F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 266/TFN – SD del 8 Giugno 2026 (motivazioni) – Alessandro Ricci, Siracusa Calcio 1924 – 250/TFNSD
Decisione/0266/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0250/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Nicola Ruggiero – Componente
Antonella Arpini – Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Luca Voglino - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28932/1142pf25-26/GC/blp del 5 maggio 2026 nei confronti del Sig. Alessandro Ricci e della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., la seguente
DECISIONE
Con atto notificato in data 5 maggio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Alessandro RICCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l.:
a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2026, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026;
b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2026, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025 per un importo pari a circa Euro 101.926,00; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Alessandro Ricci nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 648pf25-26 ed al n. 848pf25-26, definiti rispettivamente con decisioni del Tribunale Federale Nazionale n. 183/TFNSD-2025-2026 del 9.3.2026 e n. 206/TFNSD2025-2026 dell’1.4.2026;
- la società Siracusa Calcio 1924. s.r.l.:
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Ricci, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., nonché dall’art. 33, comma 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 648pf25-26 ed al n. 848pf25-26, definiti rispettivamente con decisioni del Tribunale Federale Nazionale n. 183/TFNSD-2025-2026 del 9.3.2026 e n. 206/TFNSD-2025-2026 dell’1.4.2026.
La fase istruttoria
Con nota del 29 aprile 2026, la Segreteria Generale della Figc trasmetteva alla Procura Federale il parere reso, all’esito dell’adunanza del 27 aprile 2026, dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche relativo alle risultanze delle verifiche degli adempimenti periodici, con scadenza 16 aprile 2026, ed inerente, in particolare, la posizione della società Siracusa Calcio 1924 S.r.l.
Nello specifico, la Commissione con detto parere attestava che la società Siracusa Calcio 1924 S.r.l., alla scadenza del 16 aprile 2026, non aveva provveduto al versamento:
- degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026;
- delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025 per un importo pari a circa € 101.926,00.
Al parere era allegata una dichiarazione, datata 20.4.2026, sottoscritta dal legale rappresentante della società calcistica, dott. Alessandro Ricci, con la quale lo stesso dichiarava:
- che la società, alla data del 16 aprile 2026, non ha effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti, per le mensilità di gennaio e febbraio 2026, ai tesserati, con contratti ratificati dalla Lega Pro.
- che la società, alla data del 16 aprile 2026, non ha effettuato i versamenti delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2026;
- che la società, alla data del 16 aprile 2026, non ha effettuato i versamenti dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2026.
La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, in data 29.4.2026, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1142pf25-26, avente ad oggetto “trasmissione del verbale n. 233/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche inerente alla società Siracusa Calcio 1924 S.r.l.”. Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre alla nota della suddetta Commissione indipendente, i fogli censimento della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025 -2026 e la visura camerale della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l.
In data 30 aprile 2026, la Procura Federale notificava al dott. Alessandro Ricci e alla società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. l’avviso di conclusione delle indagini.
Con atto depositato in pari data, gli incolpati nominavano quale proprio difensore l’Avv. Monica Fiorillo e chiedevano di estrarre copia degli atti, che gli venivano puntualmente trasmessi.
In mancanza di ulteriori richieste da parte degli incolpati, la Procura provvedeva a notificare, in data 5 maggio 2026, l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 28 maggio 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 28 maggio 2026, svoltasi in videoconferenza, comparivano il dott. Alessandro Doria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Monica Fiorillo in rappresentanza dei deferiti.
La Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- al sig. Alessandro Ricci, la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione;
- alla società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente.
Prendeva la parola l’Avv. Monica Fiorillo, la quale si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
La decisione
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte agli stessi contestate.
Come è noto, il puntuale pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, così come dei contributi INPS è assunto quale indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive ed è presidiato da cogenti norme federali che prevedono termini perentori di adempimento e periodici e puntuali obblighi informativi nei confronti dell’Autorità di controllo, nonché specifiche sanzioni disciplinari in caso di loro violazione.
La ratio normativa risiede nell’esigenza di garantire, attraverso la costante verifica della stabilità economico-finanziaria delle società sportive, la par condicio tra le squadre partecipanti ai campionati e, per l’effetto, la regolarità delle competizioni.
Dalle risultanze dell’attività di controllo svolta dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, compendiata nel parere reso all’esito dell’adunanza del 27 aprile 2026, emerge, difatti, con assoluta chiarezza che la società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. non ha provveduto, nei termini di legge e, dunque, entro il 16 aprile 2026, a versare, così come richiesto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. d) e par. VI) punto 1) lett. d) delle N.O.I.F., gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché le ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi alle suddette mensilità e la quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025, per un importo pari a circa € 101.926,00.
Tali pacifiche circostanze non sono state, del resto, neppure smentite dalla società deferita, la quale anzi ha prodotto innanzi alla Commissione indipendente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale conferma il mancato pagamento sia dei succitati emolumenti e sia degli oneri tributari e previdenziali relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026.
Quanto al profilo sanzionatorio, l’art. 33, comma 3, lett. f), CGS, stabilisce che il mancato versamento delle suddette competenze (emolumenti dovuti in favore dei tesserati) relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità; a sua volta, il medesimo articolo, al comma 4 lett. f) stabilisce che il mancato versamento delle suddette competenze (ritenute Irpef e contributi Inps) relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità.
È principio pacifico nell’ordinamento federale che l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS costituiscono due autonome violazioni, e che ciascuna delle suddette violazione è sanzionabile con la penalizzazione minima edittale di due punti in classifica.
È, altresì, principio pacifico che sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (da ultimo, CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).
Alla stregua di tali principi, e avuto riguardo alla natura ed all’oggetto delle violazioni accertate, il Tribunale ritiene congruo irrogare alla società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. la sanzione di due punti di penalizzazione per ciascuna violazione, per un totale di 6 punti, cui deve aggiungersi un ulteriore punto di penalizzazione in ragione della contestata recidiva ex art. 18, comma 1, CGS. Per ciò che concerne il sig. Alessandro RICCI, il Tribunale reputa equa, in considerazione del fatto che lo stesso ha pacificamente riconosciuto innanzi alla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche il mancato pagamento delle somme oggi contestate, la sanzione di mesi 4 di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Alessandro Ricci, la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente.
I RELATORI
Francesca Paola Rinaldi
Carlo Purificato IL PRESIDENTE
Luca Voglino Carlo Sica
Depositato in data 8 giugno 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
