FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 545/AA del 08/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LIOTTA – ASD PROMOSPORT LAMEZIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Enrico LIOTTA, e della società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Enrico LIOTTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Promosport Lamezia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto alla calciatrice sig.ra Sara Nocera, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 293-2024/25 del 16.4.2025, comunicato alla società A.S.D. Promosport Lamezia a mezzo pec del 12.12.2025;

ASD PROMOSPORT LAMEZIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Liotta;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Enrico LIOTTA,

- Società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enrico Liotta;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enrico LIOTTA,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva in corso o, qualora la sanzione non risulti afflittiva nella stagione attuale, in quella successiva per la società ASD PROMOSPORT LAMEZIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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