FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 548/AA del 08/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALOTTO – ONOLFO – ASD ATLETICO GATTOPARDO FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 751 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro ALOTTO, Calogero ONOLFO e della società A.S.D. ATLETICO GATTOPARDO F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:
Pietro ALOTTO, allenatore UEFA B iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Gattopardo F.C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D Atletico Gattopardo F.C., militante nel campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Agrigento della L.N.D., in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società;
Calogero ONOLFO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Gattopardo F.C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il Sig. Pietro Alotto, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D Atletico Gattopardo F.C., militante nel campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Agrigento della L.N.D., in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società;
A.S.D. ATLETICO GATTOPARDO F.C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Calogero Onolfo e Pietro Alotto;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Pietro ALOTTO,
- Sig. Calogero ONOLFO,
- Società A.S.D. ATLETICO GATTOPARDO F.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Calogero Onolfo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Pietro ALOTTO,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Calogero ONOLFO,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO GATTOPARDO F.C.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
