FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 534/AA del 27/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALLOCCA – ASD JUNIOR FINALE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Matteo ALLOCCA, e della società ASD JUNIOR FINALE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Matteo ALLOCCA, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. Junior Finale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, presente in tribuna unitamente ad altro calciatore - entrambi militanti nella squadra della società A.S.D. Junior Finale che partecipa al girone A del campionato Juniores Provinciali - e ad altri tesserati del medesimo sodalizio rimasti non identificati, nel corso della gara A.S.D. Casumaro F.C. – A.S.D. Comacchiese 2015 dell’8.12.2025 valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali e per tutta la durata della stessa, profferito all’indirizzo dei calciatori minori della squadra della società A.S.D. Comacchiese 2015 espressioni offensive; nonché per avere lo stesso, unitamente agli altri tesserati per la A.S.D. Junior Finale presenti, introdotto nell’impianto sportivo e lanciato nel recinto di giuoco due petardi;
ASD JUNIOR FINALE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Allocca;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Matteo ALLOCCA,
- Società ASD JUNIOR FINALE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Caleffi;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Matteo ALLOCCA,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD JUNIOR FINALE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
