omissis]:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. a) b) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, a partire da febbraio 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell'aver, il giorno 11.3.2025, inviato al calciatore sig. [Omissis] sulla chat del gruppo squadra [Omissis] della società [Omissis] messaggi del seguente tenore letterale: [Omissis] sulla chat del gruppo squadra [Omissis] un messaggio vocale riferito al calciatore [Omissis] del seguente testuale tenore: [Omissis]; nonché infine, per avere lo stesso, a partire da febbraio 2025, unitamente ai calciatori sigg.ri [Omissis] ed [Omissis] posto in essere all'indirizzo del calciatore sig. [Omissis] ripetuti episodi di prevaricazione consistiti nell'averlo spintonato all'interno dello spogliatoio;

il sig. [Omissis]:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. a) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di umiliazione ed isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell'avere lo stesso, il giorno 11.3.2025, inviato messaggi riferiti al calciatore [Omissis] del seguente tenore letterale sulla chat del gruppo squadra [Omissis] della società [Omissis]: [Omissis];

il sig. [Omissis]:

 

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. a) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di umiliazione ed isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell'aver lo stesso, il giorno 11.3.2025, inviato messaggi riferiti al calciatore [Omissis] del seguente tenore letterale sulla chat del gruppo squadra [Omissis] della società [Omissis]: [Omissis]; il contenuto di tale ultimo messaggio risulta connesso ad alcuni scatti fotografici che il sig. [Omissis] aveva precedentemente posto in visione ai propri compagni, testimoniando l'impegno solidaristico dallo stesso assunto a favore di un'associazione di volontariato in occasione di alcuni viaggi all'estero.

Tale deferimento traeva origine da una diffida datata 8 settembre 2025, a firma dell'[Omissis], nell'interesse del sig. [Omissis], indirizzata alla società [Omissis], nonché alla FIGC, alla LND e all'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, relativa ad una serie di comportamenti avvenuti all'interno degli spogliatoi della formazione juniores della società [Omissis] in danno del calciatore, minorenne all'epoca dei fatti, sig. [Omissis] tesserato per la società [Omissis]

In tale segnalazione venivano in particolare descritti alcuni episodi di "bullismo" verificatisi nel mese di febbraio 2025 in danno del predetto tesserato, consistiti in derisioni, minacce e comportamenti persecutori, sfociati in qualche caso in aggressioni fisiche, ad opera di alcuni compagni di squadra. A tali episodi si aggiungevano messaggi via WhatsApp di natura minacciosa e molesta ricevuti dal detto [Omissis] sulla propria utenza cellulare nel mese di marzo 2025.

In conseguenza di ciò il minore, accompagnato dal padre, in data 12 marzo 2025 denunciava tali fatti in occasione di un incontro avuto con alcuni allenatori (Sigg.ri [Omissis] e [Omissis]) e con il Direttore del settore Giovanile (Sig. [Omissis]), i quali, resi edotti di quanto segnalato, si impegnavano ad adottare una serie di provvedimenti anche di natura disciplinare nei riguardi dei soggetti indicati come responsabili onde far cessare gli episodi in questione.

Nei mesi immediatamente successivi però nulla di quanto promesso verbalmente sia dal Direttore del settore giovanile (successivamente allontanato dalla società al termine della stagione agonistica) che dal Direttore Sportivo Generale, sig. [Omissis], che dai due allenatori, era stato attuato nel senso che i calciatori indicati come responsabili di tali atti di prevaricazione avevano continuato a svolgere la loro attività sportiva nella squadra mentre il [Omissis], dopo essere stato aggregato alla squadra [Omissis], veniva sollecitato a sottoscrivere la richiesta di svincolo che veniva disposto al termine della stagione sportiva.

A tale segnalazione era seguita altra a firma del [Omissis] contenente ulteriori dettagli sui fatti precedentemente denunciati, nonché una serie di interlocuzioni tra il legale della società [Omissis] e l'[Omissis] contenenti chiarimenti e puntualizzazioni vicendevoli sui fatti denunciati.

Le indagini promosse dalla Procura Federale sin dal 6 ottobre 2025 si articolavano in una serie di acquisizioni documentali relative alle posizioni di tesseramento ed alle distinte di gare disputate nel corso della stagione 2024-2025; nell'acquisizione dei messaggi vocali e WhatsApp ricevuti dal [Omissis] e consegnati dal suo legale dopo l'audizione del calciatore da parte del Collaboratore dell'Ufficio Indagini della Procura Federale ed infine, nell'audizione di numerosi tesserati della società [Omissis] quali persone informate sui fatti.

All'esito di tale attività, compendiata nella relazione finale del 29 novembre 2025 rimessa dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini al Procuratore Federale Aggiunto titolare del fascicolo, il Procuratore Federale comunicava in data 18 dicembre 2025 la conclusione delle indagini con intento di deferimento, cui seguivano – per quanto qui rileva – le memorie difensive nell'interesse dei tre incolpati a firma del loro difensore [Omissis] con le quali venivano contestate le accuse rivolte ai tesserati ed evidenziata l'insussistenza degli addebiti per carenza probatoria.

Presa visione delle memorie difensive, in data 28 gennaio 2026 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto notificavano l'atto di deferimento nei riguardi, tra gli altri, dei singoli tesserati sopra menzionati.

All'udienza di discussione del 5 marzo 2026, gli odierni incolpati, per quanto qui di interesse, depositavano nei termini memorie difensive nelle quali, oltre a ribadire gli argomenti difensivi già esplicitati dinnanzi alla Procura federale, reiteravano le loro scuse nei riguardi del [Omissis] e chiedevano il proscioglimento dagli addebiti perché insussistenti; in subordine la riqualificazione delle condotte nella meno grave ipotesi di comportamento antisportivo con conseguente contenimento della sanzione entro i limiti minimi edittali e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti nonché la possibilità di commutazione parziale della sanzione a norma dell'art. 137 comma 2 bis CGS da eseguirsi secondo le modalità attuative indicate dalla Presidenza Federale nel C.U. del 19 settembre 2025.

Disposto un breve rinvio dell'udienza sia per esigenze istruttorie, sia per consentire alla difesa degli incolpati di definire il procedimento nelle forme previste dall'art. 127 CGS, alla successiva udienza del 9 aprile 2026 il Tribunale, esaurita le discussione e preso atto delle richieste difensive formulate – per quanto qui rileva – dal difensore dei tre odierni incolpati, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva responsabili degli addebiti contestati, tra gli altri, i sigg.ri [Omissis], [Omissis] e [Omissis], infliggendo loro la sanzione della squalifica per la durata di mesi dieci nei confronti del [Omissis] e di mesi sei nei confronti del [Omissis] e del [Omissis].

Avverso la detta decisione interponevano distinti reclami a mezzo del loro difensore [Omissis] i sigg.ri [Omissis], [Omissis] e [Omissis], contestando la pronuncia impugnata sotto molteplici profili: in particolare, con il primo articolato motivo, veniva dedotta l'inosservanza e falsa applicazione degli artt. 4 e 21 del CGS sotto il duplice profilo del travisamento dei fatti e del vizio di motivazione per genericità, illogicità e illegittimità. Secondo la tesi difensiva nessuno dei tre incolpati si era reso responsabile dei fatti denunciati dal [Omissis] o quanto meno aveva compiuto gesti aggressivi o particolarmente umilianti, segnalandosi che le condotte, seppur offensive, poste in essere andavano inquadrate in un contesto goliardico così come avveniva usualmente tra tutti i compagni di squadra. In ogni caso le condotte in parola non andavano inquadrate nella fattispecie del bullismo così come contestata, mancando sia l'elemento reiterativo che soprattutto le conseguenze negative sul piano psicofisico asseritamente verificatesi in danno del [Omissis] come da lui (e dal suo difensore nella citata diffida) affermato. Da qui la richiesta di inquadramento delle condotte contestate sotto la meno grave ipotesi di cui all'art. 4 comma 1 CGS (comportamento antisportivo in violazione delle regole di lealtà, probità e correttezza e dichiarazioni lesive). Con una seconda, altrettanto articolata, doglianza la difesa lamentava la violazione del principio di proporzionalità della sanzione in quanto eccessiva e la sua erronea applicazione perché non in sintonia con il principio della giustizia riparativa come espressamente prevista dal vigente CGS, censurandosi quindi la decisione del Tribunale che aveva ignorato il principio della funzione rieducativa della pena.

Conclusivamente la difesa instava in via principale per la riforma integrale della decisione impugnata con conseguente proscioglimento degli incolpati per insussistenza dei fatti loro ascritti. In via subordinata, previa riqualificazione dei fatti nella meno grave ipotesi di cui all'art. 4 comma 1 CGS, l'irrogazione di una sanzione minore e comunque da contenersi entro i limiti minimi edittali, previo riconoscimento delle attenuanti e dell'applicabilità del disposto dell'art. 137 comma 2 bis CGS, tenuto anche conto delle scuse rivolte in più occasioni (e da ultimo in via preliminare nel corpo dei presenti reclami) dagli incolpati nei riguardi del [Omissis] La difesa instava anche per l'audizione degli incolpati nel giudizio di appello.

All'odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, alla presenza del difensore degli incolpati [Omissis] e del Sostituto Procuratore Federale [Omissis], - presenti gli incolpati – il difensore, nel loro interesse, si riportava ai contenuti tutti del reclamo sottolineando l'insussistenza degli addebiti in quanto non inquadrabili nella fattispecie del bullismo, ma al più qualificabili come condotte sintomatiche dell'inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità. Evidenziava la carenza motivazionale della decisione e l'ingiustificabile mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti anche in considerazione della giovanissima età degli incolpati, sollecitando un trattamento più mite e comunque l'applicazione dell'art. 137 comma 2 bis CGS da ritenersi consentita stante l'insussistenza della fattispecie del bullismo.

Prendevano quindi la parola i tre incolpati che reiteravano le proprie scuse e l'assenza di volontà offensiva delle loro condotte da collocarsi in un contesto goliardico.

Il Sostituto Procuratore Federale, nel condividere integralmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ribadiva in particolare la inquadrabilità delle condotte nella cornice normativa di cui all'art. 4 comma 2 lett. a), b) (per il solo [Omissis]) ed h) del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni; sottolineava l'esistenza di prove certe sia documentali che dichiarative a carico dei tre incolpati in stretta correlazione con gli addebiti contestati, sottolineando la sostanziale irrilevanza delle giustificazioni addotte dai tre incolpati e conseguentemente la piena congruità delle sanzioni irrogate assolutamente rispettose del principio di proporzionalità; evidenziava infine la preclusione all'invocata applicabilità dell'art. 137 comma 2 bis CGS in considerazione della natura delle condotte contestate. Conclusivamente chiedeva la conferma della decisione impugnata.

Replicava brevemente la difesa, soprattutto con riferimento alla carenza probatoria circa le conseguenze e gli effetti subiti dal [Omissis] ed alla genericità della contestazione con riferimento alle condotte descritte nei capi di incolpazione, reiterando la richiesta di riduzione della sanzione e l'applicabilità del percorso rieducativo.

Seguiva una breve controreplica del rappresentante della Procura Federale che non solo ribadiva la sussistenza della prova circa gli effetti pregiudizievoli cagionati al [Omissis], ma escludeva categoricamente la necessità di una certificazione ospedaliera (sollecitata dalla difesa) attestante il pregiudizio di tipo psichico sofferto dal [Omissis] e infine riteneva assolutamente proporzionate le sanzioni inflitte. Ribadiva quindi le conclusioni precedentemente rassegnate.

All'esito della discussione i tre reclami venivano posti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio i tre reclami, che vanno preliminarmente riuniti per connessione oggettiva, non sono meritevoli di accoglimento e vanno conseguentemente respinti.

In via preliminare si osserva – in riferimento al primo motivo di ciascuno dei reclami in esame, basato su un asserito travisamento dei fatti e difetto di motivazione per genericità, illogicità ed illegittimità – che trattandosi di giudizio di merito ben può il Collegio, nell'ambito dei suoi ampi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, procedere ad una ricostruzione dei fatti in maniera più ampia rispetto alla decisione di primo grado e colmare – là dove necessario – eventuali carenze motivazionali sotto ciascuno dei profili dedotti dalla difesa.

Quanto poi al travisamento nei termini in cui è stato dedotto dalla difesa (travisamento dei fatti e non della prova), si tratta di una ipotesi la quale si verifica quando il giudice fonda la sua decisione su una percezione errata o su un'inesistente realtà materiale degli atti ed implica una critica di merito rientrante nelle prerogative del Giudice di Appello. Secondo la difesa, infatti, il giudizio del Tribunale avrebbe ricostruito i fatti in modo semplicistico e statico, distorcendone la realtà come emersa dalle prove raccolte.

Ciò doverosamente precisato, ritiene il Collegio che la decisione di primo grado, ancorché sintetica nel suo tessuto motivazionale, vada condivisa sia in punto di affermazione della responsabilità dei tre incolpati, sia in ordine alla qualificazione dei fatti così come contestati, sia in ordine al trattamento sanzionatorio, salvi gli approfondimenti che si reputano indispensabili per meglio inquadrare le condotte dei tre incolpati e ricostruirne le singole responsabilità in rapporto alla vicenda in esame: vicenda in effetti complessa che vede protagonisti non solo gli odierni reclamanti ma altri due giocatori della stessa squadra in cui militava il [Omissis], nonché il Presidente della società [Omissis] (giudicati responsabili dei fatti loro rispettivamente ascritti e conseguentemente sanzionati, ma non reclamanti) e la stessa società calcistica che ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 127 CGS.

Come esposto nelle premesse in fatto, la vicenda che vede protagonista il [Omissis] quale parte lesa e – per quanto qui rileva – gli odierni incolpati suoi compagni di squadra, si è sviluppata nell'arco di alcuni mesi (febbraio – marzo 2025) con un susseguirsi di condotte poste in essere dagli odierni incolpati e da altri due giocatori compagni di squadra del [Omissis] sempre più insistenti, invasive e prevaricatrici, muovendo da una fase iniziale consistita, come ha ricordato il [Omissis] nella sua denuncia e come hanno riferito alcuni suoi compagni di squadra, in gesti poco amichevoli quali "battutine", prese in giro, comportamenti derisori, scherzi di cattivo gusto, [Omissis] avvenuti all'interno degli spogliatoi e/o sotto la doccia.

Escluso che fosse stato il [Omissis] a provocare queste reazioni, anche perché nessuno dei tesserati sentiti in sede di indagini ha fatto riferimenti del genere, è più che verosimile che tutto sia derivato dall'atteggiamento timido ed introverso del [Omissis] (come è stato precisato da alcuni suoi compagni di squadra e dai due allenatori escussi in sede di indagine) evidentemente poco gradito dai suoi compagni di squadra, adusi a interloquire tra loro in modo fin troppo esuberante e non condiviso dal loro compagno.

Fatto sta che questi comportamenti sono stati seguiti da messaggi ancora più provocatori, invasivi ed umilianti che hanno alla fine indotto il [Omissis] a denunciare i fatti, sia personalmente, sia attraverso il proprio legale, alla società, agli organi federali e persino all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in considerazione della gravità e persistenza sempre maggiore delle condotte vessatorie e delle minacce sempre più insistenti.

Secondo la versione offerta dal [Omissis], questo stato di cose è stato posto all'attenzione dei vertici societari e degli allenatori, senza tuttavia che venissero raggiunti risultati apprezzabili: anzi tutt'altro, nella misura in cui [Omissis] si è visto prima emarginato dalla sua squadra, successivamente aggregato alla squadra [Omissis] ed in ultimo costretto allo svincolo disposto dalla società ai primi di luglio del 2025 senza il suo consenso.

Questo, quindi, in estrema sintesi, lo svolgersi degli avvenimenti cui sono rimasti estranei, non avendovi assistito, gli allenatori e i vertici societari, resi edotti della vicenda solo a seguito della denuncia del [Omissis]

Ciò premesso e volendo procedere con ordine nell'esame delle singole posizioni, ritiene il Collegio di affrontare per primi i fatti attribuiti al calciatore [Omissis].

Dall'esame delle dichiarazioni rese dai vari calciatori della squadra ascoltati in sede di indagini emerge una uniformità di accuse nei confronti del detto calciatore. Alle dichiarazioni del [Omissis], contenute nella denuncia e riconfermate in sede di audizione dinnanzi all'organo inquirente, si aggiungono le dichiarazioni rese dai vari compagni di squadra ascoltati in sede di indagini.

Particolarmente meritevoli di attenzione le dichiarazioni dei tesserati [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis], colleghi del [Omissis], i quali hanno attribuito alla sua timidezza e riservatezza (tutti – vds. pagg. 281, 290, 326 e 341 degli atti istruttori), al suo comportamento tecnico in campo e al suo aspetto fisico ([Omissis], così pag. 281 degli atti istruttori) le origini dei dissapori con il resto della squadra, descrivendo poi le varie condotte poste in essere nelle modalità più svariate in danno del [Omissis] e il progredire di questi comportamenti in modo sempre più fitto fino a travalicare nelle minacce formulate a mezzo di messaggi sulla chat di gruppo "[Omissis]". Non solo, ma [Omissis], nel riferire sui comportamenti vessatori, ha anche accennato ad interventi da lui compiuti in difesa del [Omissis] senza alcun risultato volti, da un lato a far sì che i compagni di squadra desistessero da tali comportamenti e dall'altro, ad impedire che il [Omissis] venisse alle mani con i compagni "provocatori" (così pag. 282 degli atti istruttori); altrettanto ha dichiarato [Omissis] (v. fg. 341).

Quanto agli autori di tali condotte, sia [Omissis], sia [Omissis], sia [Omissis] hanno indicato i nomi del [Omissis], dell'[Omissis] e dell'[Omissis].

Identiche dichiarazioni promanano dal calciatore [Omissis] (incolpato, già condannato e non reclamante) che ha indicato nel [Omissis] e nell'[Omissis] gli autori delle provocazioni (vds. pag. 326); dal calciatore [Omissis] (incolpato, condannato e non reclamante) che ha fatto il nome del [Omissis] (oltre che del [Omissis] e del [Omissis]) come autore delle provocazioni (v. fg. 330); dal [Omissis] che ha chiamato in correità il [Omissis], l'[Omissis] e l'[Omissis] (v. fg. 334); dal [Omissis], che nel descrivere i comportamenti derisori, ha indicato nel [Omissis], nell'[Omissis], nell'[Omissis] e nel [Omissis] i relativi autori (fg. 346).

Dunque a carico del [Omissis] – per quanto qui rileva in riferimento a tale incolpato – un vero e proprio unanime coro di accuse provenienti dai suoi compagni di squadra che non si sono limitate alla parte, poi ammessa dall'incolpato, dei messaggi WhatsApp anche di tipo offensivo e minaccioso, ma hanno fatto esplicito riferimento proprio ai comportamenti vessatori e derisori all'interno dello spogliatoio, talvolta culminati in scazzottate impedite sul nascere da alcuni dei presenti per evitare conseguenze più gravi (vds. dichiarazioni [Omissis] – fg. 330 – e [Omissis] – fg. 341).

Ma vi è di più: sulla persona del [Omissis] si addensano anche le dichiarazioni del sig. [Omissis], già responsabile del settore giovanile della società (dalla quale è stato poi allontanato a fine stagione), il quale ha riferito che nel corso di una riunione con i giocatori menzionati dal [Omissis] nella sua denuncia ed appositamente convocati, il predetto calciatore ha ammesso i fatti, non solo circoscritti ai messaggi (v. fg. 301) e quelle del sig. [Omissis], allenatore della squadra [Omissis] che – nel riferire i nominativi degli autori delle condotte indicate dal [Omissis] – a proposito del [Omissis] ha precisato che al contrario del [Omissis] e del [Omissis] che avevano ammesso i fatti, lo stesso ha cercato di difendersi dichiarando che si trattava di atteggiamenti di tipo goliardico (v. fg. 309).

Ne consegue quindi una evidente responsabilità del [Omissis] non solo in riferimento ai messaggi dallo stesso inviati al [Omissis] (e per i quali vi è stata completa ammissione dei fatti ancorché lo stesso abbia insistito nel carattere non minaccioso di tali messaggi), ma anche per tutti quei comportamenti vessatori, derisori e prevaricatori che sono stati contestati nell'ultima parte del capo di incolpazione.

Va quindi decisamente smentita la prima censura difensiva di travisamento dei fatti (pag. 5 e ss. del reclamo) secondo la quale, per un verso, le affermazioni del TFN sul punto inerente alle condotte del [Omissis] sarebbero generiche e, per altro verso, le condotte del [Omissis] sarebbero state travisate e non correttamente interpretate alla luce delle precisazioni del [Omissis] secondo le quali tutto si sarebbe svolto in un contesto scherzoso.

Pur dovendo ammettersi che il Tribunale è stato particolarmente sintetico nel descrivere le varie condotte contestate e nel puntualizzare come il calciatore avesse comunque ammesso le proprie responsabilità, l'analisi delle condotte ripassate in rassegna dal Collegio vale a superare qualsiasi perplessità in proposito. Non solo la relativa contestazione è puntuale nella descrizione (ed anzi riduttiva rispetto alle dichiarazioni dei tesserati) ma è assolutamente precisa l'indicazione del [Omissis] quale (co)autore di comportamenti derisori e provocatori.

Quanto poi all'atteggiamento goliardico prospettato dall'incolpato per giustificare la sua condotta, ritiene il Collegio che lo stesso non abbia alcuna valenza scriminante.

Va al riguardo ricordato che il comportamento ioci causa non costituisce una scriminante, potendo solo incidere sull'elemento soggettivo sì da escluderlo, ma solo quando tale comportamento avvenga in un contesto particolarmente goliardico e condiviso da tutti e tale da venire ad emersione in modo palese.

Nel fare richiamo a quanto recentemente affermato da questa Corte (CFA S.U. decisione n. 0088/2025-2026; nello stesso senso CFA 1^ Sezione n. 0097/CFA/2025-2026) circa l'irrilevanza scriminante del comportamento ioci causa, potendo esso incidere soltanto sull'elemento soggettivo sì da escluderlo, ma solo quando tale comportamento avvenga in un contesto particolarmente ridanciano e condiviso da tutti, tale da venire ad emersione in modo palese, va anche ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza statale di legittimità che solo a determinate condizioni qualifica il comportamento ioci causa come irrilevante sotto il profilo penale (tra le tante Cass. Pen. Sez. 3^ 16.12.2024 n. 4322 in materia di reati sessuali; Cass. Pen. Sez. 5^ 28.5.2018 n. 40488 in materia di violenza privata e Cass. Pen. Sez. I 2.12.2014 n. 10601 in materia di ingiuria in ambito militare).

In termini generali il comportamento posto in essere con finalità di scherzo vale ad escludere il dolo proprio del reato solo quando difetti in capo all'agente la volontà o l'accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto, dovendo ricordarsi che nei reati caratterizzati dal dolo generico questo sussiste anche nella forma del cd. "dolo eventuale". È stato così precisato che l'intento perseguito dall'agente di effettuare uno "scherzo" è idoneo ad escludere il reato solo quando la condotta sia stata posta in essere senza la volontà di determinare una lesione tipica dell'altrui integrità (morale o fisica che sia) oppure quando tale intenzione risulti incompatibile con l'eventuale finalità specifica che caratterizza il dolo. In assenza di tali condizioni il comportamento effettuato per scherzo degrada a mero movente dell'agire di per sé ininfluente ai fini della irrilevanza penale del fatto. Ne consegue che laddove la condotta, pur scherzosa, lede comunque la libertà o l'integrità altrui con coscienza e volontà, il dolo sussiste e lo scherzo resta confinato a mero movente dell'azione come tale irrilevante.

Va poi aggiunto – con riferimento alla giustizia sportiva – che, secondo i principi Fondamentali del CONI del 2023 emanati in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, è fatto divieto ai tesserati di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato e /o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo come testualmente recita l'art. 12 lett. b), in correlazione con l'art. 11 inerente all'obbligo di predisposizione dei codici di condotta.

Alla stregua di tali criteri ermeneutici e in considerazione delle dichiarazioni provenienti da molti dei compagni di squadra del [Omissis] (vds. le dichiarazioni di [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis]), nonché dell'atteggiamento di questi in risposta a tali condotte, talvolta concretizzatosi in reazioni brusche e stizzite sfociate in veri e propri atti fisici, è da escludere che le giustificazioni addotte dal [Omissis] – soprattutto quelle incentrate su una sua asserita iniziale inconsapevolezza – possano trovare ingresso in questa sede. E tanto vale anche laddove l'intento originario del [Omissis] fosse effettivamente stato solo quello di scherzare come dallo stesso riferito, tenuto conto di quanto contenuto nei ricordati Principi fondamentali del CONI del 2023 che trovano applicazione nel caso concreto e che il [Omissis] era tenuto ad osservare.

Quanto sopra rileva non solo in riferimento agli atti di prevaricazione "materiali", alle derisioni e agli spintonamenti ma anche in riferimento ai messaggi inviati dal [Omissis] figuranti nella chat di gruppo ed indirizzati al [Omissis], nonché al messaggio audio-vocale della durata di un minuto e 13 secondi esibito dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini sia all'incolpato che al [Omissis] e agli altri compagni di squadra sentiti nel corso delle indagini sui cui contenuti si richiama quanto dichiarato dallo stesso [Omissis] in sede di indagini (v. fg. 321): tutti hanno indicato nel [Omissis] l'autore del messaggio dopo averne riconosciuto la voce e lo stesso [Omissis] ha ammesso il fatto anche se ha cercato di ridimensionarne la portata offensiva e minacciosa e ricondurlo all'interno di un contesto goliardico.

Ma è il tenore stesso dei messaggi riportati nel capo di incolpazione (e che qui non si trascrivono per comodità espositiva, limitandosi ad un mero richiamo degli stessi nella loro formulazione originaria per come indicati nel capo di incolpazione e comprovati in atti) ad escludere che l'intento del [Omissis] fosse scherzoso, attese anche le risposte piccate del [Omissis] Si tratta di messaggi non solo offensivi, ma minacciosi, derisori ed assolutamente fuori luogo che escludono in radice la credibilità della versione fornita dal [Omissis] secondo la quale egli era intenzionato ad aiutare il compagno di squadra in difficoltà e a farlo deflettere dal suo atteggiamento chiuso.

Se così è non vi è dubbio che i fatti così come contestati rientrano nel paradigma normativo dell'art. 4 commi 1 e 2, lett. a), b) ed h) del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e non possono essere qualificati come semplici comportamenti antisportivi in correlazione con l'art. 4 comma 1 CGS la cui violazione in via autonoma è comunque configurabile.

Va in proposito ricordato che, come più volte affermato da questa Corte, "il dovere di comportarsi secondo il principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che a qualsiasi titolo siano sottoposti all'ordinamento federale. L'obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. fair play), già sotto il vigore del Codice previgente ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell'ordinamento federale e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che a qualsiasi titolo entrino in contratto con l'ordinamento federale (CAF SS.UU. 5/2023-2024; CAF SS.UU. n. 69/2021-2022).

Sotto altro profilo va significativamente aggiunto che "l'art. 4 del CGS, lungi dal rappresentare una norma in bianco, non può essere ricostruita o applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Si tratta invero di una norma "di chiusura" del sistema (così Collegio di Garanzia dello Sport Sez. Consultiva parere n. 5/2017) che consente al giudice sportivo di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto che rende possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino ed integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza" (CAF SEZ. I, n. 6/2024-2025). Ed è proprio la mancanza di tipizzazione che rende la norma sportiva flessibile e suscettibile di essere adattata di volta in volta alle esigenze del caso concreto sottoposto al vaglio dell'organo di giustizia.

Ritornando poi alla qualificazione delle condotte, ritiene il Collegio che la censura sollevata dalla difesa circa l'errato inquadramento delle condotte all'interno della cornice normativa di cui all'art. 4 commi 1 e 2 lett. a), b) ed h) del Regolamento FIGC in materia di abusi violenze e discriminazioni, sia priva di pregio.

La difesa contesta la natura di atti di bullismo, mancando a suo avviso la ripetitività nel tempo, lo squilibrio di potere e l'intenzionalità (così pag. 9 del reclamo) e parla piuttosto di un possibile conflitto occasionale, tacciando di genericità e laconicità la decisione impugnata (pagg. 9 e 10 del reclamo). E per dar forza al proprio ragionamento, la difesa ricorda che la condotta prevaricatrice si realizza "quando la vittima è costretta a vivere in una situazione di isolamento sociale o esclusione ripetuta" (pag. 11) e che nella vicenda in esame manca quell'«insieme di comportamento aggressivi, fisici e psicologici, reiterati nel tempo da parte di uno o più soggetti (bulli) contro una "vittima" idonei a causare ansia, timore, isolamento o emarginazione» (pag. 11).

La tesi difensiva si rifà al concetto di bullismo espresso nell'art. 1 comma 1 bis della legge n. 71/2017 come modificato dalla legge n. 70/2024 secondo cui per bullismo "si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Sennonché la formula adoperata dal legislatore statale è ben diversa da quella cui il legislatore sportivo – legittimamente, attesa l'autonomia dell'ordinamento sportivo – si riferisce, come si evince chiaramente dal testo della lettera h) dell'art. 4 commi 1 e 2 del Regolamento più volte citato.

Tale formula così recita: «per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)».

È agevole rilevare come la condotta del bullismo nel suo insieme viene, per così dire, scomposta dal legislatore sportivo in due tipologie di comportamenti rispettivamente descritte nella prima parte e nella seconda parte della norma, tra loro indipendenti e basate su presupposti, anche temporali, diversi.

Il bullismo, secondo quanto è dato ricavare dal testo della disposizione, può anzitutto estrinsecarsi in comportamenti aggressivi consistenti anche in un atto isolato o, alternativamente, in atti ripetuti con carattere di prevaricazione e del tutto indipendenti dagli effetti che possa subire la vittima. Ovvero può consistere in comportamenti prevaricatori e di sopraffazione ripetuti nel tempo tali da determinare una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento nella vittima.

Si tratta a ben vedere di una condotta a più fattispecie tra loro alternative che si distingue nettamente dalla nozione di bullismo come intesa dal legislatore statale e che non necessariamente deve determinare conseguenze in danno del soggetto destinatario di tali comportamenti.

Orbene nel caso in esame il [Omissis] – per come dichiarato univocamente da tutti i suoi compagni di squadra e persino da altri incolpati che lo hanno chiamato in correità – si è reso responsabile di entrambe le condotte e con riferimento a quei comportamenti quali prevaricazione e sopraffazione ripetuti nel tempo.

Peraltro come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (CAF SEZ. II/114/2025-2026) «Ai fini della sussistenza della violazione disciplinare di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, non è necessaria la reiterazione della condotta, essendo sufficiente un singolo atto indesiderato consistente in mancanza di rispetto, sopraffazione, confinamento, isolamento o qualsiasi altro trattamento idoneo a incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato ovvero a intimidirlo, turbarlo o alterarne la serenità. Ove il fatto integri la fattispecie di abuso psicologico di cui alla lett. a), la qualificazione dell'episodio nei termini del bullismo di cui alla lett. h) – che richiede lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato – rimane assorbita nella fattispecie generale di cui alla lett. a), che opera come norma di chiusura del sistema.» (conforme CFA Sez. II n.124/2025-2026)

Ma vi è di più.

Contrariamente all'assunto difensivo secondo il quale nessuna prova è stata fornita dalla persona offesa e dalla Procura federale circa le conseguenza negative cagionate al [Omissis], questi, oltre a ritrovarsi sostanzialmente emarginato dalla squadra – e dunque isolato dai compagni – è stato poi aggregato dalla dirigenza alla squadra [Omissis] per evitare che potesse continuare a frequentare i compagni di squadra autori delle condotte contestate (i quali continuavano ad allenarsi e a giocare come se nulla fosse successo) e soprattutto ha dovuto subire lo svincolo, da lui non richiesto, disposto dalla società ai primi di luglio del 2025 nonostante avesse sottoscritto un contratto biennale comprendente anche la stagione 2025-2026. Quindi, non solo una situazione di disagio, peraltro accentuato dal fatto che – come dallo stesso riferito – i compagni autori delle condotte in suo danno continuavano regolarmente ad allenarsi ed a giocare in campionato (situazione stigmatizzata dal Tribunale che ha ritenuto fin troppo blande ed inadeguate le sanzioni adottate dalla società nei riguardi di tre degli autori delle condotte, tra cui il [Omissis] – così pag. 5 della decisione impugnata), ma lo smacco dello svincolo senza che da parte del [Omissis] vi fosse il consenso richiesto (vds. sul punto anche la lettera indirizzata ai vertici societari dell'8 settembre 2025 e la lettera del 7 ottobre 2025 in risposta alle difese del legale della società [Omissis] con specifico riferimento al punto 5 (svincolo e pressioni indebite) ed alla documentazione di corredo poi consegnata al Collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Né può accedersi – come preteso dalla difesa che ne ha fatto cenno in sede di discussione – alla tesi della necessità di una certificazione medica attestante il pregiudizio subito sotto il profilo psicologico, mentre va sottolineato – come evidenziato dal Rappresentante della Procura Federale in sede di discussione – che dagli atti emergono prove inoppugnabili circa lo stato di disagio quali le stesse dichiarazioni del [Omissis] con riferimento non solo alla emarginazione dalla squadra, ma alla sostanziale assenza di tutela da parte della dirigenza dopo le sue dichiarazioni (fg. 260); ancora, le dichiarazioni dell'allenatore dei portieri delle squadre giovanili sig. [Omissis] il quale ha riferito in sede di audizione che dopo aver chiesto al [Omissis] (dopo essere stato dal lui e dal padre informato della situazione nei giorni precedenti) da quanto tempo andasse avanti questa storia, si è visto rispondere dal [Omissis] che dopo i suoi iniziali tentativi volti a cercare di accomodare la situazione, giunto al limite della sopportazione, ha ritenuto di denunciare tutto (fg. 294); dalla lettera indirizzata al Presidente della società dell'8 settembre 2025 a firma dell'[Omissis]; dalle dichiarazioni del sig. [Omissis] il quale ha riferito di aver notato il [Omissis] "scosso" anche se non demotivato dal punto di vista tecnico avendo continuato ad allenarsi con altri compagni (fg. 302).

In questo senso si ritengono non pertinenti le considerazioni svolte dalla difesa in tema di effetti e conseguenze negative subite dalla vittima perché il [Omissis] è stato sufficientemente chiaro ed esaustivo su questo punto; così come non si ritengono rilevanti i richiami della difesa ad una decisione della S.C. in tema di prova del disagio (sentenza Sez. V Pen. n. 3114 del 29.9.2023 non massimata) con riguardo al reato di condotte persecutorie ex art. 612 bis c.p. (nella quale, per incidens, si ritiene non necessario un accertamento clinico o documentale sullo stato d'ansia, ben potendo questo consistere nelle dichiarazioni della vittima).

Ritiene conclusivamente il Collegio che nel caso in esame ricorrano tutti gli elementi costitutivi del bullismo per come inteso e definito dal legislatore sportivo, ben potendo peraltro tale condotta assimilarsi, in riferimento al caso di specie, alla condotta di mobbing cd. "orizzontale" secondo la sua struttura di "comportamento plurifasico" (da quella, iniziale, di individuazione e presa di mira della vittima potenziale, a veri e propri atti di umiliazione e prevaricazione ripetuti nel tempo e progressivi nella loro intensità tali da isolare la vittima e decretarne alla fine la fuoriuscita dalla struttura in cui si trova inserita). Fenomeno, peraltro, non nuovo per la giurisprudenza sportiva di questa Corte che si è autorevolmente pronunciata sul tema con la decisione CAF SS.UU. n. 77/2023-2024, escludendo l'ipotesi del mobbing – dopo averne richiamato i presupposti secondo la giurisprudenza ordinaria statale – ed accedendo nel caso sottoposto al suo vaglio alla tesi della violazione dell'art. 91 delle NOIF.

Passando poi all'esame del secondo motivo si osserva quanto segue.

Ritiene la difesa che nella specie la decisione impugnata avrebbe violato i principi di proporzionalità ed equità della sanzione irrogando una pena decisamente esagerata senza neanche tenere conto della giovanissima età dell'incolpato e delle scuse più volte rivolte (anche con un messaggio singolo rimasto inevaso) al [Omissis] Secondo la tesi difensiva in sede di appello non solo dovrebbe essere colmata questa grave lacuna ma si dovrebbe tenere conto dell'incidenza rieducativa della sanzione del tutto pretermessa dal Tribunale. (pag. 19 del reclamo).

Valgono sul punto le puntuali considerazioni espresse da questa Corte da ultimo nella decisione della 1^ Sezione (CFA n. 119/2025-2026) là dove si afferma che "In tema di sanzioni disciplinari, i principi di proporzionalità e ragionevolezza – che, oltre a contenere riferimenti costituzionali quali l'art. 3 in materia di uguaglianza e l'art. 27 Cost., sono mutuati dall'ordinamento eurounitario e dalla giurisprudenza della CEDU – sono tra loro complementari e evocano la nozione di adeguatezza della sanzione, da comminarsi tenendo conto di una serie di parametri quali la gravità del fatto in rapporto alla sua portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato, unitamente ai motivi che lo hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato in relazione soprattutto al contesto ambientale e agli eventuali precedenti disciplinari (CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026 – conforme CFA II Sez. 2025/2026 che pone l'accento sul necessario contemperamento tra i caratteri della effettività ed afflittività con il principio di ragionevolezza e proporzionalità, fermo restando il dato della gravità dei fatti che costituisce il principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni).

Ritiene il Collegio, alla stregua di tali regole interpretative, che nel caso di specie il Tribunale abbia fatto corretto uso della norma che si assume essere stata violata, avendo tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti e della intensità del dolo non certo scalfita dalle (tardive e "di maniera" se non proprio "strumentali") scuse offerte dall'incolpato.

Su tale punto, nel condividere quanto argomentato dal primo giudice sia in relazione alla tardività che alla sostanziale irrilevanza, rileva il Collegio che perché tali scuse potessero apprezzarsi nel senso auspicato dalla difesa avrebbero dovuto non solo essere esternate a tempo debito a comprova di una rivisitazione critica interna del proprio operato, ma soprattutto espresse secondo modalità ben diverse (in ipotesi mediante una dichiarazione resa coram populo attraverso l'intermediazione della società alla presenza di dirigenti e di tutti i compagni di squadra). Le scuse per essere tali non debbono apparire simboliche o manifestarsi nell'ottica di un (pur comprensibile) tentativo di diminuire le proprie colpe, ma tradursi in comportamenti tangibili denotanti la volontà dell'autore dell'illecito di porvi rimedio.

Né può accedersi alla richiesta difensiva di concessione di circostanze attenuanti non tenute in considerazione dal Tribunale.

Anche su tale punto deve convenirsi con il primo giudice sulla inconfigurabilità di tali circostanze ricordandosi che: a) la norma di cui all'art. 13 del CGS è una disposizione di tipo "elastico" che implica la valorizzazione di più dati positivi quali la occasionalità della condotta illecita; il proposito, ancorché inadeguato, di attenuare le conseguenze della violazione; il comportamento collaborativo dell'incolpato; il senso di resipiscenza e rivisitazione critica del proprio operato (in termini, tra le tante, CAF SEZ. I n. 120/2025-2026); b) che non costituisce attenuante il dato della giovane (o giovanissima) età la quale può trovare ingresso solo "come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l'attività sportiva" non mancando di osservare che " La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori deve comunque svolgere una funzione "educatrice", in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall'inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza e, al contempo, rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità" (CFA SEZ. I n. 119/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/20232024; CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025).

Nel caso di specie osta all'applicabilità dell'invocata attenuante, per un verso, la gravità oggettiva dei fatti e, per altro verso, la "parziale e riduttiva ammissione dei fatti": non va infatti dimenticato che il [Omissis] ha negato recisamente il proprio coinvolgimento in atti materiali di tipo prevaricatorio (pur smentito da tutti i compagni di squadra) ed ha ammesso l'evidenza seppur ridimensionando la portata offensiva e minacciosa dei suoi messaggi ed attribuendogli significati scherzosi del tutto ingiustificati ed ingiustificabili. Manca dunque quel segnale positivo di profonda e meditata presa di coscienza del disvalore della propria condotta, non di certo desumibile da scuse quasi "di facciata".

Quanto, infine, al percorso rieducativo invocato dalla difesa in applicazione dell'art. 137 comma 2 bis CGS, si tratta di richiesta non condivisibile.

Premesso che il Tribunale, a fronte di tale richiesta avanzata nel corso del giudizio, l'ha ritenuta inapplicabile in considerazione della gravità e della natura dei fatti (così pag. 6 della decisione impugnata), ritiene il Collegio – nel fare proprie le considerazioni svolte dal Tribunale – di fare richiamo a precedenti recentissime decisioni di questa Corte che hanno considerato preclusiva la conversione della sanzione in misure rieducative e alternative ex art. 137 comma 2 bis CGS (per tutte CFA Sez. I n. 0067/2025-2026; in senso analogo CAF Sez. I n.114/2025-2026) in presenza della commissione di gravi fatti di prevaricazione e bullismo in danno di minore, intendendo così dare continuità al detto orientamento.

È stato in particolare precisato che gli illeciti disciplinari consistenti in atti di bullismo, da intendersi in senso di prevaricazione e sopraffazione e tali da determinare una condizione di disagio (art. 4 comma 1 lett. h) Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni) si pongono in netta antitesi rispetto ai principi ricavabili dall'art. 33 u.c. Cost come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2023; dall'art. 16 del d. lgs. n. 39/2021; dalle linee guida FIGC e dalla Policy per la tutela dei minori adottata dalla FIGC-SGS (CFA Sez. 1 n. 0067/20252026; nello stesso senso CFA Sez. I n. 0057/2024-2025; CFA Sez. I/dispositivo n. 50/2025-2026).

Nel caso in esame una volta riconfermata la corretta qualificazione dei fatti sotto lo schema dell'art. 4 comma 1, lett. a), b) e h) del citato Regolamento, appare del tutto ridondante la sollecitazione difensiva rivolta al Collegio e reiterata da ultimo in sede di discussione.

Passando adesso ad esaminare i reclami di [Omissis] e [Omissis], ritiene la Corte di dover integralmente condividere le argomentazioni, seppur succinte, svolte dal Tribunale osservando ulteriormente quanto segue in coerenza con gli ampi poteri di valutazione rimessi al giudice di appello.

Soccorrono, a carico dei due incolpati (le cui doglianze possono essere esaminate congiuntamente stante l'assoluta identità dei capi di incolpazione in relazione ai riferimenti normativi), plurime prove costituite, anzitutto, dalla articolata denuncia in atti poi riconfermata dal [Omissis] dinnanzi al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, con specifico riferimento al ruolo del [Omissis] indicato quale autore di video mediante il cellulare in occasione dei comportamenti derisori e prevaricatori posti in essere da altri compagni di squadra tra i quali il [Omissis] (v. fg. 259); ancora, dall'ammissione generica dei fatti da parte di entrambi gli incolpati al cospetto dell'allenatore (vds. dichiarazioni [Omissis] a fg. 310); inoltre dalle dichiarazioni di alcuni compagni di squadra dei due incolpati (in particolare, [Omissis] fg. 282; [Omissis], fg. 320; [Omissis], fg. 326 e [Omissis], fg. 330 con riferimento ai messaggi inviati dal [Omissis] e dal [Omissis] sulla chat di gruppo); infine dalle formali ammissioni, limitatamente all'invio di messaggi offensivi, discriminatori e intimidatori, dei due incolpati dinnanzi al Collaboratore dell'Ufficio Indagini (fg. 334 e 341) ed in ultimo dai contenuti smaccatamente intimidatori, umiliati e denigratori dei due messaggi inviati dagli incolpati.

La difesa del [Omissis] ha stigmatizzato la decisione del Tribunale nel punto in cui ha indicato il [Omissis] quale autore dei fatti avvenuti nello spogliatoio, segnalandone il travisamento in cui sarebbe incorso il primo giudice (pag. 4 del reclamo) e soprattutto, sottolineando la testimonianza favorevole del calciatore [Omissis] che avrebbe chiamato in causa il [Omissis] quale soggetto che insieme a lui sarebbe più volte intervenuto per aiutare il [Omissis] a fare la doccia. In effetti la dichiarazione resa da [Omissis] "Ho cercato insieme a [Omissis], il quale non sempre si è comportato in tale maniera, di aiutarlo affinché riuscisse a fare la doccia, es. portandogli lo shampoo e il rimanente necessario" va letta nel suo contenuto globale che evidenzia come il comportamento del [Omissis] fosse ondivago (vale a dire talvolta pro [Omissis] e talvolta no) il che implica, sia pur non continuativamente, il coinvolgimento del [Omissis] anche negli episodi di prevaricazione nello spogliatoio.

Ma al di là di tale puntualizzazione, va subito precisato che la contestazione mossa al [Omissis], così come al suo compagno [Omissis], appare circoscritta all'invio di messaggi dal contenuto tanto offensivo, quanto intimidatorio quanto denigratorio ed umiliante.

A ben vedere – e diversamente da come opinato dalla difesa – non è il Tribunale a qualificare come "solidale" la posizione del [Omissis], ma la Procura Federale (pag. 5 della decisione impugnata), essendosi invece il Tribunale limitato a condividere il ruolo di minore rilevanza attribuito dall'Organo di accusa al [Omissis] ed al [Omissis] e conseguentemente a modulare diversamente la sanzione rispetto al [Omissis].

Non può comunque condividersi la tesi difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe rimproverato al [Omissis] (ed al [Omissis]) il fatto di non essere intervenuti per evitare gli episodi denunciati dal [Omissis], definendo quindi tale ricostruzione erronea ed illegittima, non gravando sui due incolpati alcun obbligo – se non morale (e come tale insuscettibile di sanzioni in caso di inosservanza) – e di evitare un contegno illecito (pag. 5 del reclamo).

Solo per completezza, si osserva che anche nell'ordinamento sportivo trova applicazione lo schema del concorso di persone nell'illecito, ivi compresa la partecipazione morale, con la conseguenza che sono responsabili disciplinarmente per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 CGS e del più volte citato Regolamento in tema di abusi, violenze e discriminazioni anche quei soggetti che si siano limitati ad agevolare e comunque condividere la realizzazione della violazione contestata (in termini CFA Sez. I n.114/2025-2026).

In ogni caso ritiene la Corte di dover precisare che – come ricordato dal Tribunale – al [Omissis] (così come al [Omissis]) non risulta essere stata contestata la violazione della lettera b) dell'art. 4 comma 1 Reg. (vale a dire abusi fisici), mentre quel che rileva invece a carico del predetto tesserato (e del [Omissis]) è la violazione diretta dell'art. 4 comma 1 lett. a) ed h) consistita proprio in abusi psicologici e condotte di bullismo poste in essere attraverso messaggi per il cui testo si fa esplicito richiamo a quanto formalmente indicato nel capo di incolpazione.

Detto questo, va ancora una volta respinta per le medesime considerazioni svolte a carico del [Omissis], la tesi del contesto goliardico, così come va disattesa la tesi difensiva della insussistenza della condotta di bullismo per assenza del requisito temporale (ripetitività nel tempo) (così pagg. 6-7 del reclamo [Omissis] e pag. 6 del reclamo [Omissis]) facendo richiamo, ancora una volta, a quanto argomentato sul punto a proposito del [Omissis].

Quanto alla portata "inoffensiva" del messaggio connotato da espressioni sbagliate ed intrinsecamente prive di senso ma improntate a buona fede (pagg. 7-8 del reclamo), parlano da sé le frasi riportate nella chat di gruppo ([Omissis]) dirette al [Omissis] e che testimoniano la condivisione del [Omissis] sui comportamenti bullizzanti. Infatti l'espressione [Omissis] non può che ricollegarsi sia sul piano semantico che logico alla precedente frase [Omissis] (pag. 8 del reclamo) e non può assumere il significato preteso dalla difesa di una affermazione generica non riferibile al [Omissis] se non in quell'ottica del tutto riduttiva inquadrabile in un contesto scherzoso, che non può però trovare ingresso in questa sede come precedentemente precisato.

Così come non può che condividersi l'affermazione del Tribunale circa la piena consapevolezza da parte del [Omissis] della offensività e della natura prevaricatrice del messaggio (pag. 5 della decisione impugnata).

In definitiva non merita alcun credito né la sollecitazione rivolta dalla difesa dell'incolpato ad una rivalutazione della posizione del [Omissis] basata su una asserita – ma del tutto indimostrata – incapacità del tesserato di comprendere appieno la portata dei suoi comportamenti e il significato del suo messaggio, né la sua asserita estraneità ad episodi di prevaricazione (così pag. 12 del reclamo), in realtà comprovati in atti sulla base dell'elevatissima credibilità intrinseca e della assoluta coerenza delle dichiarazioni del [Omissis], ampiamente verificate nel corso del giudizio (sul punto della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa v. da ultimo CFA Sez I n. 121/2025-2026).

Quanto alla rivendicata diversa qualificazione della condotta rispetto a quella contestata (pagg. 12 e ss. del reclamo) valgono, senza bisogno di ulteriori specificazioni, le considerazioni già ampiamente svolte in proposito dal Collegio; ed altrettanto va detto in riferimento alla asserita insussistenza di conseguenze ed effetti pregiudizievoli per il [Omissis] (pagg. 18 e ss. del reclamo), valendo anche in questo caso le ampie argomentazioni già sviluppate dal Collegio.

In ultimo, con riferimento al tema della dichiarata sproporzionalità della sanzione, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e della inapplicabilità della disposizione di favore contemplata dall'art. 137 comma 2 bis CGS, non può che farsi ancora una volta esplicito richiamo alle diffuse considerazioni precedentemente svolte dal Collegio, ribadendosi che la generica ammissione dei fatti e l'esternazione di scuse tardive non contribuiscono di certo ad attenuare la responsabilità dell'incolpato in misura superiore a quella già operata dal Tribunale e che va integralmente condivisa in punto di trattamento sanzionatorio mitigato rispetto al [Omissis].

Considerazioni pressoché identiche vanno svolte in riferimento alla posizione del reclamante [Omissis] il cui ruolo, pur in assenza di condotte aggressive sotto il profilo fisico, non può essere affatto ridimensionato.

Ed anzi il contenuto del messaggio, come riportato nel capo di incolpazione (non contestato dal tesserato che ha riconosciuto la forma esagerata in replica a messaggi del [Omissis] ritenuti "scherzosi" v. fg. 346), denota in modo evidente la marcata umiliazione da parte del [Omissis] verso un soggetto che oltretutto aveva voluto coinvolgere i compagni sul suo impegno nel volontariato all'estero.

Espressioni inaccettabili ([Omissis]) non hanno solo caratteristiche decisamente ed intrinsecamente offensive, ma risultano discriminatorie e particolarmente umilianti tanto da ghettizzare il destinatario e additarlo alla gogna.

Per l'ennesima volta va contestata l'affermazione difensiva secondo la quale si tratterebbe di una condotta isolata nel tempo (un unico messaggio di natura "scherzosa" - pag. 8 del reclamo) come tale inidonea ad integrare la fattispecie del bullismo, ribadendo che questa – per esplicita voluntas del legislatore sportivo nell'ambito della propria autonomia rispetto al legislatore statale – può benissimo concretizzarsi in un atto singolo ed isolato nel tempo come si desume chiaramente dalla prima parte della lettera h) dell'art. 4 comma 1 del citato Regolamento.

Anche per il [Omissis] va ritenuto inapplicabile sia il riconoscimento di circostanze attenuanti tenuto conto della intrinseca oggettiva gravità del messaggio, sia l'applicazione di una sanzione cd. "rieducativa" in quanto preclusa in considerazione della qualificazione del fatto entro la cornice dell'art. 4 comma 1 lett. h) del menzionato Regolamento, ostativo all'applicazione del ricordato art. 137 comma 2 bis del CGS.

Così come valgono, per il resto, le ampie considerazioni già svolte in tema di qualificazione della condotta, di verificazione di conseguenze pregiudizievoli e psicologiche patite dalla vittima e di sussistenza dell'elemento psicologico, non certo neutralizzato dall'età minore dell'incolpato, peraltro assai prossima ai 18 anni e dunque in grado di far comprendere appieno la portata offensiva e denigratrice della condotta.

In conclusione, quindi, i tre reclami vanno respinti.

P.Q.M.

Preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 L'ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Renato Grillo                                                                               Antonino Anastasi

 

 Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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