FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 541/AA del 04/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SERATONI – CARLUCCI – GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 581 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio SERATONI, Giuseppe CARLUCCI e della società GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giorgio SERATONI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Soccer Boys – Turbigo A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dl punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, in data 13.11.2025, consentito e non impedito al calciatore sig. D.B. di prendere parte ad un allenamento con gli atleti ed i tecnici della società dallo stesso rappresentata senza alcuna preventiva autorizzazione ed in assenza del necessario nulla osta da parte della A.S.D. Cameri Calcio per la quale lo stesso era tesserato;
Giuseppe CARLUCCI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. Soccer Boys - Turbigo A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, in data 13.11.2025, fatto partecipare il calciatore sig. D.B. ad un allenamento con gli atleti ed i tecnici della società G.S. Soccer Boys - Turbigo A.S.D. senza alcuna preventiva autorizzazione ed in assenza del necessario nulla osta da parte della A.S.D. Cameri Calcio per la quale lo stesso era tesserato;
GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Giorgio Seratoni e Giuseppe Carlucci all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giorgio SERATONI,
- Sig. Giuseppe CARLUCCI,
- Società GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Seratoni;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giorgio SERATONI,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe CARLUCCI,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
