F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0143/CFA pubblicata il 8 Giugno 2026 (motivazioni) –società A.S.D. Real Trinacria CT et alios

Decisione/0143/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0164/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonio Maria Marzocco – Componente

Carlo Saltelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0164/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto il 5 maggio 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0231/TFNSD/2025-2026 del 28 aprile 2026;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza del 27 maggio 2026 tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi l’Avv. Dario Perugini per i reclamanti; l’Avv. Angelo Chisari per il sig. Salvatore Simone Calogero e per la società A.S.D. Real Trinacria CT; l’Avv. Emanuele Biancarosa per il sig. Vito Nullo; dato altresì atto della presenza del sig. Vito Nullo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I. A conclusione della rituale attività d’indagine (avviata in virtù della diffida inviata il 30 ottobre 2025 dal tecnico sig. Vito Nullo alla società A.S.D. Real Trinacria CT, trasmessa per conoscenza alla Procura federale, e di un esposto del medesimo tecnico per presunte inadempienze contrattuali della predetta società, con atto prot. n. 25153/475pf25-26/GC/DP/ff del 25 marzo 2026 (depositato il 27 marzo 2026) il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare il signor Vito Nullo, il signor Simone Salvatore Calogero e la società A.S.D. Real Trinacria CT per rispondere:

- il sig. Vito Nullo, allenatore UEFA C, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, che aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 5 ottobre 2025, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Trinacria CT, per la quale era stato tesserato a far data dal 6 ottobre 2025:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 5 ottobre 2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria C.T., in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 6 ottobre 2025;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° luglio 2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13 novembre 2025, per avere lo stesso, all’atto del proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026 quale allenatore in prima della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, omesso di allegare il proprio certificato penale del Casellario giudiziale;

il sig. Simone Salvatore Calogero, all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trinacria CT:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Vito Nullo, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 5 ottobre 2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 6 ottobre 2025;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° luglio 2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n.177 del 13 novembre 2025, per avere lo stesso, all’atto del tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026 del sig. Vito Nullo quale allenatore in prima della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, omesso di allegare il certificato penale del Casellario giudiziale del predetto tecnico;

la società A.S.D. Real Trinacria CT, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai signori Simone Salvatore Calogero e Vito Nullo.

II. L’adito Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, all’esito dell’udienza del 23 aprile 2026, svoltasi in videoconferenza, nel corso della quale la Procura federale concludeva per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione di sei mesi di squalifica al sig. Vito Nullo, di sei mesi di inibizione al sig. Simone Salvatore Calogero e di euro 600,00 di ammenda alla società, mentre le difese dei deferiti insistevano per il loro proscioglimento, sottolineando l’irrilevanza, ai fini federali, dell’attività asseritamente svolta prima del tesseramento e la regolare acquisizione del certificato penale, perfettamente valido pur se estratto nel mese di maggio, con la decisione n. 0231/TFNSD/2025-2026, depositata il 28 aprile 2026, respinte le richieste istruttorie di ammissione delle prove testimoniali avanzate, ha ritenuto fondate nei confronti del signor Vito Nullo e del signor Simone Salvatore Calogero le incolpazioni di cui al capo a), risultando provato per tabulas che il sig. Vito Nullo, nel settembre 2025 e in assenza di tesseramento, avesse condotto gli allenamenti della squadra giovanile e partecipato, in qualità di tecnico, ad almeno una gara amichevole; ha prosciolto il signor Vito Nullo e il signor Simone Salvatore Calogero dalle incolpazioni di cui al capo b), rilevando che sulla base delle disposizioni normative che disciplinano la materia e della prassi dell’Ufficio tesseramenti del Settore tecnico, nessuna omessa allegazione del certificato del Casellario giudiziale poteva essere addebitata né al signor Vito Nullo, né al signor Simone Salvatore Calogero; per l’effetto ha irrogato al signor Vito Nullo trenta giorni di squalifica, al signor Simone Salvatore Calogero trenta giorni di inibizione e alla società A.S.D. Real Trinacria CT euro 300,00 di ammenda.

III. Avverso la pronuncia di proscioglimento dal capo b) e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno proposto reclamo con atto del 5 maggio 2026, notificato il 5 maggio 2026, deducendo l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di un unico motivo di censura, rubricato “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C. e dell’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dall’1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con comunicato ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025 in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità disciplinare dei sig.ri Simone Salvatore Calogero e Vito Nullo per le condotte agli stessi ascritte con il capo b) delle rispettive incolpazioni di cui all’atto di deferimento e conseguente incongruità della sanzione irrogata ai deferiti e alla società A.S.D. Real Trinacria CT”.

In sintesi, secondo la Procura reclamante, il certificato del Casellario giudiziale del signor Vito Nullo del 16 maggio 2025 (del quale non viene contestata la validità) sarebbe inidoneo al fine ritenere assolto l’obbligo contestato con i capi di incolpazione sub b), in quanto non “coevo” al tesseramento: infatti l’art. 25-bis del d.P.R. n. 313/2002 dovrebbe leggersi nel senso che la richiesta del certificato deve essere effettuata al momento dell’assunzione e il documento deve essere tale momento necessariamente coevo.

L’obbligo di allegazione di un certificato “contestuale al tesseramento” sarebbe inderogabile, non rilevando né l’asserita impossibilità tecnica di upload - circostanza meramente affermata e non dimostrata - né le prassi degli organismi territoriali, e non potendo la mera conservazione del documento presso la società integrare l’adempimento; peraltro la stessa disposizione contenuta nell’art. 3.2 dell’Accordo collettivo nazionale sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C., pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 177 del 13 novembre 2025 (d’ora in avanti anche solo Accordo), stabilendo che “in via sostitutiva, nelle more dell’acquisizione del certificato penale del Casellario giudiziale, l’allegazione di cui sopra (cioè dell’art. 3.1) potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all’Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni”, imporrebbe la necessaria coevità tra richiesta di tesseramento e certificato penale del Casellario giudiziale.

Inoltre, sempre secondo la Procura, l’obbligo in questione non sarebbe riferibile esclusivamente alla società, posto che l’art. 3, punto 3.3, del citato Accordo prevederebbe che tanto la società quanto il tecnico possono richiedere il certificato e che la richiesta di tesseramento è sottoscritta da entrambi.

Sussisterebbe pertanto la responsabilità sia del signor Vito Nullo che del signor Simone Salvatore Calogero, inopinatamente negata dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, la normativa in questione dovendo essere interpretata ed applicata in modo rigoroso in ragione del bene giuridico protetto (cioè la tutela dei minori).

Quanto al trattamento sanzionatorio la Procura ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni, indicate in sei mesi di inibizione per il signor Simone Salvatore Calogero; sei mesi di squalifica per il signor Vito Nullo ed euro 600,00 di ammenda per la A.S.D. Real Trinacria CT.

IV. Si sono costituiti il signor Simone Salvatore Calogero e la società A.S.D. Real Trinacria CT che con apposita memoria difensiva hanno sostenuto l’infondatezza del reclamo, chiedendo la conferma della decisione impugnata nella parte oggetto di gravame.

Si è costituito direttamente in udienza anche il signor Vito Nullo, il cui difensore ha svolto solo difese orali instando per il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

V. Deve preliminarmente osservarsi che, in ragione del principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS) - la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. Tuttavia la scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, richiesta che può avvenire anche direttamente e oralmente all’udienza di trattazione del reclamo, nel corso del quale potranno essere svolte mere difese, senza poter sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 36/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022).

Di conseguenza deve ritenersi ammissibile e valida la costituzione avvenuta direttamente all’udienza di trattazione del signor Vito Nullo, il cui difensore si è correttamente limitato a svolgere le proprie difese orali a contrasto delle richieste della Procura reclamante.

VI. Con il reclamo in trattazione, la Procura ha sostenuto che il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare avrebbe errato a prosciogliere il signor Vito Nullo e il signor Simone Salvatore Calogero dall’incolpazione di cui al capo b) dell’atto di deferimento.

Con tale capo era stata contestata al signor Vito Nullo, quale tecnico, e al signor Simone Salvatore Calogero, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza dell’A.S.D. Real Trinacria CT, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 3 (“Attività a contatto con minori”) dell’Accordo, per avere il primo, all’atto del suo tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026 quale allenatore in prima della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, omesso di allegare il proprio certificato penale del Casellario giudiziale, e per avere il secondo, sempre all’atto del tesseramento per la stagione sportiva 2025-2026 del signor Vito Nullo, quale allenatore in prima della categoria Esordienti della società A.S.D. Real Trinacria CT, omesso di allegare il certificato penale del Casellario giudiziale del predetto tecnico.

VII. Così delineato l’oggetto del reclamo, ai fini della sua decisione, è necessario individuare la disciplina applicabile.

VII.1. L’art. 94 ter delle NOIF, rubricato “Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND”, al comma 3 dispone che: “3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell’Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all’allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall’allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini”.

VII.2. L’art. 3 dell’Accordo, rubricato “Attività a contatto con minori” stabilisce quanto segue: “ 3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l’operatività del contratto è condizionata all’allegazione, contestuale al tesseramento, del

certificato penale del Casellario giudiziale del tecnico previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 3.2 In via sostitutiva, nelle more dell’acquisizione del certificato penale del Casellario giudiziale, l’allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all’Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni. 3.3 Il tecnico o la Società deve trasmettere all’altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del Casellario giudiziale entro dieci giorni dal ricevimento del documento. 3.4 Qualora, dal certificato penale del Casellario giudiziale, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi ex tunc risolto di diritto”.

VII.3. L’art. 25 bis, rubricato “Certificato del Casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (introdotto dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39) dispone che “1. Il certificato del Casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

VIII. Sulla base del delineato quadro normativo il reclamo è infondato.

VIII.1. Innanzitutto, l’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, pone in via generale a carico del datore di lavoro l’obbligo di richiedere il certificato del Casellario giudiziale del soggetto che egli intende impiegare nello svolgimento di attività professionale o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L’ordinamento federale (art. 94 ter, comma 3, NOIF) pone a carico delle società l’obbligo   di depositare i contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici, contestualmente alla richiesta di tesseramento: la disposizione di chiusura di tale articolo, secondo cui “Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall’allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini”, piuttosto che limitare detto obbligo, creando una obbligazione aggiuntiva a carico del soggetto interessato (allenatore/allenatrice, preparatore atletico),  costituisce una ragionevole forma di tutela di questi ultimi evitando che l’inadempimento dell’unico soggetto obbligato (cioè la società) possa sfociare in un pregiudizio (inefficacia del contratto) nei loro confronti.

Anche l’obbligo di allegazione alla richiesta di tesseramento del certificato del Casellario giudiziale del tecnico nel caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori (a pena di inefficacia del contratto) è logicamente - e ragionevolmente – a carico della società, la quale, in luogo del predetto certificato e nelle more della sua acquisizione, deve allegare la richiesta del certificato inoltrata all’Ufficio del Casellario giudiziale e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del tecnico circa l’assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

Né la riferibilità soggettiva dell’obbligo al solo datore di lavoro è da ritenersi superata, come ritiene la Procura reclamante, dal fatto che l’art. 3, punto 3.3, dell’Accordo abiliti tanto il tecnico quanto la società alla richiesta del certificato e che la richiesta di tesseramento rechi la sottoscrizione di entrambi.

L’art. 25-bis del d.P.R. n. 313/2002 individua, infatti, in modo univoco, quale onerato “il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona” per attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ossia il datore di lavoro: nella specie, la società sportiva, per il tramite del proprio legale rappresentante.

Coerentemente, l’art. 94 ter, comma 3, delle NOIF pone il deposito del contratto e dei relativi allegati “a cura della società”, riconoscendo al tecnico una facoltà meramente residuale e suppletiva, da esercitarsi nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine in caso di inerzia della società, ipotesi nemmeno in astratto evocata nel caso di specie. Quanto all’art. 3, punto 3.3, dell’Accordo, esso disciplina la trasmissione fra il tecnico e la società della copia del certificato entro dieci giorni dal ricevimento del documento: norma che regola, dunque, i rapporti interni fra le parti del contratto e non l’obbligo di allegazione del certificato alla richiesta di tesseramento, sicché da essa non può inferirsi alcuna riferibilità di tale obbligo al tecnico.

Né la circostanza che la richiesta di tesseramento rechi anche la sottoscrizione di quest’ultimo vale a traslare su di esso un obbligo che la fonte normativa addossa univocamente al datore di lavoro.

È pertanto da ritenersi corretta, in quanto pienamente conforme alla normativa, la decisione reclamata che ha escluso ogni responsabilità del signor Vito Nullo per la contestata omessa allegazione del certificato del Casellario giudiziale all’atto del tesseramento.

VIII.2. Anche in ordine alla contestata omessa allegazione da parte della società, e per essa del suo Presidente, signor Simone Salvatore Calogero, del certificato del Casellario giudiziale all’atto del tesseramento del tecnico, signor Vito Nullo, le conclusioni raggiunte dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare risultano corrette, adeguatamente motivate e ragionevoli.

VIII.2.1. Posto che – evidentemente - non è stata contestata l’insussistenza a carico del signor Vito Nullo di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, giusta certificato del Casellario giudiziale in data 16 maggio 2025 la cui validità neppure è stata contestata, la tesi della Procura è che tale certificazione sarebbe stata inidonea in quanto non coeva alla richiesta di tesseramento.

Sotto un profilo preliminare, l’assunto è inammissibile.

La contestazione circa la pretesa inidoneità del certificato per il suo carattere non coevo al tesseramento non forma oggetto del capo di incolpazione, che addebita ai deferiti unicamente di avere “omesso di allegare” il certificato all’atto del tesseramento, e non già di averne acquisito uno inidoneo.

Lo riconosce la stessa Procura federale, la quale dà atto, in premessa al reclamo, che “la contestazione circa la validità del certificato datato 16.5.2025 non è contenuta nel capo di incolpazione”, essendo stata avanzata nella sola parte motiva del deferimento e ribadita nelle conclusioni rese all’udienza di primo grado.

Il principio di necessaria correlazione tra accusa e decisione - immanente anche al procedimento disciplinare sportivo, in forza dell’applicazione, ex art. 3, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, dei principi di cui all’art. 521 c.p.p. - preclude di fondare l’affermazione di responsabilità su un elemento di fatto estraneo alla contestazione cristallizzata nell’atto di deferimento, ricorrendo siffatta violazione allorché si verifichi un radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa (CFA, SS.UU., n. 15/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 49/2025-2026).

Nel merito, comunque, l’assunto non merita favorevole considerazione sotto un duplice profilo.

VIII.2.2. Sotto un primo aspetto, infatti, l’art. 3.1. subordina l’operatività ( rectius l’efficacia del contratto) letteralmente all’allegazione, contestuale al tesseramento, del citato certificato del Casellario giudiziale del tecnico: la contestualità riguarda dunque solo il fatto che il tesseramento sia corredato dal certificato e non anche che il certificato abbia la stessa data della richiesta di tesseramento.

Ciò trova conferma sia nella disposizione dell’art. 3.2., secondo cui, se al momento del tesseramento non c’è la materiale disponibilità del certificato penale del Casellario giudiziale, nelle more della sua acquisizione, l’allegazione (del certificato) può essere sostituita dalla richiesta inoltrata all’Ufficio del Casellario giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del tecnico circa l’assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni; sia nella conseguente previsione di cui all’art. 3.3, a termine del quale il tecnico o la società deve trasmettere all’altra parte (a mezzo pec o tramite altro mezzo idoneo a garantire la conferma di ricezione) la copia del certificato penale del Casellario giudiziale entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

In realtà, è ben evidente la ratio e la finalità di tali disposizioni che non mirano affatto ad assicurare la rilevanza di un mero requisito di forma per l’efficacia del contratto, cioè la pretesa necessaria coevità tra data del tesseramento e data del certificato penale, quanto a garantire la tutela sostanziale del bene giuridico protetto dalla norma, cioè la assoluta tutela dei minori da possibili abusi e sfruttamento sessuale.

Ciò che rileva è quindi che il tecnico non abbia subito condanne o sanzioni per i gravissimi reati indicati dalla norma e ciò è assicurato dal certificato penale del Casellario, purché valido, ovvero nelle more della sua acquisizione dalla prova della richiesta del certificato all’Ufficio del Casellario giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del tecnico di non avere subito quelle condanne o sanzioni.

Nel caso di specie, quella tutela è risultata pienamente assicurata, non essendovi dubbio alcuno che il signor Vito Nullo è risultato dal certificato del 16 maggio 2025 privo di condanne e/o sanzioni per i gravi reati indicati nella norma.

VIII.2.3. Sotto altro profilo, tenuto conto che non vi è alcun elemento letterale o sistematico idoneo a suffragare la tesi della necessaria coevità sostenuta dalla Procura reclamante, non vi è neppure alcuna espressa e specifica previsione dell’ordinamento federale che riconosca - per i fini di cui si discute - la validità del certificato penale del Casellario giudiziale da allegare al tesseramento, solo se della stessa data di quest’ultimo o al più se successivo (come nel caso in cui ne sia in corso l’acquisizione).

Non vi è alcuna ragione, logica, ancor prima che giuridica, per disconoscere la rilevanza anche ai fini dell’ordinamento federale della previsione dell’ordinamento generale di cui all’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le altre certificazioni della pubblica amministrazione (diverse cioè da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni, che hanno validità illimitata) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una validità superiore.

Del resto, risulta in ogni caso decisiva la previsione contenuta nel comma 4, dell’art. 3, rubricato “Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative” del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”.

L’introduzione, in via interpretativa, di un requisito di coevità non previsto da alcuna disposizione si risolverebbe, del resto, nella creazione ex novo di un presupposto della fattispecie sanzionatoria, in violazione dei principi di legalità, tassatività e tipicità dell’illecito disciplinare e del divieto di analogia e di interpretazione estensiva in malam partem delle norme sanzionatorie.

È noto che, in ragione del carattere volutamente ampio e generale delle clausole di cui all’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, la giurisprudenza endofederale riconosce, sul piano della fattispecie astratta, una attenuazione dei corollari di tassatività e determinatezza (ex multis, CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 113/2024-2025); ma tale attenuazione opera con riguardo agli illeciti di pura condotta lesivi dei canoni di lealtà, correttezza e probità, e non già là dove l’addebito sia ancorato - come nella specie - alla violazione di una specifica e puntuale prescrizione di settore (l’allegazione del certificato), rispetto alla quale tornano a operare in pieno il divieto di interpretazione analogica ed estensiva delle disposizioni sanzionatorie, espressione del principio nullum crimen, nulla poena sine lege (Collegio di garanzia dello sport, Prima Sezione, 5 aprile 2019, n. 26; Id., Prima Sezione, 10 aprile 2018, n. 19; Id., Prima Sezione, 7 febbraio 2018, n. 7).

Il certificato penale del Casellario giudiziale datato 16 maggio 2025 era del tutto valido e rilevante anche per l’ordinamento federale.

VIII.2.4. Sotto un ulteriore profilo, e anche a voler superare i rilievi che precedono, la pretesa punitiva si scontra, in radice, con il principio di offensività, di pacifica applicazione anche ai procedimenti disciplinari sportivi (CFA, Sez. I, n. 60/2025-2026): “ove il comportamento sia assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest’ultima, implica, di riflesso, la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente” (Corte costituzionale n. 360/1995; nello stesso senso, sull’offensività in concreto come criterio interpretativoapplicativo, Corte costituzionale n. 109/2016).

La condotta della società - che ha acquisito, verificato e conservato un certificato risultato negativo - è ontologicamente inidonea a porre in pericolo il bene tutelato, sicché la residua omissione dell’allegazione telematica integra una mera irregolarità formale, come tale non sanzionabile, anche in omaggio al principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo dell’atto, che nell’ordinamento sportivo impone di considerare meno stringenti le regole formali rispetto agli aspetti sostanziali utili all’affermazione dei valori del movimento sportivo (CFA, SS.UU., n. 40/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 84/2022-2023).

VIII.2.5. Resta ancora da aggiungere per completezza che:

a) è incontroverso che la società abbia richiesto e ottenuto il certificato penale del Casellario giudiziale del tecnico; che ne abbia verificato il contenuto negativo prima dell’impiego e lo abbia conservato agli atti unitamente al contratto e al tesseramento: la finalità sostanziale della disposizione è stata, pertanto, integralmente conseguita;

b) è irrilevante che il certificato non sia stato allegato alla richiesta di tesseramento, attraverso la scansione del certificato unitamente al contratto di lavoro; posto che una simile presunta omissione sconta ancora una volta una non condivisibile ricostruzione ed interpretazione formalistica della disciplina vigente, priva di qualsiasi utilità sostanziale, è altrettanto pacifica e dirimente la circostanza che, secondo la prassi dell’Ufficio tesseramenti del Settore tecnico, il certificato del Casellario giudiziale resta conservato dalla società.

Pertanto, a tutto concedere, proprio tale prassi esclude in radice qualsiasi responsabilità della contestata omissione anche della società.

In ogni caso, in via meramente subordinata, il comportamento della società risulterebbe comunque scriminato dall’errore scusabile, e perciò non imputabile, in ragione del legittimo affidamento ingenerato dalla testuale presa di posizione dell’Ufficio tesseramenti del Settore tecnico in data 21 gennaio 2026;

c) la Procura reclamante non ha contestato - né con il deferimento né con le conclusioni rese all’udienza di primo grado l’esistenza materiale e la conservazione presso la società del certificato penale del Casellario giudiziale del sig. Vito Nullo: il dubbio, adombrato per la prima volta nel reclamo, circa l’effettiva acquisizione del documento al momento del tesseramento è, da un lato, inammissibile, perché introdotto in grado di appello rispetto a un fatto - la materiale detenzione del certificato - mai posto in contestazione nei termini in primo grado e documentalmente provato dalla produzione del certificato medesimo; dall’altro, tale dubbio è comunque infondato, ove si consideri che l’onere di provare la sussistenza dell’illecito grava sulla Procura federale, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c., e va assolto raggiungendo, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito, sicché un dubbio meramente esplorativo, privo di alcun riscontro, è all’evidenza inidoneo a integrare tale standard.

VIII.3. Esclusa, per le ragioni sin qui esposte, la responsabilità tanto del sig. Vito Nullo quanto del sig. Simone Salvatore Calogero in ordine al capo b) delle rispettive incolpazioni, resta esclusa, in parte qua, anche la responsabilità - diretta e oggettiva - della società A.S.D. Real Trinacria CT, la quale, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, presuppone un illecito disciplinare riferibile al proprio legale rappresentante o ad altro tesserato.

Difettando, per le ragioni esposte, l’illecito presupposto, alcuna responsabilità per le condotte di cui al capo b) può predicarsi a carico del sodalizio.

IX. Alla stregua delle considerazioni svolte il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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