F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0147/CFA pubblicata il 12 Giugno 2026 (motivazioni) – PFI / società A.S.D. Serrese 1973 et alios
Decisione/0147/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0171/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Roberta Landi – Componente
Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0171/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale, in data 11 maggio 2026,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata con Comunicato ufficiale n. 168 del 5 maggio 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 5 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni; è presente l’Avv. Alessandro D’Oria per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. All’esito dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 918pfi25-26, avente ad oggetto «Dichiarazioni rese dalla A.S.D. Serrese 1973 nei confronti degli organi arbitrali in relazione alla gara Serrese - Maierato, valevole per il campionato di Terza Categoria», la Procura federale interregionale, con comunicazione di conclusione delle indagini del 17 marzo 2026 (prot. n. 24246/918pfi25-26/PM/ag), ha avvisato i sigg.ri Salvatore Albano e Mariano Bellezza, nonché la società A.S.D. Serrese 1973, dell’intenzione di procedere a deferimento.
Letta la memoria difensiva fatta pervenire dalla società A.S.D. Serrese 1973 all’esito della suddetta notifica, con atto di deferimento del 9 aprile 2026 (prot. n. 26366/918pfi25-26/PM/ag), iscritto al n. 918pfi25-26, il Procuratore federale interregionale ha deferito davanti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria i sigg.ri Salvatore Albano, all’epoca dei fatti presidente munito di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973, e Mariano Bellezza, all’epoca dei fatti vicepresidente parimenti dotato di poteri di rappresentanza della medesima società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere essi, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Serrese - Maierato del 28 febbraio 2026, valevole per il campionato di Terza categoria, nonché della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, mediante una comunicazione recante quale oggetto “Segnalazione di episodi incresciosi”, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del Comitato regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it) ed indirizzata al presidente del Comitato regionale arbitri della Calabria ed al presidente del Comitato regionale Calabria.
Con il medesimo atto di deferimento, la società A.S.D. Serrese 1973 è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti apicali.
2. Nella comunicazione contestata, in particolare, sono state utilizzate le seguenti espressioni: «Gentili Signori del Comitato Regionale, La società Serrese 1973 ribadisce la propria preoccupazione per le situazioni incresciose subite da parte di alcuni arbitri, in particolare nella partita Serrese/Maierato, dove è stato designato un arbitro di soli 16/17 anni, figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia. Ritenevamo che la delegazione di Vibo avesse la capacità di fornire arbitri competenti per una partita di terza categoria. La presenza di un arbitro così giovane e inesperto ha creato situazioni di tensione e ha messo a rischio la sicurezza dei giocatori. […] Chiediamo nuovamente che vengano prese misure per garantire l’equità e la sicurezza delle partite, e che gli osservatori degli arbitri (se Vibo ne ha a disposizione), che svolgessero il loro lavoro con serietà e professionalità […], altrimenti la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse. In caso di mancata risposta, saremo costretti a rivolgerci alla LND di Roma».
3. Nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza dibattimentale del 4 maggio 2026 sono comparsi personalmente i sigg.ri Salvatore Albano e Mariano Bellezza, in proprio ed in rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973, riportandosi al contenuto della memoria difensiva già fatta pervenire dalla società all’esito della comunicazione di conclusione delle indagini. La difesa ha dedotto: (a) che la comunicazione del 2 marzo 2026 dovesse essere qualificata quale segnalazione interna rivolta agli organi competenti, finalizzata ad evidenziare criticità percepite durante una gara ufficiale, a sollecitare maggiore attenzione nella designazione arbitrale e a tutelare la sicurezza dei tesserati; (b) che la stessa fosse stata trasmessa unicamente tramite PEC istituzionale, senza diffusione a mezzo stampa, social network o altri canali pubblici, inserendosi nel legittimo esercizio del diritto di interlocuzione con gli organi federali; (c) che il contenuto non avesse fatto uso di linguaggio volgare o insultante, di attacchi personali diretti o di intento denigratorio, restando l’eventuale tono acceso nei limiti della critica sportiva, fisiologicamente più incisiva; (d) l’assenza di dolo e la buona fede dei deferiti, asseritamente animati da finalità collaborativa e privi di alcuna intenzione di ledere la reputazione altrui.
4. Il sostituto Procuratore federale, in dibattimento, ha illustrato i motivi del deferimento e formulato le seguenti richieste: (i) per Salvatore Albano l’inibizione di tre mesi; (ii) per Mariano Bellezza l’inibizione di tre mesi; (iii) per la società A.S.D. Serrese 1973 l’ammenda di € 600,00.
5. Con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 168 del 5 maggio 2026, il Tribunale federale territoriale ha integralmente prosciolto i deferiti dagli addebiti contestati, motivando come segue: «La tesi dei deferiti deve essere accolta. Entrambi gli aspetti fatti valere, la mancanza del carattere di pubblicità della comunicazione, ed anzi la sua funzione istituzionale ed il contenuto, che si mantiene nei limiti della continenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie non lede l’altrui reputazione, a giudizio di questo Tribunale sono fondati».
6. Avverso tale decisione il Procuratore federale interregionale ha proposto rituale reclamo a questa Corte federale d’appello, articolato in tre motivi di seguito sintetizzati.
6.1. Con il primo motivo, rubricato «Erronea esclusione del carattere pubblico delle dichiarazioni - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2, del Codice di giustizia sportiva», la Procura federale ha dedotto che il Tribunale avrebbe acriticamente accolto la qualificazione difensiva della comunicazione come «segnalazione interna», senza svolgere alcuna autonoma verifica circa la natura dell’indirizzo PEC utilizzato (segreteria@pec.crcalabria.it), che identifica non una persona fisica determinata bensì l’intero ufficio di segreteria del Comitato regionale Calabria, accessibile per sua natura ad una pluralità di soggetti addetti alla struttura. Richiama la giurisprudenza endofederale nonché la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la trasmissione a mezzo PEC istituzionale, anche se nominalmente indirizzata, integra il requisito della pubblicità ex art. 23, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ogniqualvolta l’accesso alla casella sia consentito a più soggetti e tale accesso plurimo sia noto o prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.
6.2. Con il secondo motivo, rubricato «Erronea esclusione della lesività delle dichiarazioni - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva», la Procura federale ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso ogni analisi puntuale del contenuto della comunicazione, limitandosi a recepire la prospettazione difensiva. Le espressioni utilizzate - relative all’età dell’arbitro («di soli 16/17 anni»), alla sua qualificazione come «giovane e inesperto», all’asserito favoritismo familiare insito nell’essere «figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia», nonché all’auspicio di chiusura dell’intera delegazione («la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse») - travalicherebbero il perimetro del legittimo diritto di critica, integrando un attacco gratuito alla reputazione personale e professionale del direttore di gara e all’onore della Sezione A.I.A. territoriale, in violazione dei canoni di continenza verbale, pertinenza e veridicità elaborati dalla costante giurisprudenza endofederale.
6.3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva», la Procura federale ha dedotto che, anche qualora si dovesse escludere la natura pubblica ovvero la lesività delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutare la condotta dei deferiti alla luce della clausola generale di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo Codice, che impone l’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Sul punto la Procura richiama la decisione di questa Corte n. 70/CFA/2021-2022, secondo cui la mancata ricorrenza dei presupposti dell’art. 23 non esclude la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni allorché le stesse risultino comunque incompatibili con i suddetti principi.
7. La Procura federale ha conclusivamente chiesto a questa Corte, in riforma dell’impugnata decisione, l’irrogazione delle sanzioni richieste in primo grado, ovvero di quelle ritenute giuste ed eque.
8. I reclamati, regolarmente avvisati a mezzo PEC, non hanno depositato controdeduzioni scritte.
All’udienza del 5 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, è comparso il sostituto Procuratore federale, che si è riportato al contenuto dell’atto di reclamo e ha reiterato le argomentazioni ivi svolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il reclamo è fondato e, per le ragioni di seguito esposte, va accolto.
Va preliminarmente premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale (cfr., tra le tante, CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 41/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026), l’illecito di dichiarazioni lesive, di cui all’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, costituisce un illecito disciplinare a struttura composita, articolato su due elementi oggettivi distinti ma cumulativamente necessari: (a) il carattere pubblico della dichiarazione, di cui al comma 2 della disposizione, e (b) la sua oggettiva idoneità a ledere la reputazione di persone, società o organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, di cui al comma 1.
Sussiste, inoltre, una norma di chiusura, costituita dall’art. 4, comma 1, del Codice, che impone in ogni caso il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
La decisione del Tribunale federale territoriale, oggetto di reclamo, ha negato la sussistenza tanto del primo quanto del secondo elemento, omettendo altresì di valutare la condotta dei deferiti alla luce della clausola generale di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Tutti e tre i profili devono essere riesaminati alla luce dei motivi di reclamo.
2. Con il primo motivo la reclamante deduce l’erronea esclusione del carattere pubblico delle dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, censurando la qualificazione operata dal giudice di prime cure secondo cui la comunicazione inviata dalla società A.S.D. Serrese 1973 all’indirizzo PEC segreteria@pec.crcalabria.it avrebbe avuto natura di «segnalazione interna» priva di rilievo esterno.
Il motivo è fondato.
L’art. 23, comma 2, del Codice di giustizia sportiva qualifica come pubblica la dichiarazione « quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone».
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che la norma non richiede una divulgazione al pubblico indeterminato né l’utilizzo di canali mediatici aperti, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione del requisito della pubblicità, l’astratta idoneità del mezzo utilizzato a rendere la dichiarazione conoscibile a più persone (CFA, SS.UU., n. 35/20182019: «la disposizione in esame, ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare, ritiene necessario ma ad un tempo sufficiente ad integrare il carattere pubblico della dichiarazione lesiva l’astratta idoneità del mezzo utilizzato per comunicare la dichiarazione a rendere quest’ultima conoscibile a più persone»).
Con specifico riferimento alla trasmissione di messaggi a mezzo posta elettronica certificata, questa Corte ha affermato il principio - ormai consolidato - secondo cui «la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni» (CFA, Sez. I, n. 81/2022-2023).
Tale orientamento risulta peraltro pienamente coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione, costantemente richiamata da questa Corte, secondo cui «l’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casellamail siaconsentito almeno ad altro soggetto, a finidiconsultazione,estrazione di copia e distampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza: è quanto accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione di un messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell’ufficio, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone, salva l’esplicita indicazione di riservatezza» (Cass. pen., Sez. V, n. 34831/2020).
Va peraltro precisato che il principio del rafforzato onere di giustificazione - affermato in particolare da CFA, Sez. I, n. 70/20212022, pronuncia che, nella concreta fattispecie esaminata (relativa ad una PEC inviata all’indirizzo di un Collegio arbitrale), risulta essersi risolta nell’esclusione del carattere pubblico della comunicazione in difetto di elementi idonei a sostenere la concreta conoscibilità plurima - non si traduce nell’imposizione, a carico della Procura federale, di una prova rigorosa dell’effettiva apertura del messaggio da parte di soggetti ulteriori rispetto al destinatario nominalmente indicato, bensì nella necessità che emergano, in concreto, indici idonei a far ritenere prevedibile, secondo l’ordinaria diligenza, l’accessibilità di terzi al contenuto della comunicazione. Tali indici, come ricordato dalla Corte di cassazione, possono essere desunti dalla «conoscenza delle prassi in uso al destinatario, ovvero dalla natura stessa dell’atto, se destinato all’esclusiva conoscenza del medesimo o se, invece, finalizzato all’attivazione di poteri propri di quest’ultimo che, necessariamente, implichino l’accessibilità delle informazioni da parte di terzi» (Cass. pen., Sez. V, n. 34831/2020).
Nella presente vicenda, come si dirà, tale onere risulta pienamente assolto attraverso una pluralità di indici concorrenti, sì che il precedente della stagione 2021-2022 si presenta non in contrasto ma anzi coerente con l’esito qui raggiunto.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il carattere pubblico della comunicazione inviata dalla società A.S.D. Serrese 1973 emerge con piana evidenza da una pluralità di indici concorrenti.
In primo luogo, l’indirizzo PEC utilizzato (segreteria@pec.crcalabria.it) non identifica una persona fisica determinata né presenta intestazione nominativa, bensì identifica - come si evince anche dalle indicazioni contenute nei Comunicati ufficiali del Comitato regionale Calabria - l’intero ufficio di segreteria del Comitato medesimo, quale articolazione organizzativa dell’organo federale.
In secondo luogo, la stessa comunicazione è stata indirizzata congiuntamente al presidente del Comitato regionale Calabria ed al presidente del Comitato regionale arbitri della Calabria, ossia a due distinti organi apicali, postulando per ciò solo la necessaria trasmissione e protocollazione tramite il personale di segreteria.
In terzo luogo, la natura stessa dell’atto - qualificato dalla società mittente come «segnalazione» rivolta a sollecitare l’adozione di provvedimenti istituzionali da parte degli organi federali - implica necessariamente, secondo l’ordinaria diligenza, la protocollazione e l’istruttoria interna ad opera degli uffici, con conseguente accessibilità del contenuto ad una pluralità di soggetti, addetti tanto alla struttura del Comitato regionale quanto a quella del Comitato regionale arbitri.
Né, per converso, ricorre nella specie alcuno degli elementi che, secondo la fattispecie esaminata da TFN, Sezione disciplinare, n. 69/2019-2020, possono indurre ad escludere il carattere pubblico della dichiarazione: la PEC inviata dalla società A.S.D. Serrese 1973, infatti, non recava intestazione nominativa né era veicolata mediante documento allegato non immediatamente accessibile, bensì era contenuta direttamente nel corpo del messaggio destinato all’indirizzo istituzionale di una struttura federale, ed era rivolta non ad un soggetto singolarmente individuato, ma ad organi federali nel loro complesso.
Le circostanze esposte rendono, dunque, certamente integrato - nella specie - il requisito di pubblicità di cui all’art. 23, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dovendosi ritenere che la comunicazione fosse, per destinatari, mezzo e modalità, destinata ad essere conosciuta o, comunque, suscettibile di essere conosciuta da più persone.
La motivazione del giudice di prime cure, che si è limitata ad acquisire acriticamente la qualificazione difensiva di «segnalazione interna», senza svolgere alcuna verifica concreta della natura plurisoggettiva della casella istituzionale ricevente, non può essere condivisa e va, sul punto, riformata.
Né rileva, in senso contrario, l’asserita «funzione istituzionale» della comunicazione, valorizzata dal Tribunale federale territoriale: la finalità di sollecitare un intervento degli organi federali, infatti, non sottrae la dichiarazione al divieto di cui all’art. 23 del Codice di giustizia sportiva ogniqualvolta essa, per i contenuti adoperati, ecceda i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e leda, oggettivamente, la reputazione di soggetti o organismi tutelati.
La «funzione istituzionale» dell’atto, semmai, attiene al profilo motivazionale della condotta e può, eventualmente, rilevare ai fini della commisurazione della sanzione (ai sensi dell’art. 13 del Codice di giustizia sportiva), ma non può valere ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto.
3. Con il secondo motivo la reclamante deduce l’erronea esclusione della lesività delle dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, censurando l’affermazione del Tribunale federale territoriale secondo cui il contenuto della comunicazione si sarebbe mantenuto «nei limiti della continenza verbale» e non avrebbe leso «l’altrui reputazione».
Anche questo motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente chiarito che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all’art. 23 del Codice di giustizia sportiva non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all’art. 595 del codice penale, in quanto «i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati» (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 41/20212022; CFA, Sez. I, n. 23/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026).
Tale tutela rafforzata trova fondamento nella specificità dell’ordinamento sportivo, nella libera adesione che ad esso prestano i tesserati e gli affiliati, nonché nei più stringenti doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento federale prescrivono in capo ai propri associati (art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva).
Ne discende che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il legittimo esercizio del diritto di critica - il quale deve concretizzarsi «in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell’altrui dignità» (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022) - postula la rigorosa osservanza di un duplice requisito: (a) la continenza sostanziale, ovverosia la veridicità del fatto presupposto della critica e la pertinenza della stessa rispetto ad un interesse rilevante dell’ordinamento sportivo; (b) la continenza formale, ovverosia la correttezza dell’esposizione, che deve risultare astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Non possono essere qualificate come continenti «le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e quelle che assumano un carattere in sé infamante od umiliante, verso la persona del destinatario e che siano lesive della sua dignità» (CFA, SS.UU., n. 18/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026).
Si è altresì affermato, con consolidato orientamento, che, in tema di diffamazione, anche «le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l’altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato» (Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2019, n. 8, citata da CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021).
Va inoltre rammentato, sotto il profilo dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare in esame, che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, «non è richiesto un vero e proprio animus iniuriandi vel diffamandi in senso proprio e tecnico inteso, essendo sufficiente uno stato soggettivo equiparabile al dolo generico, eventualmente anche nella dimensione del dolo eventuale: è, cioè, sufficiente che l’uso di determinate parole sia socialmente interpretabile come offensivo, nel senso che le stesse sono consapevolmente adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, anche se le medesime non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali altrui o risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale» (CFA, SS.UU., n. 59/2014-2015).
Il criterio cui fare riferimento è, dunque, il contenuto della frase pronunziata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, a prescindere dalle specifiche intenzioni - che possono rimanere pure inespresse - di chi agisce.
Risulta, pertanto, recessivo l’argomento difensivo svolto in primo grado, secondo cui la comunicazione sarebbe stata priva di «intento denigratorio»: tale soggettiva intenzione, ove anche ricorrente, non vale ad escludere la rilevanza disciplinare di espressioni che, oggettivamente apprezzate nel loro significato comune, presentino carica lesiva della reputazione.
Nel caso di specie, il contenuto della comunicazione inviata dalla società A.S.D. Serrese 1973 trasmoda manifestamente nella aggressione gratuita della reputazione di un singolo direttore di gara, dell’intera Sezione A.I.A. di Vibo Valentia e del designatore arbitrale territoriale, secondo una pluralità di profili.
In primo luogo, il riferimento all’età anagrafica dell’arbitro («di soli 16/17 anni»), unito alla sua qualificazione come «giovane e inesperto» e all’imputazione, in suo capo, di aver «creato situazioni di tensione» e «messo a rischio la sicurezza dei giocatori», non descrive specifici errori tecnici - ad esempio decisioni arbitrali contestate o episodi puntuali di gara - bensì delinea un profilo di generalizzata inidoneità del soggetto allo svolgimento delle funzioni federali a lui assegnate.
Tale rappresentazione, priva di puntuali riscontri fattuali, si traduce in un giudizio di valore obiettivamente denigratorio, capace di incidere significativamente sulla reputazione personale e professionale del direttore di gara.
In secondo luogo, l’evocazione del rapporto di parentela tra l’arbitro designato ed il designatore arbitrale di Vibo Valentia («figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia»), inserita nel contesto di una doglianza volta a contestare l’asserita inadeguatezza della scelta operata, non assolve ad una funzione meramente descrittiva, come pretende la difesa, bensì introduce, secondo i canoni della comune esperienza, un manifesto sospetto di favoritismo familiare, lasciando intendere che la designazione non sia stata frutto di criteri oggettivi e meritocratici, ma sia stata condizionata da rapporti di parentela.
L’espressione, in tal modo, insinua dubbi sull’imparzialità del sistema territoriale di designazione e, di riflesso, sulla credibilità tanto del designatore quanto della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, intaccando direttamente uno dei valori fondanti dell’ordinamento sportivo, ossia la correttezza delle procedure di designazione arbitrale (valore espressamente tutelato dall’art. 23, comma 4, lett. c), del Codice di giustizia sportiva).
In terzo luogo, l’affermazione finale secondo cui, in difetto di serietà e professionalità degli osservatori, «la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse» non rappresenta una richiesta di miglioramento organizzativo, bensì una vera e propria delegittimazione dell’intera articolazione territoriale dell’A.I.A., di cui si auspica - sia pure in forma ipotetica - la soppressione.
Una simile affermazione, in quanto idonea a colpire la stessa utilità e capacità professionale dell’istituzione arbitrale territoriale, è oggettivamente lesiva della reputazione della Sezione A.I.A. e dei suoi associati.
Né potrebbe utilmente eccepirsi l’asserito difetto di determinatezza dei soggetti destinatari delle espressioni offensive.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «ai fini della configurazione della fattispecie disciplinare di cui all’art. 23 CGS, l’individuazione del soggetto destinatario dell’espressione offensiva deve avere una certa determinatezza (persone fisiche, organismi federali). Non sarà necessario specificare il nominativo, ma quanto meno il ruolo o la carica che riveste il soggetto o l’ambito sportivo in cui opera la società. Lo stesso dicasi per gli organismi operanti in ambito sportivo» (CFA, Sez. I, n. 67/2024-2025).
Nel caso di specie, tale requisito di determinatezza è pienamente soddisfatto: l’arbitro è individuato per relationem mediante l’indicazione della gara diretta (Serrese - Maierato del 28 febbraio 2026) e del rapporto di parentela con il designatore; il designatore arbitrale di Vibo Valentia è espressamente menzionato nel suo ruolo; la Sezione A.I.A. di Vibo Valentia è altrettanto espressamente nominata, tanto da essere oggetto dell’auspicio di chiusura.
Tutti i destinatari delle espressioni lesive sono, pertanto, soggetti puntualmente identificabili nell’ambito dell’ordinamento federale.
Le suddette espressioni, valutate nel loro complesso e nel contesto in cui si inseriscono, non possono in alcun modo essere ricondotte all’alveo del fisiologico diritto di critica, essendo connotate da una intrinseca carica di offensività che eccede manifestamente i limiti della continenza, sia sostanziale che formale.
Tanto più che la critica si rivolge alla figura del direttore di gara, il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo» (CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 79/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 44/2025-2026).
Il rilievo istituzionale della figura arbitrale, e a maggior ragione di un arbitro giovane impegnato in una categoria di base, impone all’ordinamento federale di reagire con particolare rigore avverso ogni forma di delegittimazione, anche solo allusiva o insinuante, della sua competenza, imparzialità e probità.
Né appare giustificato il richiamo, operato dalla difesa, alla finalità di tutela della sicurezza dei tesserati: pur dovendosi riconoscere come legittimo, in linea di principio, l’interesse di una società sportiva a segnalare agli organi competenti eventuali profili di criticità della gestione tecnica delle gare, tale interesse deve essere perseguito mediante esposizioni misurate ed obiettive dei fatti, prive di insinuazioni di favoritismo o di delegittimazioni generalizzate, e nel rispetto del canone della continenza formale.
Nel caso di specie, la presenza di profili allusivi (il riferimento alla parentela), generalizzanti (la pretesa incompetenza dell’intera sezione) e drastici (l’auspicio di chiusura della delegazione) rende manifestamente travalicato il limite della legittima critica.
La motivazione del giudice di prime cure, che si è limitata ad asserire - senza alcuna autonoma analisi delle singole espressioni utilizzate - il rispetto dei limiti della «continenza verbale», non è dunque condivisibile e va, sul punto, riformata.
4. Risulta, pertanto, integrato l’illecito di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, contestato in capo ai sigg.ri Salvatore Albano e Mariano Bellezza, all’epoca dei fatti rispettivamente presidente e vicepresidente, entrambi dotati di poteri di rappresentanza, della società A.S.D. Serrese 1973.
Le dichiarazioni in oggetto devono essere considerate alla stessa proferite, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega i suddetti soggetti al sodalizio sportivo da essi rappresentato e che identifica il nesso di imputazione alla società della condotta posta in essere da chi la rappresenta (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026).
Ne consegue altresì, in capo alla società A.S.D. Serrese 1973, la responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.
Come questa Corte ha più volte chiarito, «la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo», ed «affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva» (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026).
5. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, la reclamante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che, anche qualora si dovesse escludere la sussistenza dei presupposti dell’art. 23 del medesimo Codice, la condotta dei deferiti avrebbe comunque dovuto essere valutata alla luce della clausola generale di lealtà, correttezza e probità.
Il motivo, alla luce dell’accoglimento dei primi due, può essere assorbito.
Si osserva, in ogni caso, ad abundantiam, che l’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva costituisce «una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità» (CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 111/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 106/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026; in senso conforme Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025).
Il fatto che, nella specie, sia stato accertato l’illecito di cui all’art. 23 del Codice non esclude, dunque, che la condotta dei deferiti integri altresì un’autonoma violazione dei principi di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo Codice, evidenziando un grave scostamento rispetto ai canoni di lealtà e correttezza che devono informare i rapporti tra le società affiliate e gli organi federali e, in particolare, quelli tecnico-arbitrali.
6. Quanto alla determinazione della sanzione, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, devono essere valutate: (a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni; (b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente munito di rappresentanza della società; (c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara e la correttezza delle procedure di designazione.
Tutte e tre le suddette circostanze ricorrono nel caso di specie.
Le dichiarazioni provengono dai dirigenti apicali (presidente e vicepresidente) di una società affiliata, dotati di poteri di rappresentanza; esse mettono in dubbio - mediante l’evocazione del rapporto di parentela tra arbitro designato e designatore - la correttezza delle procedure di designazione arbitrale, oltre a delegittimare la complessiva struttura della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia.
D’altra parte, la condotta si è esaurita in un’unica comunicazione, rivolta a soli due organi federali e veicolata mediante uno strumento - la PEC istituzionale - che, pur integrando il requisito della pubblicità ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, ne ha contenuto la diffusione entro l’ambito strettamente federale, senza trasmodare nella divulgazione a mezzo stampa, social network o altri canali di comunicazione aperti al pubblico indeterminato.
Tale circostanza, pur non escludendo la rilevanza disciplinare del fatto, può essere ragionevolmente valorizzata ai fini di un contenimento della sanzione entro la misura richiesta dalla Procura federale.
Alla luce delle suddette considerazioni, appaiono congrue ed equamente proporzionate al disvalore della condotta accertata le sanzioni richieste in primo grado dalla Procura federale e ribadite nel presente reclamo, e cioè: (i) per il sig. Salvatore Albano l’inibizione di mesi tre; (ii) per il sig. Mariano Bellezza l’inibizione di mesi tre; (iii) per la società A.S.D. Serrese 1973 l’ammenda di € 600,00, pari a quella applicata agli autori delle dichiarazioni e coerente con il regime di responsabilità diretta di cui agli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.
7. Conclusivamente, in accoglimento del reclamo, la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 168 del 5 maggio 2026, va riformata nella parte in cui ha prosciolto i sigg.ri Salvatore Albano e Mariano Bellezza, nonché la società A.S.D. Serrese 1973, dagli addebiti loro contestati nel procedimento disciplinare n. 918pfi25-26.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- ai Sig. Salvatore Albano e Mariano Bellezza: l’inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;
- alla società A.S.D. Serrese 1973: l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
