FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 543/AA del 04/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VITALE – ASD PRO RAGUSA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 842 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Daniele VITALE, e della società A.S.D. PRO RAGUSA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Daniele VITALE, all’epoca dei fatti allenatore della ASD PRO RAGUSA squadra militante nel campionato di promozione girone D, C.R. Sicilia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso - in qualità di allenatore, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, successivamente alla partita disputatasi tra la ASD PRO RAGUSA e la USD CR SCICLI in data 17.1.2026 valevole per il campionato di promozione girone D Sicilia - tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché in violazione di ogni dovere di rettitudine nell'espletamento dell'attività sportiva, compiendo atti diretti a sollecitare e/o ottenere indebitamente la modifica di un provvedimento disciplinare regolarmente adottato dal Giudice Sportivo, contattando a tal fine più volte, via mail ed anche telefonicamente, il Sig. D.R., arbitro effettivo e Direttore di gara della partita interessata che lo aveva sanzionato durante l’incontro, con la richiesta insistente di interessarsi fattivamente alla modifica in seno all’organo disciplinare del GST Sicilia competente dei provvedimenti sanzionatori comminati sulla base al C.U. n. 328 del 20 gennaio 2026, reclamandone una sua rettifica anche dopo lo scadere dei termini del ricorso, così pregiudicando il prestigio delle istituzioni federali;
A.S.D. PRO RAGUSA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Daniele Vitale nel cui interesse ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Daniele VITALE,
- Società A.S.D. PRO RAGUSA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Mirabella;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniele VITALE,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO RAGUSA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
