F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0141/CFA pubblicata il 4 Giugno 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Atletico Monteporzio / società A.S.D. Atletico Lodigiani
Decisione/0141/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0172/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Domenico Luca Scordino – Presidente
Alfredo Vitale – Componente
Antonella Trentini - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0172/CFA/2025-2026 proposto dalla società A.S.D. Atletico Monteporzio (matr. FIGC 937693), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cristofano, contro A.S.D. Atletico Lodigiani (matr. FIGC 945129), in persona del legale rappresentante pro tempore,
per la riforma della decisione n. 2147/TFNSVE-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, pronunciata all'udienza dell'8 maggio 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 25 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Antonella Trentini; sono presenti l’avv. Stefano Cristofano per la reclamante A.S.D. Atletico Monteporzio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 27 febbraio 2026, A.S.D. Atletico Lodigiani conveniva A.S.D. Atletico Monteporzio innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, chiedendo il pagamento di premi di formazione tecnica relativi ai calciatori Di Lorenzo Michele (€ 721,00), Daguanno Nicolò (€ 180,00), Fondi Riccardo (€ 309,00), Palombi Andrea (€ 206,00) e Belelli Christian (€ 104,00), per complessivi € 1.520,00.
Con comunicazione del 22 aprile 2026, il Segretario del TFN-SVE fissava udienza per l'8 maggio 2026, ore 09:30, in videoconferenza.
In data 23 aprile 2026 A.S.D. Atletico Monteporzio depositava memoria difensiva contenente eccezioni preliminari e di merito nonché richiesta di essere sentita in videoconferenza.
In data 28 aprile 2026 A.S.D. Atletico Lodigiani depositava memoria di replica eccependo la tardività della costituzione della resistente e chiedendo lo stralcio della memoria e dei documenti allegati.
In data 29 aprile 2026 A.S.D. Atletico Monteporzio depositava note di controreplica.
All'udienza dell'8 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il TFN-SVE decideva la controversia. Alle ore 09:53 della stessa mattina, A.S.D. Atletico Monteporzio inviava PEC urgente lamentando la mancata ricezione del link di collegamento.
La decisione veniva comunicata dal TFN-SVE alle ore 10:35, con n. 2147/TFNSVE-2025-2026, con la quale il primo Giudice accoglieva integralmente il ricorso, condannando A.S.D. Atletico Monteporzio al pagamento di € 1.520,00 complessivi.
A.S.D. Atletico Monteporzio proponeva tempestivo reclamo ex art. 101 CGS, articolando sei motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e va respinto per le ragioni che si va ad esporre.
1. Il quadro normativo è perimetrato dall’art. 91 CGS FIGC, che, al comma 5, dispone: «La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53», al successivo comma 6, dispone: «Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni».
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che «il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio».
1.2. Tanto premesso sull’inquadramento giuridico, occorre ora soffermarsi sui termini stabiliti dall’art. 91 CGS FIGC. Il ricorso di A.S.D. Atletico Lodigiani è stato notificato a mezzo PEC ad A.S.D. Atletico Monteporzio in data 27 febbraio 2026. La memoria difensiva di Monteporzio, odierna reclamante, è stata depositata in data 23 aprile 2026, a distanza di cinquantacinque giorni dalla ricezione del ricorso, e dunque ben oltre il termine di sette giorni stabilito dall'art. 91, comma 5, CGS.
Ne discende con effetto assorbente la tardività della costituzione e del deposito delle controdeduzioni, atteso che il termine di cui al comma 5 ha natura perentoria, essendo posto a presidio dell'ordine e della celerità del processo sportivo.
1.3. La tardività delle controdeduzioni della A.S.D. Atletico Monteporzio produce due conseguenze decisive ai fini del presente giudizio.
In primo luogo, la memoria difensiva del 23 aprile 2026 e i documenti ad essa allegati sono inammissibili e devono essere stralciati dal fascicolo del procedimento, come correttamente eccepito dalla ASD Atletico Lodigiani nella memoria di replica del 28 aprile 2026. Il termine perentorio di cui all'art. 91, comma 5, CGS non ammette deroghe né rimessioni in termini non richieste o non concesse.
In secondo luogo (in stretta connessione con il primo sillogismo) la richiesta di essere sentiti in udienza - che l'art. 91, comma 6, CGS esige sia formulata dalla controparte «nelle controdeduzioni» - è a sua volta inammissibile, in quanto contenuta in un atto tardivo. Il diritto di essere sentiti non può che essere esercitato nelle forme e nei termini prescritti dalla norma processuale: ove la parte non si costituisca tempestivamente, decade dalla facoltà di chiedere l'audizione.
1.4. La reclamante ha sostenuto che il termine per le controdeduzioni non poteva decorrere dalla PEC del 27 febbraio 2026, in ragione della pretesa «ambiguità» dell'atto introduttivo, denominato «Ricorso per mancato pagamento premio di preparazione» e concluso con richiesta di intervento della «Commissione».
L'eccezione tuttavia è infondata.
Vige nell'ordinamento processuale il principio di portata generale, che non può non applicarsi anche al processo sportivo, secondo cui in caso di non coerenza tra inscriptio e descriptio dell'atto introduttivo, prevale la descriptio, ossia il contenuto sostanziale dell'atto, dal quale deve potersi trarre senza incertezza ciò che è chiesto col ricorso. L'intestazione e le formule di rito, ove imprecise, non inficiano la validità dell'atto quando il corpo dello stesso consenta di individuare con certezza il petitum, la causa petendi e i soggetti del rapporto controverso.
Applicando tale principio al caso di specie è indubbio che l'atto notificato il 27 febbraio 2026 - pur intitolato «Ricorso per mancato pagamento premio di preparazione» e concluso con richiesta di intervento della «Commissione» (inscriptio) - contiene nel suo corpo (descriptio) tutti gli elementi necessari a rendere conoscibile la natura e l'oggetto della pretesa: l'indicazione nominativa dei cinque calciatori con le rispettive matricole, la specificazione degli importi pretesi per ciascuno, il richiamo espresso agli artt. 96 NOIF e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, l'espressa menzione del premio di «Formazione Vincolo biennale giovane dilettante», la produzione delle attestazioni federali. Da tali elementi - non smentiti da alcuna indicazione contraria contenuta nell'atto - la resistente era perfettamente posta in condizione di comprendere senza incertezza ciò che era chiesto e a quale titolo.
L’art. 44, comma 4, CGS, applicabile in via di principio generale, esclude che i vizi formali che non comportino violazione dei principi del giusto processo determinino invalidità dell'atto. Nel caso di specie, la reclamante ha dimostrato di aver compreso la natura e l'oggetto del procedimento, tanto da articolare una memoria difensiva entrata nel merito di ciascuna posizione. Non vi è stata, pertanto, alcuna lesione effettiva del diritto di difesa imputabile alla asserita ambiguità dell'atto.
Né, d'altra parte, la comunicazione del TFN del 22 aprile 2026 può costituire un autonomo dies a quo per il termine di cui al comma 5 dell’art. 91 CGS, che la norma àncora espressamente alla ricezione del ricorso e non alla comunicazione di fissazione dell'udienza.
Attesa dunque l'inammissibilità della richiesta di audizione, il TFN-SVE non aveva alcun obbligo di assicurare la partecipazione della resistente all'udienza in videoconferenza né di trasmettere il relativo link di collegamento. La mancata ricezione del link, pur essendo un factum principis non imputabile alla reclamante, non determina alcuna violazione del contraddittorio, poiché il diritto di essere sentiti non era stato ritualmente attivato.
La PEC urgente delle ore 09:53 dell'8 maggio 2026, con cui ASD Atletico Monteporzio segnalava la mancata ricezione del link, non poteva supplire alla tardività della richiesta di audizione, atteso che tale comunicazione interveniva a ridosso dell'udienza e comunque quando il termine per le controdeduzioni (e con esso il termine per chiedere di essere sentiti) era ormai spirato da quasi due mesi.
2. Per tuziorismo vanno comunque esaminati i singoli motivi di reclamo.
Con il primo e secondo motivo è eccepita la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata audizione.
Per le ragioni suesposte, i motivi primo e secondo sono infondati e devono essere respinti. La tardività delle controdeduzioni ha determinato l'inammissibilità della richiesta di essere sentiti, con la conseguenza che il TFN-SVE ha legittimamente proceduto alla decisione senza garantire l'audizione della resistente.
Il terzo motivo censura l’asserito omesso esame delle difese e motivazione apparente. La reclamante lamenta che la decisione impugnata non esamina le eccezioni preliminari e di merito articolate nella memoria difensiva e motiverebbe in modo solo apparente.
Il motivo è infondato.
Premesso che come ampiamente argomentato le controdeduzioni sono tardive e come tali inammissibili, con conseguente stralcio dal fascicolo, il TFN-SVE non era tenuto a esaminare né a motivare su eccezioni contenute in un atto inammissibile.
Quanto alla motivazione della decisione impugnata, essa, pur sintetica, non è apparente. Il TFN-SVE ha fondato il proprio convincimento sulle attestazioni ufficiali rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, che ai sensi dell'art. 91, comma 2, CGS costituiscono atti ufficiali con pieno valore probatorio. L'affermazione secondo cui «dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente», costituisce motivazione sufficiente, ancorché sintetica, poiché l'accertamento demandato al TFN-SVE in questa tipologia di procedimenti si esaurisce nella verifica della sussistenza dei presupposti documentali del credito azionato in assenza di rituali contestazioni.
Ciò che rileva, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 91 CGS, è la documentazione federale ufficiale ritualmente prodotta dalla ricorrente. Le attestazioni FIGC, non ritualmente contestate con controdeduzioni tempestive, provano in modo pieno l'esistenza, la titolarità e l'ammontare del credito, fino a prova contraria non offerta nei termini ordinamentali.
La decisione impugnata, pertanto, non è affetta da motivazione apparente, ma da motivazione sintetica e congrua rispetto al materiale probatorio ritualmente acquisito in termini al fascicolo.
Con il quarto motivo la società reclamante censura la mancata rituale trasmissione della memoria di replica. In particolare, la reclamante lamenta che la memoria di replica di ASD Atletico Lodigiani del 28 aprile 2026 non le sarebbe stata ritualmente trasmessa a mezzo PEC.
Il motivo è tuttavia infondato e, in ogni caso, improduttivo di conseguenze processuali utili per la reclamante.
Infatti, dalle evidenze documentali emerge che la reclamante ha avuto effettiva conoscenza della memoria di replica, come dimostra il deposito delle note di controreplica in data 29 aprile 2026, nelle quali ha puntualmente replicato all'eccezione di tardività e alla richiesta di stralcio. L'eventuale vizio di notifica deve pertanto ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto.
In secondo luogo, l'eccezione di tardività e la richiesta di stralcio, che la ricorrente ha introdotto con la memoria di replica, sono state correttamente riproposte anche nel presente grado di giudizio. La reclamante non ha subìto, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa.
Il quinto motivo è dedicato a contestare la presunta anomalia della data di caricamento della decisione nel PST. In specie, la reclamante segnala che dal fascicolo PST risulterebbe una data di caricamento del documento «Decisione» (30 aprile 2026) anteriore all'udienza (8 maggio 2026), e chiede a questa Corte di acquisire i log del PST e ogni evidenza utile a verificare le date e gli orari di caricamento, sottoscrizione, deposito, comunicazione ed eventuali modifiche del provvedimento prima dell'udienza.
Il motivo è infondato e l’istanza istruttoria deve essere respinta per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, la circostanza segnalata dalla reclamante, quand'anche fosse confermata nella sua effettiva consistenza, non avrebbe alcuna incidenza sulla validità della decisione impugnata. Questa Corte ha già accertato, in via assorbente, che le controdeduzioni della reclamante erano tardive e che la richiesta di audizione era inammissibile, con la conseguenza che il TFNSVE non era tenuto a sentire la parte né a trasmettere il link di videoconferenza. In tale contesto, un'eventuale irregolarità nella sequenza temporale di caricamento del provvedimento nel sistema PST, ove pure sussistente, non potrebbe mai spiegare efficacia invalidante sulla decisione, poiché non inciderebbe né sul contraddittorio (già legittimamente limitato alla documentazione ufficiale) né sul diritto di difesa (non ritualmente attivato).
Tuttavia, nei sistemi informatizzati e telematici accade che la data di caricamento di un file nel sistema PST possa corrispondere a operazioni tecniche innocue e del tutto estranee al procedimento deliberativo che talvolta si rendono indispensabili quando vi siano numeri elevatissimi di documenti da caricare (come ad esempio l’usuale precaricamento di un template, o la generazione automatica di un placeholder documentale da parte del sistema, o operazioni di back-office della Segreteria, ecc.), sulle quali, in ogni caso, non è stato offerto (né esiste) alcun principio di prova che nel caso di specie il provvedimento sia stato deliberato, sottoscritto o adottato prima dell'udienza.
In terzo luogo, l'istanza istruttoria volta ad acquisire i log del sistema PST, le date e gli orari di accesso e di caricamento, nonché ogni evidenza sulle operazioni compiute sul fascicolo telematico, data l’ampiezza appare connotata da finalità meramente esplorativa, in quanto non è sorretta da alcun elemento concreto che lasci presupporre un'effettiva inversione della sequenza procedimentale, usualmente cadenzata da udienza - deliberazione - sottoscrizione - deposito - pubblicazione. L'attività istruttoria nel processo sportivo, come nel processo civile e amministrativo, non può essere disposta al solo fine di verificare l'esistenza di ipotetiche irregolarità non altrimenti dimostrate.
Vanno infine valutate le eccezioni preliminari e di merito articolate nella memoria difensiva di primo grado riproposte con il sesto motivo.
Il motivo è anch’esso inammissibile.
Le eccezioni riproposte erano contenute in un atto che questa Corte ha già ritenuto tardivo e come tale inammissibile, con conseguente stralcio dal fascicolo. Esse non possono, pertanto, essere riesaminate nel presente grado di giudizio, trattandosi di questioni non ritualmente introdotte nel processo.
L’art. 101, comma 3, CGS, che disciplina il giudizio di reclamo, non consente di introdurre in appello questioni che non siano state ritualmente dedotte nel giudizio di primo grado, né di sanare decadenze già verificatesi.
Il sesto motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminarne il contenuto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Trentini Domenico Luca Scordino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
